Attualità
Dai presupposti all'erogazione (3)
A determinate condizioni, i "contribuenti virtuosi" sono esonerati dal presentare le previste garanzie
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Esonero dalla presentazione delle garanzie
I contribuenti virtuosi
A norma del comma 7 dell'articolo 38-bis, Dpr n. 633/72, determinati soggetti (contribuenti virtuosi) sono esonerati dal prestare la fideiussione, in relazione ad alcune categorie di rimborso e quando ricorrono determinate condizioni.
Da tale agevolazione sono esclusi i rimborsi scaturenti dall'acquisto di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, nonché i rimborsi richiesti da soggetti identificatisi, ai sensi dell'articolo 35-ter, o dal rappresentante fiscale nominato.
Peraltro, stante il preciso riferimento contenuto nel comma 7, si deve ritenere che l'esonero dalla presentazione delle garanzie non ricorra in caso di cessazione di attività e nell'ipotesi che venga richiesto la minore eccedenza del triennio.

Le condizioni per l'esonero si possono riassumere nelle seguenti:

  • l'attività deve essere esercitata da almeno cinque anni
  • per ciascun anno, non devono essere stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica dell'imposta dovuta o del credito maturato, con differenze rispetto a quanto dichiarato superiori alle seguenti percentuali:
    1. 10 per cento degli importi dichiarati, se questi non superano i 51.645,69 euro
    2. 5 per cento degli importi dichiarati, se questi sono compresi tra 51.645,69 e 516.456,90 euro
    3. 1 per cento degli importi dichiarati, o comunque 51.645,69 euro, se gli importi dichiarati superano i 516.456,69 euro.

    Inoltre deve essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risultino la persistenza di specifiche condizioni di carattere patrimoniale e azionarie (per le società di capitali), fermo restando l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

    Limite all'erogazione senza garanzie
    Il comma 8 dell'articolo 38-bis specifica che l'ammontare del rimborso erogabile, senza garanzia, non può eccedere il 100 per cento "della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso biennio precedente".
    A tale proposito, la circolare n. 54 del 4/3/99 ha rilevato che "l'ammontare dei rimborsi erogabili nell'anno senza prestazione di garanzia non può comunque eccedere la media di tutti i versamenti, tributari e contributivi, affluiti sul conto fiscale nel biennio precedente la richiesta e quindi in buona sostanza il 50% del relativo ammontare. Tale ammontare deve essere assunto con esclusione dei rimborsi corrisposti senza prestazione di garanzia nello stesso periodo".

    La suddetta circolare precisa, altresì, che il predetto limite di erogabilità del rimborso, senza prestazioni di garanzia, non può essere cumulato con quanto previsto dall'articolo 21 del Dm 28 dicembre 1993, n. 567.
    Con tale disposizione, infatti, è stabilito l'esonero dalla presentazione di garanzie allorché il rimborso non sia superiore al 10 per cento dei "complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale, esclusi i versamenti conseguenti a iscrizione a ruolo e al netto dei rimborsi già erogati". La norma precisa che ai fini della verifica del limite del 10 per cento "si cumulano i rimborsi erogati nei due anni precedenti la data della richiesta".
    Inoltre, la risoluzione n. 38/2001 ha specificato che "per calcolare il limite dei rimborsi erogabili senza prestazione di garanzia, si deve tener conto di tutti i versamenti tributari e contributivi affluiti sul conto fiscale nel biennio precedente, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione".

    La risoluzione n. 165 del 28/12/2004 ha affrontato la problematica costituita dalla ipotesi di esonero dell'obbligo di prestare garanzia, previsto dai citati commi settimo e ottavo dell'articolo 38-bis, nel caso in cui ci si trovi di fronte a soggetti che attuano la procedura di liquidazione di gruppo.
    In particolare, se a tale fattispecie sia applicabile la prescrizione prevista dal comma ottavo, che prevede che "l'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente".

    La risoluzione, in relazione a tale ultima prescrizione, risponde alla formulata ipotesi che riteneva che il limite predetto dovesse essere riferito unicamente ai rimborsi erogati dai concessionari della riscossione attraverso il conto fiscale, e non anche alla compensazione di gruppo, la quale non transita attraverso il predetto conto fiscale.
    La nota di prassi, in estrema sintesi, richiamando anche la precedente circolare n. 54 del 4/3/1999, che aveva esteso anche ai crediti Iva compensati dalle società controllanti e controllate l'esonero disposto dal comma 7 dell'articolo 38-bis, ritiene che il limite in questione operi anche nel caso della compensazione infragruppo dei crediti Iva, in quanto lo stesso è espressamente collegato all'esonero dalla prestazione della garanzia.
    Non può essere presa in considerazione l'osservazione che il limite sarebbe relativo ai rimborsi in conto fiscale, in quanto "con la compensazione dei crediti e dei debiti IVA tra le varie società del gruppo si ottiene un effetto non dissimile, anzi più favorevole di quello che si otterrebbe con il rimborso di cui al citato articolo 38-bis".

    Casi particolari di esonero dalla garanzia
    Come già accennato, il comma 3 dell'articolo 74-bis, in deroga a quanto previsto nel comma 1 dell'articolo 38-bis, stabilisce che per i rimborsi in questione, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nonché per quelli successivi, non è necessario presentare garanzie.
    Tuttavia, l'esonero può essere applicato fino a un ammontare non superiore a 258.227,45 euro.

    Dalla presentazione della garanzia sono anche esclusi i soggetti di cui all'articolo 8 del Dl n. 351/2001, recante disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.
    Infatti, in tale articolo si afferma:
    "Ai fini dell'articolo 38-bis...gli immobili costituenti patrimonio del fondo e le spese di manutenzione sono considerati beni ammortizzabili e ai rimborsi d'imposta si provvede entro e non oltre sei mesi, senza presentazione delle garanzie previste dal medesimo articolo".

    Infine, anche le Amministrazioni dello Stato sono esonerate dalla presentazione delle garanzie, secondo il principio per il quale lo Stato non deve garantire se stesso (risoluzione n. 570770 del 2/5/1989 - risoluzione n. 141 del 5/6/1995) .


    3 - fine. Le prime due puntate sono state pubblicate lunedì 3 e giovedì 6

    Alfonso Russo
    pubblicato Martedì 11 Luglio 2006

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