Lunedì 21 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:03
Normativa e prassi
Defiscalizzazione scontrini. Una questione poco "superficiale"
Non sufficiente il rispetto del limite dimensionale dell'area di vendita. Occorre far riferimento anche alla natura delle attività esercitate
Le imprese del settore della grande distribuzione che scelgono di inviare telematicamente i corrispettivi giornalieri dei propri punti vendita - aventi ciascuno le caratteristiche dimensionali previste dalla legge - possono defiscalizzare soltanto i misuratori fiscali relativi all'attività commerciale. Tale principio è stato espresso dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 273/E del 3 luglio.
Il caso concreto
Una società della grande distribuzione operante sul territorio nazionale con più punti vendita, ciascuno dei quali si estende su una superficie di alcune migliaia di metri quadri, intende procedere all'invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri e a defiscalizzare tutti i misuratori fiscali, rilasciando ai propri clienti scontrini non fiscali e, a richiesta, le fatture.
Presso ciascun punto vendita, la società svolge sia l'attività di commercio al dettaglio di mobili e articoli per la casa (attività principale) che l'attività di ristorazione e vendita di generi alimentari (attività secondarie), precisando che solo l'attività principale supera i limiti dimensionali previsti dalla normativa fiscale.
La risposta dell'Agenzia
L'agenzia delle Entrate, nel richiamare la normativa sulla trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 311/2004; provvedimento direttoriale 8 luglio 2005), ha precisato che tale procedura è ammissibile solo per le imprese della grande distribuzione commerciale i cui punti vendita si estendono, ciascuno, su una superficie complessiva superiore ai 250 metri quadri.
La trasmissione telematica dei corrispettivi è possibile anche se, all'interno del punto vendita, le attività diverse da quella principale (quali sono il ristorante, il bar e il negozio di generi alimentari) si svolgono su una superficie inferiore ai 250 metri quadri. Difatti, la verifica del rispetto del limite dimensionale non va effettuata con riguardo alla superficie della singola attività esercitata all'interno del punto vendita, essendo sufficiente che la superficie complessiva del punto vendita sia superiore ai 250 metri quadri, sempre che l'attività principale e le altre attività diverse siano svolte, all'interno di ciascun punto vendita, da un solo operatore commerciale, identificato da un unico Rea della Camera di commercio, che ha la gestione unitaria degli spazi, dei servizi e del personale.
L'Amministrazione ha chiarito, inoltre, che la trasmissione telematica dei corrispettivi è destinata esclusivamente agli operatori della grande distribuzione "commerciale", intendendo per "commerciale", ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 114/1998, l'attività professionale di acquisto e vendita di merci, qualificabile fiscalmente come cessione di beni. Pertanto, costituiscono attività commerciali, nel significato sopra specificato, sia la vendita di mobili (attività principale) sia la vendita di prodotti di generi alimentari (attività secondaria).
Come già precisato in precedenza (circolare 8/2006), il soggetto che procede alla trasmissione telematica dei dati relativi all'attività "commerciale", è esonerato dall'obbligo di certificare i corrispettivi mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale e, di conseguenza, non deve installare nel proprio esercizio commerciale l'apparecchio misuratore ovvero, se già in uso, può procedere alla sua "defiscalizzazione", potendo continuare a rilasciare titoli che documentano gli acquisti effettuati dalla propria clientela e specificando sugli stessi la non rilevanza fiscale. Il cliente, tuttavia, può richiedere l'emissione della fattura ma non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.
Non è, invece, qualificabile, come "commerciale" l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ad esempio, bar e ristorante), in quanto la somministrazione si realizza mediante la vendita finalizzata al consumo direttamente nei locali dell'esercizio o su una superficie aperta al pubblico e allo scopo attrezzata. Si realizza, dunque, una prestazione di servizi che, nel caso in esame, non è strettamente funzionale all'attività principale.
A ulteriore chiarimento, la risoluzione 273/2008 ha esteso l'applicabilità della procedura di trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi che sono strumentali in senso stretto alla cessione principale, quali sono le prestazioni di trasporto e montaggio dei mobili.
Pertanto, l'operatore della grande distribuzione commerciale può procedere alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri:
Il caso concreto
Una società della grande distribuzione operante sul territorio nazionale con più punti vendita, ciascuno dei quali si estende su una superficie di alcune migliaia di metri quadri, intende procedere all'invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri e a defiscalizzare tutti i misuratori fiscali, rilasciando ai propri clienti scontrini non fiscali e, a richiesta, le fatture.
Presso ciascun punto vendita, la società svolge sia l'attività di commercio al dettaglio di mobili e articoli per la casa (attività principale) che l'attività di ristorazione e vendita di generi alimentari (attività secondarie), precisando che solo l'attività principale supera i limiti dimensionali previsti dalla normativa fiscale.
La risposta dell'Agenzia
L'agenzia delle Entrate, nel richiamare la normativa sulla trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 311/2004; provvedimento direttoriale 8 luglio 2005), ha precisato che tale procedura è ammissibile solo per le imprese della grande distribuzione commerciale i cui punti vendita si estendono, ciascuno, su una superficie complessiva superiore ai 250 metri quadri.
La trasmissione telematica dei corrispettivi è possibile anche se, all'interno del punto vendita, le attività diverse da quella principale (quali sono il ristorante, il bar e il negozio di generi alimentari) si svolgono su una superficie inferiore ai 250 metri quadri. Difatti, la verifica del rispetto del limite dimensionale non va effettuata con riguardo alla superficie della singola attività esercitata all'interno del punto vendita, essendo sufficiente che la superficie complessiva del punto vendita sia superiore ai 250 metri quadri, sempre che l'attività principale e le altre attività diverse siano svolte, all'interno di ciascun punto vendita, da un solo operatore commerciale, identificato da un unico Rea della Camera di commercio, che ha la gestione unitaria degli spazi, dei servizi e del personale.
L'Amministrazione ha chiarito, inoltre, che la trasmissione telematica dei corrispettivi è destinata esclusivamente agli operatori della grande distribuzione "commerciale", intendendo per "commerciale", ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 114/1998, l'attività professionale di acquisto e vendita di merci, qualificabile fiscalmente come cessione di beni. Pertanto, costituiscono attività commerciali, nel significato sopra specificato, sia la vendita di mobili (attività principale) sia la vendita di prodotti di generi alimentari (attività secondaria).
Come già precisato in precedenza (circolare 8/2006), il soggetto che procede alla trasmissione telematica dei dati relativi all'attività "commerciale", è esonerato dall'obbligo di certificare i corrispettivi mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale e, di conseguenza, non deve installare nel proprio esercizio commerciale l'apparecchio misuratore ovvero, se già in uso, può procedere alla sua "defiscalizzazione", potendo continuare a rilasciare titoli che documentano gli acquisti effettuati dalla propria clientela e specificando sugli stessi la non rilevanza fiscale. Il cliente, tuttavia, può richiedere l'emissione della fattura ma non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.
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Maria Macchia
pubblicato Venerdì 4 Luglio 2008
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