Attualità
Credito d’imposta autotrasportatori,
bonus bis in dirittura d’arrivo
Il beneficio può essere utilizzato esclusivamente in compensazione in sede di versamento unitario con F24
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Prende forma il “bonus-bis” a favore degli autotrasportatori disposto dal decreto anticrisi. Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni per l'attuazione del comma 8-septies dell'articolo 15 del decreto legge 78/2009.
In sostanza la norma conferma per il 2009 l’agevolazione per l’autotrasporto disposta per il 2008 dall’articolo 83-bis, comma 26, del decreto legge 112/2008 e consiste nella concessione di un credito d'imposta pari a una quota parte dell'importo della tassa automobilistica pagata per l'anno 2009 per ogni veicolo, avente determinate caratteristiche di massa complessiva, posseduto e utilizzato dalle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per l'esercizio della predetta attività.

La misura del credito spettante è definita applicando alla tassa automobilistica pagata per il 2009 le seguenti percentuali:
  • 38,5% per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate
  • 77% per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate.

Il credito d'imposta, che può essere usato esclusivamente in compensazione in sede di versamento unitario mediante modello F24,
  • non è rimborsabile
  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'Irap
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 61 del Tuir
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del Tuir.

A differenza dell’agevolazione prevista per il 2008, fruibile nel rispetto dell’applicazione della regola cosiddetta “de minimis”, il bonus 2009 è fruibile nel rispetto dei limiti e alle condizioni disposti per gli “aiuti di importo limitato” dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2009, recante le modalità applicative della concessione degli aiuti temporanei previsti dalla “Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”, e dalla decisione di autorizzazione C(2009)2477 del 28 maggio 2009 della Commissione europea relativa alla notifica dell’aiuto di Stato n. 248/2009.

In pratica è richiesto che il titolare o il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, prima della fruizione del credito d’imposta, predisponga un’apposita dichiarazione sostitutiva in cui attesti l’assenza delle condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti giudicati illegali (cosiddetta “clausola Deggendorf”), nonché il rispetto del limite complessivo di 500.000 euro, al lordo delle imposte dovute, determinato tenendo conto degli aiuti di importo limitato e degli aiuti cosiddetti “de minimis” fruiti, fissato dalle autorità comunitarie relativamente al triennio 1° gennaio 2008-31 dicembre 2010.
La dichiarazione sostitutiva è redatta utilizzando il modello allegato al provvedimento ed è presentata a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento al Centro operativo di Pescara.

Infine, quale adempimento a carico dei soggetti beneficiari, è previsto l'obbligo di indicare il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui esso matura e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato.
Katia Caruso
pubblicato Giovedì 6 Agosto 2009

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