Attualità
Donazioni per il sisma in Abruzzo,
anche il Fisco aiuta ad aiutare
Le erogazioni in denaro in favore della popolazione colpita dal terremoto si traducono in deduzioni e detrazioni
mani che si stringono
I contribuenti che danno una mano alle popolazioni dell'Abruzzo colpite dal terremoto sono premiati anche dal Fisco. Detrazione e deduzioni sono, infatti, previste, rispettivamente, sia a vantaggio delle persone fisiche sia in favore delle imprese. Vediamo quali.

Persone fisiche
E' detraibile il 19% degli importi delle donazioni in denaro, fino a un loro massimo di 2.065,83 euro, effettuate in favore delle popolazioni colpite dal sisma, eseguite per il tramite di:


  • Onlus
  • organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro
  • fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari
  • Amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali
  • enti pubblici non economici
  • associazioni sindacali e di categoria.

Occhio alla modalità di versamento prescritta per fruire del beneficio: l'erogazione deve essere effettuata tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. In sostanza, niente contanti, ma modalità che consentano all'Amministrazione di verificare la donazione, attraverso l'esibizione dell'assegno, della ricevuta, dell'estratto conto eccetera.

Imprese
Imprenditori individuali e società possono dedurre dal reddito d'impresa le erogazioni liberali in denaro effettuate, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti, individuati con decreti dei Prefetti delle rispettive Province, in favore delle popolazioni colpite dal terremoto.

Niente tassazione, inoltre, se la donazione è in natura. I beni ceduti gratuitamente non si considerano, infatti, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e, di conseguenza, non concorrono alla formazione di ricavi o plusvalenze.

La donazione, in denaro o in natura, non è soggetta all'imposta sulle donazioni.
r.fo.
pubblicato Giovedì 9 Aprile 2009

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