Normativa e prassi
Emergenza sbarchi a Lampedusa.
Sospesi adempimenti e versamenti
Il provvedimento prevede benefici anche per chi affitta immobili a turisti e per chi ha debiti verso le banche
migranti
Fino a dicembre sono sospesi, per gli abitanti di Lampedusa, gli adempimenti e i versamenti tributari e previdenziali. L’ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri n. 3947 del 16 giugno detta misure a favore degli abitanti dell’isola, danneggiati dall’eccezionale flusso migratorio proveniente dal nord Africa.
 
Versamenti e adempimenti
Per le persone fisiche, anche sostituti d’imposta, che alla data di dichiarazione dello stato di emergenza, lo scorso 12 febbraio, avevano il domicilio fiscale nel comune di Lampedusa, sono sospesi gli obblighi tributari, adempimenti e versamenti, fino al prossimo 16 dicembre.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, sempre sostituti d’imposta compresi, il beneficio è valido anche se al posto del domicilio fiscale il contribuente aveva sull'isola la sede operativa.
In tutti i casi non sono rimborsabili gli importi già versati.

I sostituti d'imposta, a prescindere dal loro domicilio fiscale, nel caso di richiesta da parte di contribuenti aventi diritto, non devono operare le ritenute alla fonte. Quelle già operate dai sostituti non residenti nel territorio di Lampedusa, devono comunque essere versate.

Per i datori di lavoro del settore privato e per i lavoratori autonomi operanti sul territorio di Lampedusa alla data di dichiarazione dello stato di emergenza, sono sospesi, anch’essi fino al 16 dicembre 2011, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. L’agevolazione è operativa anche per i lavoratori del settore agricolo.
Nella sospensione rientrano i premi per le assicurazioni obbligatorie per gli infortuni e le malattie professionali, compresa la quota a carico dei dipendenti.

Contratti di locazione
Per aiutare la ripresa delle attività legate al turismo, l’ordinanza prevede anche agevolazioni sui contratti di locazione o comodato.
Sono esenti da ogni tributo e diritto tutti i contratti di locazione o comodato stipulati per finalità turistiche dal 12 febbraio al 31 dicembre 2011. Se il contratto è già stato stipulato alla data di emissione dell’ordinanza, il termine per la registrazione è sospeso fino al 30 settembre.
Il reddito imponibile derivante dalla locazione degli immobili affittati ai fini turistici, inoltre, è abbattuto del 30%. Il locatore, in questo caso, per fruire della riduzione della base imponibile deve riportare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto e quelli della denuncia dell’immobile ai fini dell’Ici.

Mutui e finanziamenti
Per i soggetti residenti sull'isola, infine, l'ordinanza prevede la possibilità di richiedere agli istituti bancari e di credito la sospensione delle rate di mutui e finanziamenti fino al 31 dicembre prossimo, optando tra la sospensione dell'intera rata o solamente della quota capitale.
Rodolfo Rinaldi
pubblicato Martedì 28 Giugno 2011

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