Lunedì 21 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:03
Attualità
Enti associativi: ultima chiamata
per la trasmissione del modello Eas
per la trasmissione del modello Eas
Giovedì 31 dicembre, scade il termine per inviare la comunicazione con i dati rilevanti ai fini fiscali
Modello Eas in dirittura d'arrivo. Dopo due provvedimenti di proroga, sta per scadere il tempo a disposizione degli enti associativi per comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti.
L'adempimento è stato introdotto dal decreto legge "anticrisi" n. 185/2008, che ha subordinato la non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi - ai fini sia delle imposte sul reddito (articolo 148 del Tuir) sia dell'imposta sul valore aggiunto (articolo 4 del Dpr 633/1972) - al possesso, da parte degli enti associativi, dei requisiti previsti dalle norme tributarie e alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate di determinate informazioni per consentire all'Amministrazione fiscale gli opportuni controlli. La presentazione della comunicazione è, pertanto, un passaggio obbligato per poter continuare a fruire del regime di favore.
Il modello Eas deve essere presentato sia dagli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del Dl n. 185 (29 novembre 2008) sia da quelli costituitisi successivamente. In particolare, per gli enti già esistenti al 29 novembre 2008 la scadenza è fissata al 31 dicembre 2009; quelli formatisi in data successiva devono presentare il modello entro 60 giorni dalla data di costituzione oppure entro lo stesso 31 dicembre 2009 se il periodo di 60 giorni è scaduto prima di tale data.
Il termine di trasmissione del modello (approvato con provvedimento del 2 settembre) era stato inizialmente fissato al 30 ottobre 2009, spostato in un primo momento al 15 dicembre (provvedimento del 29 ottobre) e ulteriormente rinviato al 31 dicembre, in considerazione dell'ampia platea di soggetti interessati all'adempimento, in particolare delle piccole associazioni, accogliendo in tal modo la richiesta avanzata dal Forum del Terzo settore (provvedimento del 21 dicembre).
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con più documenti di prassi (circolari nn. 12/E, 45/E e 51/E, rispettivamente del 9 aprile, del 29 ottobre e del 1° dicembre 2009) per illustrare la disciplina e fornire chiarimenti in merito ai dubbi interpretativi sulla natura, sugli effetti, sul contenuto e sull'ambito soggettivo della comunicazione.
In particolare, è stato precisato che sono esonerati dall'adempimento: le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo ex legge 398/1991; gli enti associativi dilettantistici in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni che non svolgono attività commerciale; le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 266/1991, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto ministeriale del 25 maggio 1995; le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'Anagrafe delle Onlus; gli enti che non hanno natura associativa, come, ad esempio, le fondazioni; gli enti di diritto pubblico; gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (ad esempio, i fondi pensione) che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr 633/1972.
Per un'altra serie di soggetti, invece, è stata prevista una compilazione semplificata del modello. Si tratta delle associazioni i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche: le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni diverse da quelle esonerate; le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri (legge 383/2000); le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991, diverse da quelle esonerate; le associazioni riconosciute iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome (Dpr 361/2000); le associazioni religiose riconosciute dal ministero dell'Interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto; le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese; i movimenti e i partiti politici presenti nelle ultime elezioni nazionali o europee; le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel e quelle per le quali la funzione di tutela e rappresentanza risulta da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale; le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica, individuate con Dpcm; le associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'apposito albo tenuto dal ministero della Difesa; le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.
Tutti questi soggetti possono assolvere l'adempimento compilando il primo riquadro del modello con i dati identificativi dell'ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4 (l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali), 5 (l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente), 6 (l'ente è affiliato a federazioni o gruppi), 25 (settore in cui l'ente opera prevalentemente) e 26 (specifiche attività svolte dall'ente). Le associazioni e società sportive dilettantistiche devono compilare anche il rigo 20 (proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità), mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella "sì" del rigo 3.
Per la compilazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il software MODELLO EAS.
Per la trasmissione dei dati bisogna far riferimento alle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 29 ottobre e al software di controllo, anch'essi gratuitamente disponibili su www.agenziaentrate.gov.it
L'adempimento è stato introdotto dal decreto legge "anticrisi" n. 185/2008, che ha subordinato la non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi - ai fini sia delle imposte sul reddito (articolo 148 del Tuir) sia dell'imposta sul valore aggiunto (articolo 4 del Dpr 633/1972) - al possesso, da parte degli enti associativi, dei requisiti previsti dalle norme tributarie e alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate di determinate informazioni per consentire all'Amministrazione fiscale gli opportuni controlli. La presentazione della comunicazione è, pertanto, un passaggio obbligato per poter continuare a fruire del regime di favore.
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Il termine di trasmissione del modello (approvato con provvedimento del 2 settembre) era stato inizialmente fissato al 30 ottobre 2009, spostato in un primo momento al 15 dicembre (provvedimento del 29 ottobre) e ulteriormente rinviato al 31 dicembre, in considerazione dell'ampia platea di soggetti interessati all'adempimento, in particolare delle piccole associazioni, accogliendo in tal modo la richiesta avanzata dal Forum del Terzo settore (provvedimento del 21 dicembre).
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In particolare, è stato precisato che sono esonerati dall'adempimento: le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo ex legge 398/1991; gli enti associativi dilettantistici in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni che non svolgono attività commerciale; le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 266/1991, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto ministeriale del 25 maggio 1995; le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'Anagrafe delle Onlus; gli enti che non hanno natura associativa, come, ad esempio, le fondazioni; gli enti di diritto pubblico; gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (ad esempio, i fondi pensione) che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr 633/1972.
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r.fo.
pubblicato Giovedì 31 Dicembre 2009
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