Attualità
Esenzione Iva retroattiva per gli apparecchi da intrattenimento
Sulle vincite non va effettuata ritenuta alla fonte perché ricompresa nel prelievo erariale unico
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Con la circolare n. 21/E del 13 maggio, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in relazione al settore dei giochi da intrattenimento. In particolare, viene definito il settore specifico dei giochi individuati dal comma 6 dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica s sicurezza (Tulps). Tale comma comprende nel proprio ambito gli apparecchi e congegni automatici o elettronici che distribuiscono vincite in denaro con valore non superiore a 50 euro; le suddette vincite, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. Gli apparecchi in questione non possono, fra l'altro, riprodurre il gioco del poker ovvero anche in parte le sue regole fondamentali.

Il comma 1 dell'articolo 22 della legge 289/2002, così come modificato dal comma 5 dell'articolo 39 del decreto legge 269/2003, ha previsto un collegamento obbligatorio in rete entro il 31 ottobre 2004 per la gestione telematica degli apparecchi in questione. Inoltre, fu prevista l'individuazione, entro il 30 giugno 2004, di appositi concessionari (comma 4 dell'articolo 14-bis del Dpr 640/72, come modificato dall'articolo 39, comma 12, del decreto legge 269/2003). Con decreto ministeriale n. 86 del 12/3/2004 fu formulato il regolamento concernente la gestione telematica e il relativo affidamento in concessione. "La rete di proprietà di AAMS (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) viene affidata in concessione a soggetti terzi individuati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria" (circolare 21/2005).

La circolare in esame sottolinea come nell'articolo 3 del decreto n. 86/2004 vengano assegnati ai "concessionari" diversi compiti, fra cui, si ritengono di particolare rilevanza, ai fini della presente esposizione:
"... - interrompere immediatamente il collegamento alla rete telematica degli apparecchi e videoterminali di cui è rilevata la non conformità alle prescrizioni per il gioco lecito, dandone comunicazione all'AAMS nonché agli organismi istituzionali ed agli enti, anche territoriali, da quest'ultima indicati; ... - contabilizzare, per gli apparecchi collegati alla rete telematica affidatagli, il prelievo erariale unico ed eseguire il versamento con modalità definite con apposito decreto".

Prima di esaminare il citato prelievo erariale unico (Preu), è necessario precisare che:

  • che dal 26 luglio 2004, data ultima di stipula delle convenzioni di concessione, i nulla osta per l'installazione e l'esercizio degli apparecchi vengono rilasciati solamente ai concessionari e quest'ultimi sono soggetti passivi del Preu
  • gli altri soggetti coinvolti nel settore in esame, quali possessori degli apparecchi ed esercenti, possono collaborare con il concessionario "ma non assumono alcun ruolo indipendente nella gestione e nell'esercizio del gioco lecito".

Per i giochi in questione, il comma 13 dell'articolo 39 del decreto legge 269/2003 ha stabilito un prelievo erariale unico in misura pari al 13,5 per cento delle somme giocate, applicato in una prima fase per l'anno 2004 sotto forma di acconti e successivo conguaglio.
Si ricorda, inoltre, che, a norma dell'articolo 4 del decreto 86/2004, la parte restante, non superiore all'11,5 per cento delle somme giocate, deve considerarsi come la remunerazione delle attività connesse alla gestione degli apparecchi nonché delle attività affidate in concessione. Tale percentuale comprende le spese di gestione sostenute dalla Amministrazione dei monopoli di Stato.
Afferma, a tale proposito, la circolare 21/2005: "In sostanza non più del 25 per cento dell'importo complessivo delle giocate, risultante dalla detrazione dell'importo massimo del 75 per cento destinato alle vincite, è distinta in due parti: una dovuta dal concessionario all'erario rapportata in percentuale all'importo delle giocate (PREU) e l'altra residuale che rappresenta la remunerazione per la gestione delle attività (importo residuo nella misura massima dell'11,50 per cento)".

Il comma 497 dell'articolo unico della legge 311/2004 (Finanziaria 2005) ha successivamente stabilito che alla raccolta delle giocate relative agli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del Tulps andava applicato il titolo di "esenzione" Iva previsto dal numero 6 del primo comma dell'articolo 10 del Dpr 633/72. Tale esenzione, peraltro, andava intesa "anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa".

La circolare 21 del 13 maggio, in relazione all'applicazione del Preu e alla norma introdotta dalla Finanziaria 2005, ha chiarito una serie di dubbi; in particolare, se comunque andasse applicata l'imposta sugli intrattenimenti, in presenza del Preu, nonché i soggetti fruitori dell'esenzione prevista dall'articolo 10, in particolare chi fossero i "terzi" citati nel comma 497 della legge finanziaria.
La nota di prassi, innanzitutto, richiama il decreto 515 del 2004 del direttore generale dei monopoli di Stato, per sottolineare come, all'articolo 2, si individui come soggetto passivo del Preu il "soggetto al quale AAMMS ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi di gioco". Si deve quindi arguire che il soggetto passivo è conseguentemente il "concessionario" in quanto titolare del nulla osta.

Ma ciò che risulta ancor più rilevante è che "con l'introduzione del PREU gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS non sono soggetti all'imposta sugli intrattenimenti".
Tale precisazione trova la sua giustificazione nel fatto che i giochi qui individuati sono anche classificati nella tariffa allegata al Dpr 640/72, che norma l'imposta sugli intrattenimenti. Mentre, si ricorda, che l'articolo 74 del Dpr 633/72 stabilisce che, per le attività sopra indicate, l'Iva si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti, mentre la detrazione viene considerata forfetariamente al 50 per cento.
Pertanto, la circolare riconosce che le operazioni relative al gioco esaminate "entrano nel campo di applicazione IVA ancorché esenti", rilevando, altresì, che esse possono rientrare nella previsione del numero 6 dell'articolo 10 in quanto "riservate allo Stato".

Orbene, ai fini della concreta applicazione dell'esenzione, così come innanzi rilevato, si rende necessario individuare i "terzi incaricati della raccolta".
A tal fine, sulla base di quanto ritenuto dall'AAMS, deve distinguersi la figura dell'esercente da quella del gestore.
Il primo, tenuto ad assolvere anche una serie di obblighi e funzioni relative alla raccolta delle giocate, si caratterizza per il possesso dell'autorizzazione necessaria, ma relativa all'installazione dei giochi.
Il secondo, viceversa, è il possessore degli apparecchi e "cura la collocazione negli esercizi nei quali si ritiene possa essere realizzata una soddisfacente raccolta di giocate ...".

La circolare 21 chiarisce in modo inequivocabile che l'esenzione stabilita dal comma 497 della Finanziaria "riguarda i rapporti tra il concessionario e l'esercente e quelli tra il concessionario e il possessore degli apparecchi, c.d. gestore, in quanto entrambi i soggetti indicati provvedono per incarico del concessionario alla raccolta delle giocate.
In tal modo viene sostanzialmente esentato ai fini IVA l'importo stabilito, nella misura massima dell'11,50 per cento delle giocate, che rappresenta la remunerazione per la prestazione dell'attività di gioco..., comprensivo del compenso del concessionario e dei corrispettivi dallo stesso concessionario pagati ai soggetti incaricati della raccolta
".
Viceversa, afferma la circolare, sono assoggettati a Iva, con aliquota ordinaria, i corrispettivi derivanti dai rapporti instaurati fra l'esercente e il cosiddetto gestore, in quanto non immediatamente attinenti alla raccolta delle giocate.

In ultimo vanno fatte due precisazioni:

  1. il gestore è destinatario, per il periodo da fine marzo 2004 al 13 settembre 2004, del titolo di esenzione indicato nel numero 6 dell'articolo 10 del Dpr 633/72, per gli apparecchi installati prima del 26 luglio 2004. Dal 13 settembre 2004, per gli apparecchi installati prima del 26 luglio 2004, l'esenzione si applica in capo al concessionario "titolare del nulla osta sostitutivo"
  2. la ritenuta alla fonte, da applicarsi alle vincite di cui al comma 6 dell'articolo 110 del Tulps, è ricompresa nel prelievo erariale unico.


Alfonso Russo
pubblicato Giovedì 19 Maggio 2005

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