Ai contribuenti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di partiti e movimenti politici, per importi compresi tra 51,65 e 103.291,38 euro, mediante versamento bancario o postale, è riconosciuto il diritto a una detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento dell'importo, ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 (ex articolo 13-bis) del Dpr n. 917/86.
Come chiarito con circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, per erogazioni liberali in denaro devono intendersi le donazioni effettuate senza controprestazione. Pertanto, sono da escludere i versamenti effettuati per il tesseramento o l'associazione che consentono il diritto a manifestare l'appartenenza al partito e, soprattutto, permettono di partecipare all'attività politica del partito stesso, per esempio con l'elezione dei suoi organi rappresentativi.
La detrazione in esame è stata introdotta dall'articolo 5 della legge n. 2 del 2 gennaio 1997, che riconosceva tale diritto qualora i beneficiari fossero gli stessi destinatari del fondo di cui all'articolo 1 della medesima legge. Quest'ultima disposizione consentiva di destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'Irpef, all'atto della presentazione della dichiarazione per le persone fisiche, per il finanziamento di partiti e movimenti politici. Le risorse così costituite venivano distribuite annualmente tra i partiti e movimenti politici che, al 31 ottobre di ogni anno, avevano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.
Tale sistema di finanziamento ai partiti politici è stato soppresso con l'approvazione della legge n. 157 del 3 giugno 1999 che, abrogando gli articoli 1 e 2 della legge n. 2/1997, prevede un nuovo meccanismo di rimborso delle spese sostenute in occasione di competizioni elettorali.
Si evidenzia, però, che l'articolo 4 della stessa legge n. 157/1999 ha confermato il diritto alla detrazione per le erogazioni in commento, ribadendo quanto previsto all'articolo 5 della legge n. 2/1997.
Con la risoluzione 15/E del 15 febbraio scorso, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per un principio di coerenza, risultando confermato il diritto alla detrazione del 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici, debba essere confermata anche la platea dei soggetti beneficiari delle stesse, come individuata dall'abrogato articolo 2 della legge n. 2/1997.
Pertanto, per usufruire della detrazione dall'imposta lorda di una quota pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in oggetto, effettuate per importi compresi tra 51,65 e 103.291,38 euro, è necessario che le stesse siano destinate a partiti e movimenti politici che abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica nel periodo d'imposta di riferimento.
I più letti
Dello stesso autore
Notizie correlate
- Erogazioni a nuovi partiti, detrazione ok
- 11/2/2008
- A condizione che le neonate formazioni abbiano, tra le loro file, almeno un onorevole "in servizio"
- Erogazioni a favore di comitati elettorali, niente detrazioni
- 31/5/2008

- Per beneficiare dello sconto deve trattarsi di partiti o movimenti politici rappresentanti in Parlamento
- Svizzera: sui versamenti ai partiti ok alla deducibilità fiscale
- 24/1/2011

- Dal 1° gennaio in vigore la legge federale che consente le deduzioni a determinate condizioni
- Erogazioni ai partiti oltre la soglia di sbarramento
- 31/10/2008

- La detrazione spetta anche se, a seguito di consultazione elettorale, i parlamentari non sono confermati














