Rateizzazione delle somme dovute in base al controllo formale delle dichiarazioni: da oggi la rata su misura per il contribuente è in linea. È disponibile sul sito dell'agenzia delle Entrate l'applicazione informatica che consente di scegliere, comodamente seduti davanti a un pc, il piano rateale, compilare il modello F24 relativo alla formula prescelta di ripartizione delle somme, calcolare interessi e scadenze delle rate. L'Agenzia si attiva telematicamente per aiutare il contribuente a utilizzare questa nuova possibilità introdotta dalla Finanziaria 2008.
L'articolo 3-bis del decreto legislativo 462/1997, inserito con l'ultima Finanziaria, stabilisce che le somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi (articolo 36-ter del Dpr 600/1973) possono essere versate in rate trimestrali.
Per fruire del pagamento dilazionato, il primo versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto la comunicazione con l'esito del controllo. Le ulteriori rate vanno versate entro l'ultimo giorno del trimestre successivo a quello di scadenza della rata precedente. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo.
Calcolo delle rate e termini della diluizione
Il numero massimo di rate consentito varia in relazione all'importo richiesto con la comunicazione. Qualora le somme dovute siano superiori a 2mila ma non a 5mila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo. Nel caso in cui l'ammontare dovuto sia superiore a 5mila ma non a 50mila euro, la somma si può spalmare in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Si concede la stessa possibilità, ma con più cautela, in circostanze in cui il contribuente debba cifre superiori a 50mila euro. Sussiste anche in questo caso l'opportunità di diluire in venti rate trimestrali l'importo dovuto, ma solo a condizione che l'interessato fornisca adeguate garanzie ex lege, che devono essere prodotte all'ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata.
Maggiore accortezza anche nella circostanza in cui le somme dovuta non superino i 2mila euro: il beneficio della dilazione in un massimo di sei rate di pari importo è concesso dall'ufficio delle Entrate soltanto se si versa in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'interessato, perché gli venga riconosciuto questo impedimento transitorio, deve presentare una richiesta ad hoc alle Entrate entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione e, se la sua richiesta viene accolta, può procedere entro lo stesso termine al versamento della prima rata.
L'applicazione informatica attiva sul sito dell'Agenzia consente di scegliere, entro i termini massimi di diluizione sopra citati, il piano rateale più adatto alla propria situazione.
Come effettuare il versamento rateale e determinare gli interessi
Per effettuare il versamento delle rate si utilizza il modello di pagamento F24, nel quale vanno indicati separatamente l'importo della rata con il codice tributo "9006" e gli interessi dovuti per la rateazione con il codice tributo "9007". Per la compilazione del modello F24 relativo al piano rateale prescelto si può utilizzare l'applicazione on line sul sito dell'Agenzia. Il software permette anche di calcolare gli interessi. Va premesso che gli interessi del 3,5% annuo decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui viene emessa la comunicazione a seguito del controllo formale e si calcolano fino al giorno di scadenza della rata. La formula applicabile per il calcolo è la seguente:
importo rata x 0,035 (interessi) x numero di giorni |
365 |
Ad esempio, nel caso in cui la comunicazione sia stata emessa dalle Entrate il 10 marzo 2008 (e ricevuta dal contribuente il 19 marzo), il versamento della seconda rata va effettuato il 31 luglio 2008 (ultimo giorno del trimestre successivo al 18 aprile, scadenza della prima rata) e, al fine del calcolo degli interessi, occorre considerare i giorni dal 1° maggio al 31 luglio, ossia 92 giorni.
Cosa accade se non si rispettano le scadenze
Il mancato pagamento entro i termini previsti comporta la decadenza della rateazione e l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena (previa deduzione di quanto già versato). Non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
A proposito di sanzione a seguito di controllo formale, si ricorda che la stessa è ridotta al 20% se si versa la prima rata entro i 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione delle Entrate.
Consiglio ai contribuenti
Particolare attenzione va posta, in sede di utilizzo dell'applicazione informatica, all'indicazione del proprio codice fiscale e del numero atto, perché dalla loro corretta indicazione dipende il corretto "incrocio" informatico dei dati.
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