Attualità
Convention pubblicitaria, deducibili le spese per ospitalità
Parere n. 26 deliberato il 21 settembre 2005
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Il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, adito sulla qualificazione fiscale di talune spese sostenute dal contribuente, ha recentemente affermato che le spese alberghiere di vitto e alloggio sostenute per illustrare, con conferenze di lavoro le caratteristiche e le innovazioni tecnologiche di un nuovo prodotto, ovvero finalizzate alla promozione delle vendite di quelli già in produzione, sono da ritenersi spese deducibili ex articolo 109 del Tuir.
Il parere reso soddisfa le aspettative dell'interpellante, il quale aveva formulato una propria soluzione interpretativa in questo senso, descrivendo il caso concreto che aveva motivato il sostenimento degli oneri.
Nell'istanza al Comitato viene, infatti, rappresentato di aver organizzato una convention intesa a pubblicizzare nuovi prodotti oggetto dell'attività d'impresa, oltre che a dare spinta propulsiva a quelli già in commercio.
La dinamica degli eventi è quella comune ai palinsesti tipici di manifestazioni del genere: all'interno di alcune sale di un hotel vengono esposti tutti i prodotti pubblicizzati e vengono organizzate talune sessioni di workshop, nell'intento di approfondire le varie innovazioni tecnologiche e le possibilità di vendita nei mercati di contesto.
La partecipazione al meeting non è aperta a tutti, ma è riservata a una particolare tipologia di visitatori: i clienti più rappresentativi.
Le spese di vitto e alloggio, sostenute nella finalità di incrementare i volumi di vendita in conseguenza di una potenziale fidelizzazione della clientela, troverebbero una compensazione ottimale nella lievitazione degli ordini, documentabili in sede di accertamento.

Il caso prospettato non è nuovo e ha formato oggetto di una giurisprudenza che, all'indomani della pubblicazione del parere n. 1/2001, assunto nell'esegesi consolidata a parere "guida", si è andata nel tempo arricchendo di ulteriori apporti argomentativi che, nella sostanza, hanno meglio corroborato l'orientamento assunto. Citiamo, ex multis, i pareri n. 4/2002, n. 11/2003, e i recenti n. 1/2004, n. 13/2004, n. 19/2004, n. 3/2005 e n. 8/2005.
La società istante mostra di conoscere bene l'indirizzo sostenuto dall'Organo consultivo sulle orme della sentenza della Corte di cassazione n. 7803 dell'8 giugno 2000, perché si sofferma, documentandone il contenuto, sull'intensità del legame - diretto e immediato - che intercorre tra le spese affrontate e i ricavi - abbondantemente remunerativi - percepiti.
L'ipotesi formulata dalla società, e condivisa dal Comitato, si fonda sulla valutazione che le spese di rappresentanza sono - come enunciato nella prassi didattica notevole, contenuta nelle risoluzioni ministeriali n. 148/1998 e n. 137/2000 - prive di una diretta correlazione con i ricavi (essendo per natura finalizzate a produrre un incremento di ricavi futuri) e "gratuite", perché non richiedono una specifica controprestazione a carico dei destinatari.
Esse sono, a norma del comma 2 dell'articolo 108 del Tuir, "ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi".

L'alternativa tipologia di oneri aziendali, ritenuta dal Comitato consultivo - in quanto rispondente nella natura e nelle implicazioni eziologiche alla fattispecie - applicabile alla problematica rappresentata, è soggetta a un trattamento fiscale diverso.
L'articolo 109, comma 5, del Tuir recita testualmente "le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi".

Senza altro aggiungere a quanto esplicitamente affermato nella delibera a proposito delle spese di rappresentanza nell'intento di riempire di contenuti - in mancanza di una definizione edittale - le diverse nozioni di spesa, attraverso le note differenziali o alternative offerte dalla variegata casistica, si può considerare il parere che si commenta come gemellare, nella metodica d'indagine che prelude alla affermazione dei parametri di identificazione delle categorie di costi da qualificare fiscalmente, al parere n. 19/2004.
In quella occasione, il Comitato consultivo ritenne che, in assenza di una idonea dimostrazione della necessaria correlazione con i ricavi, le spese, sostenute in Italia da una ditta che svolge attività di mediazione, per il vitto e l'alloggio e il trasporto di eventuali clienti esteri fossero spese di rappresentanza, nel presupposto indefettibile della assenza di dimostrazione della correlazione necessaria tra le spese sostenute e i ricavi dell'impresa ovvero, per tautologia, della non indispensabilità delle spese ai fini della formulazione dei ricavi provvigionali dell'impresa.

Il caso oggetto del nostro parere n. 26 conduce alla diversa conclusione che le spese possano essere considerate deducibili (ex articolo 109 del Tuir) perché la correlazione spese-ricavi non è presupposta come necessariamente sussistente, ma puntualmente e debitamente documentata.
L'asserzione conferma che il principio di inerenza trova applicazione anche con riferimento alle spese effettuate a fini promozionali quando esso trova una rigorosa dimostrazione, tale da evidenziare la rilevante efficacia dello strumento di promozioni adottato nonché la sua maggiore incisività rispetto alle ordinarie tecniche commerciali.

Antonina Giordano
pubblicato Mercoledì 21 Dicembre 2005

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