Attualità
Condivisibile spin-off immobiliare
Parere n. 17 del 16 maggio 2006

La pronuncia sulla non elusività di un'operazione di spin-off immobiliare non comporta un giudizio sulla bontà economica della scelta adottata da una società interpellante quanto sul legittimo funzionalismo dello strumento negoziale, che si traduce, di fatto, in una valutazione di conformità alle precondizioni dettate dal legislatore antielusivo nell'articolo 37-bis del Dpr n. 600 del 30 settembre 1973 che giustificano una assoluzione del progetto.

Se il legislatore ha voluto polarizzare la elusività ai due fattori parametrici della mancanza di valide ragioni economiche e della capziosa volontà di lucrare vantaggi fiscali indebiti, il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive ha, con il proprio apporto giurisprudenziale, cercato di focalizzare quegli elementi che possano influire negativamente sulle operazioni di scissione, imponendo la cassazione del disegno realizzativo prospettato.

Se l'analisi sulla presenza delle valide ragioni economiche finisce sovente nel tradursi nella presa d'atto di una ovvia motivazione di maniera, attraverso la quale il contribuente adduce l'insostenibilità dei difficili rapporti che tormentano il connettivo sociale per avvalorare la necessità di una operazione di ridefinizione aziendale, la potenziale idoneità di un tale strumento a vulnerare le norme tributarie comporta un attento esame su un possibile uso strumentale del disegno ove risulti finalizzato alla sottrazione al regime ordinario d'impresa degli elementi patrimoniali dalla scissa alla beneficiaria.

In altre parole, il Comitato, appellandosi alla formulazione letterale contenuta nell'articolo 37-bis del Dpr n. 600/73 che qualifica come componenti distorsive dell'elusione una serie di atti prodromici o consequenziali (come l'acquisto o la cessione di partecipazioni sociali) posti in essere aggirando i regimi fiscali tipici per conseguire benefici d'imposta, riafferma il postulato della neutralità della scissione, ribadendo che l'attribuzione degli immobili a una società beneficiaria operativa non comporta, in linea di principio, la sottrazione dal regime d'impresa dei beni stessi, perché il vantaggio correlato alla realizzazione del negozio (rinvenibile nella opportunità di separare i patrimoni beneficiando della neutralità) non depaupera i relativi plusvalori della latenza d'imposta per il fatto che essi non restano renitenti alla imposizione all'atto della loro cessione o assegnazione ai soci della beneficiaria.

Dando il consueto spazio all'esposizione del caso, va detto che proponente l'interpello è una società avente per oggetto sociale l'attività di fabbricazione di apparecchi di illuminazione, che riferisce di essere partecipata, in parti uguali, da tre fratelli e di svolgere la propria attività in un complesso immobiliare, costituito da un capannone, una palazzina servizi e aree adiacenti, detenuto in locazione finanziaria e riscattato in data 22 giugno 2004. I tre soci della società detengono, inoltre, in parti uguali, il capitale sociale di una Srl, avente per oggetto sociale l'attività immobiliare, e proprietaria - oltre che di un altro capannone, concesso in locazione - di un complesso immobiliare, costituito da un capannone industriale e aree pertinenziali, adiacente a quello posseduto dalla società istante e concesso in locazione a quest'ultima a decorrere dal 1° gennaio 2001.

A causa di una forte crisi nel settore industriale, sembrerebbe rendersi necessaria una riorganizzazione dell'attività produttiva che preveda il passaggio generazionale, in tutto o in parte, ai figli delle quote detenute dai tre fratelli nella società istante ovvero la cessione delle quote medesime a terzi interessati a investire nell'azienda e ad apportare nuovi capitali.
Per favorire l'ingresso di quest'ultimi si renderebbe opportuno un alleggerimento del patrimonio della società istante mediante l'espunzione della parte immobiliare.
A tal fine, viene prospettata un'operazione di scissione parziale e proporzionale, per effetto della quale gli immobili di proprietà della società istante, insieme alle corrispondenti poste del passivo, verrebbero attribuiti alla beneficiaria Srl.
La scissione verrebbe effettuata a valori contabili, senza l'emersione di plusvalenze o minusvalenza, ai sensi dell'articolo 173 del Tuir.

Il complesso immobiliare attribuito alla società beneficiaria verrebbe, dopo l'operazione di scissione, locato, a prezzi di mercato, alla società istante per la sola parte che la stessa giudicherà strettamente necessaria allo svolgimento della propria attività.
Per effetto della scissione, la beneficiaria svilupperebbe la propria attività sia locando a terzi la parte di immobile non occupato dalla interpellante, sia operando la ristrutturazione della palazzina di servizi al fine di locarla a terzi sia, infine, provvedendo a costruire alcuni capannoni sulle aree edificabili adiacenti ai fabbricati.
Nell'istanza viene, inoltre, precisato che non è intenzione dei soci, una volta effettuata la scissione, cedere la partecipazione conseguita nella società immobiliare beneficiaria.

Lo scopo principale dell'operazione è quello di separare l'attività immobiliare da quella industriale in modo da favorire, attraverso lo snellimento patrimoniale operato con la scissione, lo sviluppo dell'attività caratteristica della società istante attraverso l'ingresso di nuovi soci, figli degli attuali soci o terzi.
Alla luce delle premesse illustrate, l'istante ritiene che l'operazione come sopra descritta sia sorretta da valide ragioni economiche, in quanto consentirebbe di sviluppare le due diverse attività, industriale e immobiliare, in capo a due distinti soggetti, nonché di tutelare il compendio immobiliare dal rischio d'impresa.

In risposta a un'ordinanza istruttoria formalizzata dalla segreteria del Comitato consultivo - nella quale si stigmatizzava che la descrizione da parte dell'istante dei successivi sviluppi dell'operazione con riguardo alle variazioni della composizione del capitale della scissa è stata effettuata in forma alternativa, prevedendosi genericamente la donazione ai figli degli attuali soci delle quote di partecipazione, ovvero la loro cessione onerosa a terzi, i quali (terzi), con l'estromissione del cespite immobiliare, sosterrebbero "un minore esborso per l'acquisizione della quota di partecipazione" e che l'operazione fosse caratterizzata da notevoli lacune espositive da colmare con un integrazione documentale - il contribuente ha precisato che è venuta a cadere l'ipotesi alternativa di cessione a terzi, a titolo oneroso, delle partecipazioni della società scissa. Rimane, invece, pienamente valida la prima ipotesi, e cioè la cessione a titolo gratuito ai figli degli attuali soci, con la precisazione che detta operazione dovrà completarsi entro il 31 dicembre 2007; l'estromissione del patrimonio immobiliare dalla scissa e l'assegnazione dello stesso alla beneficiaria, avrebbe il precipuo scopo di far godere agli attuali soci, tramite la Srl, i frutti del patrimonio immobiliare, acquisito soprattutto con i sacrifici da loro sopportati, oltre agli scopi indicati nell'istanza di interpello.

L'articolazione dei fatti e la dichiarata volontà di scindere le due attività, industriale e immobiliare, per tutelare il compendio immobiliare dal rischio d'impresa ma nella obiettiva finalità di creare un nuovo sistema aziendale preservando il concreto interesse dei soci di operare sulla base del contratto sociale, vengono riconosciuti come fattori deponenti per la non elusività dell'operazione.
Malgrado lo scarno corredo documentale, il Comitato rinviene nella descrizione una intenzionalità condivisibile di fare appello alla scissione, notoriamente necessaria per un rilancio dell'attività nel settore industriale che, a seguito dello snellimento patrimoniale, potrebbe beneficiare di maggiori apporti finanziari con l'accesso di nuovi soci, non di meno, nel settore immobiliare attraverso una migliore ridefinizione di cespiti immobiliari.

Il riconoscimento del crisma della validità alle ragioni addotte è condizionato all'assenza di implicazioni strumentali, quali un utilizzo funzionale alla creazione di una società "contenitore", destinata ad accogliere i beni da far circolare successivamente sottoforma di partecipazioni, aggirando le regole poste dall'ordinamento tributario sulla tassazione delle plusvalenze.

Antonina Giordano
pubblicato Lunedì 12 Giugno 2006

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