Alla data di attuazione (1° aprile 1996) della riforma del processo tributario, disciplinata dai decreti legislativi 545 e 546 del 1992, le controversie pendenti presso gli organi giurisdizionali erano circa 2.900.000, per la quasi totalità di competenza del soppresso Dipartimento delle Entrate.
Alla data di attivazione dell'Agenzia delle Entrate (1° gennaio 2001) i ricorsi non definiti, in cui era parte la stessa Agenzia, ammontavano invece a 1.491.675.
Il prospetto e il grafico riportano i dati sul flusso dei ricorsi in cui è parte l'Agenzia dalla sua attivazione a oggi.
Dall'esame del prospetto si rileva una costante diminuzione delle controversie pendenti.
In particolare, presso le Commissioni tributarie provinciali si riscontra una marcata riduzione delle pendenze, considerato che si è passati dagli 872.096 giudizi pendenti al 1° gennaio 2001 ai 453.021 del 17 novembre 2004 mentre, presso le Commissioni tributarie regionali, si è passati da 172.417 a 127.959 liti pendenti.
Un discorso a parte merita la Commissione tributaria centrale - che prima della riforma del processo tributario costituiva il terzo grado di giudizio - presso la quale l'attività di riduzione delle pendenze, "cristallizzatesi" otto anni fa, procede lentamente.
Infatti, a fronte di una media annua di circa di 17mila decisioni depositate, sono pendenti attualmente quasi 370mila giudizi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.
In relazione alle liti fiscali pendenti va ricordato che la possibilità di definizione agevolata prevista dall'articolo 16 della legge n. 289 del 2002 sta contribuendo, fortemente, a ridurre le controversie.
In proposito si evidenzia che sono state presentate 299.135 domande di chiusura delle liti, di cui 188.455 relative al primo grado di giudizio, 72.641 relative al secondo grado, 23.590 riguardanti la Commissione tributaria centrale, 52 la Corte d'appello e 14.397 relative alla Cassazione (prospetto domande pervenute e prospetto domande controllate).
Il controllo di queste domande si è concluso per le maggior parte di esse nel corso del 2004, con il conseguente deposito (ai sensi del comma 8 del citato articolo 16) presso gli organi giurisdizionali della comunicazione attestante la regolarità della definizione e l'integrale pagamento di quanto dovuto, ovvero con la notifica al contribuente e il deposito presso gli organi giurisdizionali dell'eventuale diniego della definizione. In base a tale comunicazione è stata richiesta agli stessi organi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Ciò comporta che le attuali pendenze annoverano ancora molte delle liti definite, ma per le quali non è ancora intervenuta la pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Va ulteriormente precisato che il numero delle domande di chiusura presentate concerne, per una parte rilevante, la definizione di sentenze non ancora impugnate o non più impugnabili e, quindi, non si tratta di liti attualmente pendenti dinanzi a un organo giurisdizionale. Inoltre, anche in caso di riunione di giudizi è stata presentata una domanda per ciascun atto impugnato.
a cura dell'Ufficio contenzioso tributario della Direzione centrale Normativa e Contenzioso
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