Attualità
Ferragosto tranquillo con la proroga estiva
Rinvio al 20 delle scadenze fiscali. Unica eccezione per i contribuenti soggetti a studi di settore per i quali il versamento va effettuato entro l'8
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Scadenze dei versamenti previsti fra il primo e il 20 agosto unificate a tale ultima data senza alcuna maggiorazione; slittamento al 1° ottobre del termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni, da parte di persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, che detengono partecipazioni in società, nonché di tutti i soggetti Ires. Sono queste, in sintesi, le proroghe, accordate con due distinti Dpcm, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e annunciate dall'agenzia delle Entrate con il comunicato dello scorso 1° agosto.

Esaminiamo più nel dettaglio la nuova tempistica dei principali adempimenti interessati dai rinvii.

Slitta dal 16 al 20 agosto il termine per i versamenti dovuti dai sostituti d'imposta, tra i quali si ricordano quelli relativi alle:

  • ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti a luglio
  • ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte a luglio
  • ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a luglio per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa.

Stessa proroga per i contribuenti Iva. Entro il 20, e non più entro il 16:

  • i "trimestrali" sono chiamati a effettuare il versamento dell'Iva dovuta per il secondo trimestre 2007, con maggiorazione dell'1 per cento.
  • i "mensili" versano l'Iva dovuta per il mese di luglio, oppure, se hanno affidato la contabilità a terzi, optando per il regime previsto dall'articolo 1, comma 3, Dpr 100/98, quella dovuta per il mese di giugno.

Tre giorni in più (la scadenza originaria era fissata il 17), infine, per ricorrere al ravvedimento operoso "breve", relativamente ai versamenti di imposte risultanti da Unico 2007 e non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 18 luglio 2007 con maggiorazione dello 0,4 per cento. Il termine interessa persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati, nonché soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La proroga ha effetto anche sui diversi pagamenti rateali delle imposte scaturenti dalla dichiarazione, originariamente in scadenza il 16 agosto.
Si riporta, a tal proposito, uno schema riepilogativo degli interessi dovute per le rate successive alla prima:

contribuenti che hanno versato la prima rata entro il 18 giugno scorso:

Rata
Scadenza
Interesse
1
18 giugno
0,00%
2
16 luglio
0,47%
3
20 agosto
0,97%
4
17 settembre
1,47%
5
16 ottobre
1,97%
6
16 novembre
2,47%


contribuenti che hanno effettuato il versamento della prima rata oltre il 18 giugno ed entro il 18 luglio (ferma restando l'applicazione della maggiorazione della somma da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo)

Rata
Scadenza
Interesse
1
18 luglio
0,00%
2
20 agosto
0,47%
3
17 settembre
0,97%
4
16 ottobre
1,47%
5
16 novembre
1,97%


Resta fissato all'8 agosto 2007, il termine ultimo per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati predisposti gli studi di settore.

Nuovo termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni
Unificati i termini di presentazione telematica delle dichiarazioni annuali. Superando la "suddivisione" 10 settembre - 25 settembre (soggetti Ires - soggetti Irpef), il primo ottobre diventa la scadenza per
  • soggetti Ires con esercizio che coincide con l'anno solare o con periodo d'imposta che non coincide con l'anno solare, per i quali il termine ordinario di presentazione scade tra il 1 maggio e il 30 settembre 2007.
  • persone fisiche titolari di redditi d'impresa, di lavoro autonomo e che detengono redditi di partecipazione, società di persone, associazioni tra artisti e professionisti, società semplici e soggetti equiparati.

Il differimento è previsto anche per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir, nonché per le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

pubblicato Lunedì 6 Agosto 2007

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