Disciplina revisionata delle Cfc.
Entrata in vigore differita al 2010

panama
Ragioni di ordine giuridico e pratico portano a una partenza "ritardata" delle nuove norme
Saranno operative a partire da quest'anno le nuove norme sulle Cfc (controlled foreign company), introdotte dal decreto anticrisi (Dl 78/2009). L'Agenzia delle Entrate (comunicato del 5 febbraio) fa, così, chiarezza su un punto - quello dell'entrata in vigore della disciplina, modificata, sulle imprese estere controllate - fonte di non pochi dibattiti, interpretativi e, quindi, operativi. Dibattiti alimentati dalla previsione di chiusura del Dl 78/2009 (articolo 26), in base alla quale le norme in esso contenute avrebbero trovato applicazione a partire dal 1° luglio 2009, giorno di pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale.

La disciplina revisionata
In base all'articolo 167 del Tuir, un soggetto residente in Italia che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di un altro ente, residente o localizzato in Stati o Territori con regime fiscale privilegiato, si vedrà imputato automaticamente, per trasparenza e in proporzione alla sua quota di partecipazione, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato. La regola non trova applicazione qualora il contribuente "italiano" dimostri, per così dire, l'assenza di intenti elusivi.

Ed è qui che è intervenuta la prima modifica normativa.

Una delle circostanze che il soggetto residente italiano può provare, per bloccare la Cfc rule, consiste, infatti, non più nel radicamento geografico dell'impresa estera, bensì in quello "economico" (le disposizioni…non si applicano se il soggetto residente dimostra…che…la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento"; articolo 167, comma 5, lettera a), del Tuir).

In più, tale motivo di esclusione dalla disciplina non è comunque invocabile qualora i proventi della controllata estera provengano per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che, sostanzialmente, fanno capo allo stesso soggetto economico ("… soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente"), ivi compresi i servizi finanziari.

La novità più grande, però, consiste nell'estensione della normativa anche ai casi in cui i soggetti controllati sono localizzati in Stati o Territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato. Ciò si verifica, in particolare, quando l'impresa estera, congiuntamente:

  • è assoggettata a un tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbe stata sottoposta se residente in Italia
  • ha conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che, sostanzialmente, fanno capo allo stesso soggetto economico ("… soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente"), ivi compresi i servizi finanziari.

Nella circostanza appena illustrata, il soggetto residente in Italia può, comunque, dimostrare che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

Il perché del 2010 come starting point
Alla base del "differimento", ragioni di ordine sia giuridico sia pratico.

L'entrata in vigore nel 2009 del revisionato articolo 167 avrebbe dovuto, prima di tutto, "fare i conti" con lo Statuto del contribuente: in relazione ai tributi periodici, "…le modifiche…introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono". Norma questa, contenuta nell'articolo 3, comma 1, della legge 212/2000. In questo modo vengono rispettati i principi di collaborazione e di buona fede, cui sono improntati, in base allo Statuto, i rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

Inoltre, l’applicazione delle nuove regole dal 2010 consente alle capogruppo di imprese Cfc di rivedere per tempo le strategie aziendali sull’estero.

Alfonso Lucarelli
 pubblicato il 05/02/2010
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