Attualità
Dichiarazione dei redditi 730/2011:
il primo traguardo è all’orizzonte
Chi si rivolge al proprio sostituto non deve produrre alcuna documentazione per i dati esposti nel modello
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Si avvicina a grandi passi la scadenza del 2 maggio, data stabilita per consegnare il modello 730/2011, la dichiarazione semplificata dei redditi 2010 – appannaggio esclusivo di lavoratori dipendenti e pensionati – al sostituto d’imposta.
Il termine naturale sarebbe stato il 30 aprile, ma quest’anno capita di sabato. Chi manca l’appuntamento, per scelta o dimenticanza, può sempre presentarlo a Caf e professionisti abilitati entro maggio.
 
Assistenza facoltativa – conguaglio obbligatorio
Non tutti i sostituti d’imposta (datori di lavoro o enti pensionistici) prestano assistenza fiscale. Questi, infatti, a prescindere dal numero dei contribuenti a cui erogano redditi di lavoro dipendente, non sono obbligati all’adempimento. Per tale motivo, quelli che intendono offrirla sono tenuti a comunicare la decisione ai propri assistiti.
In ogni caso, il sostituto d’imposta, anche se non svolge questo tipo di attività, deve comunque operare i conguagli emersi dai risultati contabili delle dichiarazioni elaborate dai Caf e dai professionisti abilitati (730-4/2011), resi disponibili, in Rete, dall’Agenzia delle Entrate.
In sostanza, i datori di lavoro (sostituti), una volta ricevuti i 730 dei propri sostituiti, devono effettuare il rimborso delle somme a credito e trattenere quelle a debito sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio, mentre, gli enti pensionistici devono eseguire le stesse operazioni sulle pensioni erogate ad agosto o settembre.
 
Consegna al sostituto = zero carta
I contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale del sostituto non devono produrre alcuna documentazione aggiuntiva, oltre naturalmente al modello 730/2011, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto, e alla scheda 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef. Cioè, non devono consegnare le “prove” a sostegno di oneri portati in detrazione o deduzione nella dichiarazione, giustificativi che, però, vanno comunque conservati fino al 31 dicembre 2015. Questo perché, nell’ipotesi di un controllo da parte degli uffici delle Entrate, potrebbero essere richiesti e, quindi, andrebbero esibiti.
 
Altri adempimenti di sostituto e sostituito
Il contribuente consegna la dichiarazione 730/2011 al suo datore di lavoro, questi in cambio gli rilascia una ricevuta (730-2).
Il sostituto, a questo punto procede, con le operazioni di liquidazione. Se riscontra anomalie che compromettono la prosecuzione dell’assistenza fiscale, informa l’interessato, il quale, in tale ipotesi, sarà costretto a presentare il modello Unico. Quando, invece, tutto va per il verso giusto, rilascia una copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione (730-3). Al sostituito non resta che verificare l’operato del sostituto e, in presenza di eventuali errori, far apportare le opportune modifiche.
I dati definitivi dei 730/2011 andranno trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno.
 
Buone nuove da ricordare
Nel 730 di quest’anno trovano nuovamente collocazione (nel quadro E) alcune delle detrazioni più popolari, che hanno avuto l’ok normativo alla proroga, come il 36 e il 55% concessi rispettivamente per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi finalizzati al risparmio energetico. Nel quadro C, l’agevolazione per le somme legate a incrementi di produttività (imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali pari al 10%, nel limite di 6mila euro lordi) e la detrazione sul trattamento economico accessorio per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, per un importo massimo di 149,5 euro.
Un “capitolo” nuovo è, invece, la possibilità per i lavoratori dipendenti di recuperare, nel rigo F13 del quadro F, le maggiori imposte pagate sui compensi erogati per gli incrementi di produttività o per lavoro straordinario negli anni 2008 e 2009, redditi che, in quegli anni, potevano essere assoggettati a imposta sostitutiva. Chi presta assistenza, quindi, dovrà rifare i calcoli e rideterminare l’imposta dovuta e le relative addizionali, tenendo conto delle somme sulle quali era stata applicata la tassazione ordinaria.
Altra novità, infine, riguarda l’opzione per applicare la cedolare secca sugli affitti degli immobili situati nella provincia dell’Aquila (quadro B).
Paola Pullella Lucano
pubblicato Mercoledì 27 Aprile 2011

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