Attualità
Dichiarazioni delle società sottoscritte da revisori o sindaci
Per organo di controllo tenuto alla firma, cui si riferisce la norma, deve intendersi l'organo deputato alla vigilanza della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale

La sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi delle società soggette all'Ires, a norma dell'articolo 1, comma 5, del Dpr n. 322 del 22 luglio 1998, è di competenza del collegio sindacale, insieme al legale rappresentante pro tempore.
E' quanto ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 129/E del 26 settembre 2005, in risposta a un quesito relativo al soggetto da considerare "organo di controllo" ai fini della firma delle dichiarazioni dei redditi, come previsto dal citato comma 5 dell'articolo 1 del Dpr n. 322/1998.

Tale norma dispone, infatti, che "la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'IRPEG, presso i quali esiste un organo di controllo, è sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 9, comma 5 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n°471".

Il dubbio nasce, quindi, dalla riforma del diritto societario, avvenuta con il Dlgs 17 febbraio 2003, n. 6, ed entrata in vigore il 1° gennaio 2004, che ha modificato, tra l'altro, la normativa civilistica attinente gli organi di controllo delle società di capitali.
La nuova disciplina, innanzitutto, ha separato nettamente il controllo di gestione dal controllo contabile; poi, ha lasciato all'autonomia statutaria il potere di scegliere se adottare il sistema monista o quello dualista.

Il controllo contabile, a norma dall'articolo 2409-bis c.c., è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, entrambi necessariamente iscritti all'apposito registro istituito presso il ministero della Giustizia. Fanno eccezione le società che non ricorrono al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, per le quali è consentito che il controllo contabile sia svolto dal collegio sindacale.
Il collegio sindacale, in base agli articoli 2397 e seguenti del codice civile, è composto da tre o cinque membri, soci o non soci, iscritti al registro dei revisori contabili. E' un organo posto a tutela dei soci: esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto societario e sul suo funzionamento.
Esercita il controllo contabile nel caso previsto dal richiamato art. 2409 c.c. ossia con riferimento a società non quotate in mercati regolamentati e non facenti parte di un gruppo societario.

Circa il controllo di gestione, è ora prevista l'alternativa tra due sistemi, ribattezzati dalla dottrina "monista" e "dualista", scelta da rendere esplicita nello statuto societario.
Per il sistema cosiddetto "dualista", l'articolo 2409-octies c.c. prevede che l'amministrazione sia esercitata da un consiglio di gestione, mentre il controllo di gestione sia esercitato da un consiglio di sorveglianza, con un regime di incompatibilità tra i due organi, nel senso che un componente del consiglio di gestione non può essere nominato consigliere di sorveglianza. Circa la competenza a scegliere i componenti dei due consigli, dopo la nomina dei primi consiglieri, contenuta nell'atto costitutivo della società, i successivi consiglieri di gestione vengono scelti dal consiglio di sorveglianza, mentre i consiglieri di sorveglianza vengono eletti dall'assemblea dei soci.
Nel sistema "monista", invece, ai sensi dell'articolo 2409-sedecies c.c., l'amministrazione è svolta dal consiglio di amministrazione e il controllo gestionale è svolto da un comitato costituito al suo interno. In tal caso, sussistono dei limiti nella composizione del consiglio di amministrazione, nel senso che almeno un terzo dei suoi componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dall'articolo 2399 c.c., e, se contemplato dallo statuto, anche eventuali requisiti previsti dai codici di comportamento delle associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.

L'articolo 2399 c.c. contiene, dunque, le cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di sindaco e, per rinvio, di consigliere di amministrazione: essere interdetti, inabilitati, falliti, condannati a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi(1); nonché essere coniugi, parenti o affini entro il quarto grado di amministratori della società o delle società controllate da questa o da quelle che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo; infine, essere legati alla società o alle società controllate da questa o a quelle che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
Il comitato per il controllo sulla gestione deve essere composto da amministratori in possesso di tali requisiti e che, inoltre, non rivestano altre cariche nell'ambito della medesima società.
Sia nel consiglio di sorveglianza sia nel comitato per il controllo sulla gestione è previsto che almeno un membro sia revisore contabile iscritto all'albo.

Chiusa la parentesi sulla normativa vigente in relazione agli organi di controllo, sia gestionale che contabile, delle società di capitali, occorre capire perché l'Agenzia ha ritenuto che la competenza a sottoscrivere le dichiarazioni dei redditi insieme all'amministratore in carica sia riferibile all'organo di controllo contabile e non a quello di gestione.
L'Agenzia, con la citata risoluzione n. 129/2005, attribuisce, appunto, tale compito al revisore contabile persona fisica o alla società di revisione o al presidente del collegio sindacale, nel caso di società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato.

La soluzione al quesito si è basata sulla interpretazione della voluntas legis sottesa all'articolo 1, comma 5, del Dpr n. 322/1998, cioè a che tipo di controllo intendesse riferirsi tale norma, se a quello gestionale o a quello contabile.
Considerando la funzione della firma apposta dall'organo di controllo(2), che si sostanzia in un riscontro che quanto esposto in dichiarazione corrisponda alle risultanze delle scritture contabili, l'Agenzia ha ritenuto che si trattasse di vigilanza di tipo contabile, cioè quella svolta dal revisore dei conti o dalla società di revisione contabile o ancora dal collegio sindacale, quest'ultimo organo solo per quanto riguarda le società non quotate in borsa e non facenti parte di gruppi societari.

Sotto il profilo sanzionatorio, l'eventuale mancanza di sottoscrizione da parte dell'organo di controllo non costituisce omissione punibile quando è sorretta da giustificato motivo, come previsto dall'articolo 9, comma 5, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471.
L'Agenzia, con la risoluzione in esame, ha chiarito che il giustificato motivo sussiste quando il revisore contabile, sia persona fisica sia organo collegiale, ha riscontrato delle irregolarità che gli impediscono di confermare i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi redatta e firmata dal legale rappresentante. La punibilità è esclusa, quindi, quando è il risultato di una verifica compiuta dall'organo di controllo contabile della società, anche perché, altrimenti, la sua sottoscrizione sarebbe priva di valore.

L'altra condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del citato Dlgs 471/97 è, invece, di natura commissiva. Si ricollega, infatti, alla firma della dichiarazione da parte dell'organo di controllo nonostante quest'ultimo abbia riscontrato la mancanza delle scritture contabili e non l'abbia regolarmente denunciata, come chiarito anche dalla circolare n. 23/E del 27 gennaio 1999.


NOTE:
1) in virtù del rinvio all'articolo 2382 c.c.

2) anche alla luce della precedente risoluzione n. 82/E del 7 giugno 2001, che aveva ricondotto la formalità della sottoscrizione della dichiarazione al potere di controllo contabile.

Annamaria Crisconio
pubblicato Mercoledì 5 Ottobre 2005

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