Lunedì 21 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:03
Analisi e commenti
Consolidato fiscale, le novità in campo (2)
Modificata la disciplina degli interessi passivi
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le società di capitali dovranno fare i conti con le nuove regole dettate in tema di deducibilità degli interessi passivi, introdotte dalla Finanziaria per il 2008. Il comma 33, lettera i), dell'articolo 1 della legge 244/2007 ha completamente riscritto l'articolo 96 del Tuir, mentre la successiva lettera l) ha abrogato gli articoli 97 e 98 del medesimo Testo unico.
Pertanto, lo scenario che si delinea per la prossima stagione dichiarativa vede, da un lato, la fine degli istituti della thin cap (articolo 98) e del pro-rata patrimoniale (articolo 97) e, dall'altro, l'introduzione di una limitazione alla deducibilità degli interessi passivi parametrata al risultato operativo lordo risultante dal conto economico.
In particolare, il nuovo articolo 96 stabilisce che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili senza alcuna limitazione fino a concorrenza di quelli attivi e dei proventi a essi assimilati; l'eventuale eccedenza è deducibile per un ammontare non superiore al 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, cosiddetto rol.
Il risultato operativo lordo è dato dalla differenza tra il valore della produzione di cui alla lettera A) dello schema di conto economico (ex articolo 2425 del Codice civile), e i costi della produzione di cui alla successiva lettera B). Dai costi della produzione devono essere esclusi gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali e i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali così come risultanti dal conto economico. I soggetti che adottano i principi contabili internazionali e, quindi, non utilizzano lo schema di conto economico previsto dal Codice civile, devono comunque fare riferimento alle voci di conto economico corrispondenti a quelle previste dal citato articolo 2425 del cc.
Al fine di prevedere una introduzione soft della limitazione in argomento, il comma 34 dell'articolo 1 della finanziaria per il 2008 ha disposto che, per i primi due periodi d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10mila e a 5mila euro.
Occorre precisare, tuttavia, che non tutti gli oneri finanziari soffrono del limite introdotto dalla norma in parola; sono esclusi, infatti, quelli ricompresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir. Detta esclusione dovrebbe tradursi in una piena deducibilità degli interessi sotto forma di maggiori ammortamenti, sempreché, ovviamente, non sussistano limiti specifici alla deducibilità dei beni al cui costo gli interessi hanno concorso.
Al riguardo, di recente l'agenzia delle Entrate ha precisato che gli interessi passivi sostenuti a fronte di finanziamenti contratti per l'acquisto di autovetture soggette ai limiti di deducibilità di cui all'articolo 164 del Tuir, subiscono le stesse limitazioni alla deducibilità previste per le autovetture e non sono, invece, assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 96 del Testo unico.
Tale precisazione è motivata in considerazione del fatto che l'articolo 164 del Tuir è norma di carattere speciale, dettata in relazione a tutti i costi sostenuti in relazione ai cespiti in essa indicati, ivi compresi, per l'appunto, gli interessi passivi.
Sono, altresì, esclusi dalla limitazione prevista dall'articolo 96 gli interessi passivi impliciti nei debiti di natura commerciale, mentre sono inclusi, tra gli attivi, quelli derivanti da crediti della stessa natura. Tale previsione, ovviamente, comporta un vantaggio per il contribuente in quanto rende completamente deducibili gli interessi passivi impliciti nei debiti contratti per operazioni di natura commerciale.
Un'altra disposizione di favore prevista per i soggetti che operano nei confronti della Pubblica amministrazione è quella che consente di considerare tra gli interessi attivi rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina in esame anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.
Per non pregiudicare eccessivamente le società che, limitatamente a un determinato periodo, presentano una situazione finanziaria negativa, è consentito riportare nei periodi d'imposta successivi, senza limiti di tempo, la quota di interessi passivi indeducibili eccedenti il 30% del risultato operativo lordo. Tale agevolazione permette, in buona sostanza, di utilizzare eccedenze di interessi passivi non dedotti in anni precedenti in diminuzione dei redditi relativi a periodi d'imposta successivi nei quali si verifica la situazione inversa, ovvero se e nei limiti in cui il 30% del rol ecceda gli interessi passivi di competenza.
Le società che subiscono una limitazione alla deducibilità degli interessi passivi ai sensi della norma esaminata, possono trarre vantaggio dall'adesione al regime del consolidato nazionale. Il comma 7 dell'articolo 96 del Tuir dispone, infatti, che il reddito complessivo di gruppo può essere diminuito di un importo pari agli interessi passivi non dedotti da parte di una società se e nei limiti in cui altre società partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo eccedente, e quindi non integralmente utilizzato.
L'ultimo periodo del comma 7 consente, inoltre, l'utilizzabilità in diminuzione del reddito complessivo di gruppo anche delle eccedenze oggetto di riporto nei periodi d'imposta successivi. Restano, tuttavia, escluse le eccedenze generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato che, pertanto, potranno essere utilizzate esclusivamente dalle singole consolidate.
Probabilmente, con tale esclusione, il legislatore vuole evitare che vengano incluse nel perimetro di consolidamento società che già presentano una forte esposizione debitoria al solo scopo di "assorbire" interessi passivi altrimenti indeducibili.
Una disposizione di particolare favore, invece, è quella contenuta nel successivo comma 8 dell'articolo 96, diretta a non discriminare le eventuali acquisizioni di partecipazioni in società estere. In particolare, la disposizione consente di includere virtualmente nel consolidato nazionale, ai soli fini dell'applicazione della norma riguardante i limiti di deducibilità degli interessi passivi, anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previste per l'adesione al consolidato di cui agli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c).
Sul punto, è bene precisare che la disposizione rappresenta una facoltà per il gruppo e non un obbligo, come si deduce dalla locuzione "possono" contenuta nel comma 8 in parola.
In secondo luogo, con la circolare 12/2008, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che le società estere possono apportare al consolidato nazionale esclusivamente la propria eccedenza di rol e non l'eventuale eccedenza di interessi passivi indeducibili. Ciò in quanto, qualora fosse consentito apportare anche eccedenze di interessi passivi, al reddito complessivo di gruppo verrebbero a concorrere anche componenti negativi appartenenti a società che non partecipano fattivamente alla tassazione consolidata.
Per meglio chiarire il funzionamento della disciplina in argomento, si propone il seguente esempio. Un gruppo composto da tre società, la consolidante A e due consolidate B e C, tutte residenti, presenta per il periodo d'imposta 2008 la seguente situazione:
Nel determinare il reddito complessivo di gruppo per l'anno 2008, la consolidante A può effettuare una rettifica in diminuzione per un importo pari a 10.750, corrispondente all'eccedenza di rol della società consolidata C, che viene compensata con l'eccedenza di interessi passivi indeducibili apportata delle altre società partecipanti al consolidato.
Si ipotizzi, ora, che la consolidante A, in virtù del comma 8 dell'articolo 96 del Tuir, decida di includere virtualmente nel consolidato, ai soli fini del calcolo della rettifica di consolidamento in esame, la società estera D. La nuova situazione che si delinea è la seguente:
Come si evince dalla tabella sopra riportata, l'inclusione della società estera D si traduce in un vantaggio per il gruppo, dal momento che la rettifica in diminuzione operata dalla consolidante A risulta essere pari a 13.250, ovvero un importo superiore rispetto a quanto spetterebbe in assenza della società estera D.
2 - continua. La prima puntata è stata pubblicata lunedì 9
Pertanto, lo scenario che si delinea per la prossima stagione dichiarativa vede, da un lato, la fine degli istituti della thin cap (articolo 98) e del pro-rata patrimoniale (articolo 97) e, dall'altro, l'introduzione di una limitazione alla deducibilità degli interessi passivi parametrata al risultato operativo lordo risultante dal conto economico.
In particolare, il nuovo articolo 96 stabilisce che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili senza alcuna limitazione fino a concorrenza di quelli attivi e dei proventi a essi assimilati; l'eventuale eccedenza è deducibile per un ammontare non superiore al 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, cosiddetto rol.
Il risultato operativo lordo è dato dalla differenza tra il valore della produzione di cui alla lettera A) dello schema di conto economico (ex articolo 2425 del Codice civile), e i costi della produzione di cui alla successiva lettera B). Dai costi della produzione devono essere esclusi gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali e i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali così come risultanti dal conto economico. I soggetti che adottano i principi contabili internazionali e, quindi, non utilizzano lo schema di conto economico previsto dal Codice civile, devono comunque fare riferimento alle voci di conto economico corrispondenti a quelle previste dal citato articolo 2425 del cc.
Al fine di prevedere una introduzione soft della limitazione in argomento, il comma 34 dell'articolo 1 della finanziaria per il 2008 ha disposto che, per i primi due periodi d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10mila e a 5mila euro.
Occorre precisare, tuttavia, che non tutti gli oneri finanziari soffrono del limite introdotto dalla norma in parola; sono esclusi, infatti, quelli ricompresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir. Detta esclusione dovrebbe tradursi in una piena deducibilità degli interessi sotto forma di maggiori ammortamenti, sempreché, ovviamente, non sussistano limiti specifici alla deducibilità dei beni al cui costo gli interessi hanno concorso.
Al riguardo, di recente l'agenzia delle Entrate ha precisato che gli interessi passivi sostenuti a fronte di finanziamenti contratti per l'acquisto di autovetture soggette ai limiti di deducibilità di cui all'articolo 164 del Tuir, subiscono le stesse limitazioni alla deducibilità previste per le autovetture e non sono, invece, assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 96 del Testo unico.
Tale precisazione è motivata in considerazione del fatto che l'articolo 164 del Tuir è norma di carattere speciale, dettata in relazione a tutti i costi sostenuti in relazione ai cespiti in essa indicati, ivi compresi, per l'appunto, gli interessi passivi.
Sono, altresì, esclusi dalla limitazione prevista dall'articolo 96 gli interessi passivi impliciti nei debiti di natura commerciale, mentre sono inclusi, tra gli attivi, quelli derivanti da crediti della stessa natura. Tale previsione, ovviamente, comporta un vantaggio per il contribuente in quanto rende completamente deducibili gli interessi passivi impliciti nei debiti contratti per operazioni di natura commerciale.
Un'altra disposizione di favore prevista per i soggetti che operano nei confronti della Pubblica amministrazione è quella che consente di considerare tra gli interessi attivi rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina in esame anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.
Per non pregiudicare eccessivamente le società che, limitatamente a un determinato periodo, presentano una situazione finanziaria negativa, è consentito riportare nei periodi d'imposta successivi, senza limiti di tempo, la quota di interessi passivi indeducibili eccedenti il 30% del risultato operativo lordo. Tale agevolazione permette, in buona sostanza, di utilizzare eccedenze di interessi passivi non dedotti in anni precedenti in diminuzione dei redditi relativi a periodi d'imposta successivi nei quali si verifica la situazione inversa, ovvero se e nei limiti in cui il 30% del rol ecceda gli interessi passivi di competenza.
Le società che subiscono una limitazione alla deducibilità degli interessi passivi ai sensi della norma esaminata, possono trarre vantaggio dall'adesione al regime del consolidato nazionale. Il comma 7 dell'articolo 96 del Tuir dispone, infatti, che il reddito complessivo di gruppo può essere diminuito di un importo pari agli interessi passivi non dedotti da parte di una società se e nei limiti in cui altre società partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo eccedente, e quindi non integralmente utilizzato.
L'ultimo periodo del comma 7 consente, inoltre, l'utilizzabilità in diminuzione del reddito complessivo di gruppo anche delle eccedenze oggetto di riporto nei periodi d'imposta successivi. Restano, tuttavia, escluse le eccedenze generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato che, pertanto, potranno essere utilizzate esclusivamente dalle singole consolidate.
Probabilmente, con tale esclusione, il legislatore vuole evitare che vengano incluse nel perimetro di consolidamento società che già presentano una forte esposizione debitoria al solo scopo di "assorbire" interessi passivi altrimenti indeducibili.
Una disposizione di particolare favore, invece, è quella contenuta nel successivo comma 8 dell'articolo 96, diretta a non discriminare le eventuali acquisizioni di partecipazioni in società estere. In particolare, la disposizione consente di includere virtualmente nel consolidato nazionale, ai soli fini dell'applicazione della norma riguardante i limiti di deducibilità degli interessi passivi, anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previste per l'adesione al consolidato di cui agli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c).
Sul punto, è bene precisare che la disposizione rappresenta una facoltà per il gruppo e non un obbligo, come si deduce dalla locuzione "possono" contenuta nel comma 8 in parola.
In secondo luogo, con la circolare 12/2008, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che le società estere possono apportare al consolidato nazionale esclusivamente la propria eccedenza di rol e non l'eventuale eccedenza di interessi passivi indeducibili. Ciò in quanto, qualora fosse consentito apportare anche eccedenze di interessi passivi, al reddito complessivo di gruppo verrebbero a concorrere anche componenti negativi appartenenti a società che non partecipano fattivamente alla tassazione consolidata.
Per meglio chiarire il funzionamento della disciplina in argomento, si propone il seguente esempio. Un gruppo composto da tre società, la consolidante A e due consolidate B e C, tutte residenti, presenta per il periodo d'imposta 2008 la seguente situazione:
ANNO 2008 | INTERESSI PASSIVI | INTERESSI ATTIVI | DIFFERENZA | ROL (30%) | ECCEDENZA DI INTERESSI PASSIVI (INDEDUCIBILI) | ECCEDENZA DI ROL |
SOCIETA' A | 12.000 | 4.200 | 7.800 | 3.150 | 4.650 | |
SOCIETA' B | 16.700 | 0 | 16.700 | 5.500 | 11.200 | |
SOCIETA' C | 22.300 | 8.950 | 13.350 | 24.100 | 10.750 | |
| TOTALE | 15.850 | 10.750 |
Nel determinare il reddito complessivo di gruppo per l'anno 2008, la consolidante A può effettuare una rettifica in diminuzione per un importo pari a 10.750, corrispondente all'eccedenza di rol della società consolidata C, che viene compensata con l'eccedenza di interessi passivi indeducibili apportata delle altre società partecipanti al consolidato.
Si ipotizzi, ora, che la consolidante A, in virtù del comma 8 dell'articolo 96 del Tuir, decida di includere virtualmente nel consolidato, ai soli fini del calcolo della rettifica di consolidamento in esame, la società estera D. La nuova situazione che si delinea è la seguente:
ANNO 2008 | INTERESSI PASSIVI | INTERESSI ATTIVI | DIFFERENZA | ROL (30%) | ECCEDENZA DI INTERESSI PASSIVI (INDEDUCIBILI) | ECCEDENZA DI ROL |
SOCIETA' A | 12.000 | 4.200 | 7.800 | 3.150 | 4.650 | |
SOCIETA' B | 16.700 | 0 | 16.700 | 5.500 | 11.200 | |
SOCIETA' C | 22.300 | 8.950 | 13.350 | 24.100 | 10.750 | |
SOCIETA' ESTERA D | 10.500 | 2.000 | 8.500 | 11.000 | 2.500 | |
| TOTALE | 15.850 | 13.250 |
2 - continua. La prima puntata è stata pubblicata lunedì 9
Gianluca Martani
pubblicato Mercoledì 11 Giugno 2008
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