Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:02
Attualità
In Finanziaria delineata nuova geografia dei paradisi fiscali
Cambiano le norme che disciplinano la materia con particolare riferimento all’eliminazione del criterio della ridotta tassazione
Questo metodo attualmente stabilisce quali Paesi hanno un regime privilegiato e appartengono alla black list. Con decreto del Mef, saranno individuati gli Stati che consentono uno scambio di informazioni con l’Italia. Nuova definizione per le norme in materia di paradisi fiscali. La manovra finanziaria prevede l’eliminazione del criterio della ridotta tassazione, che attualmente stabilisce quali Paesi hanno un regime fiscale privilegiato e appartengono quindi alla black list. Il nuovo articolo 168 bis del Tuir individua, con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, la white list, i Paesi cioè che consentiranno, sulla base di idonee convenzioni, un effettivo scambio di informazioni con l’Italia.
Le caratteristiche del nuovo sistema
Con il futuro sistema, le norme restrittive in materia di paradisi fiscali si applicheranno quando lo Stato o il territorio in cui il contribuente ha trasferito la propria attività non appartiene a quelli elencati nella nuova lista. In questo modo, Paesi che hanno una fiscalità più favorevole di altri potrebbero essere premiati se legati all’Italia da un accordo che prevede uno scambio di informazioni illimitato, mentre potrebbero finire tra i "cattivi", coloro che a oggi vantano criteri di trasparenza. Il nuovo metodo attribuisce un’importanza primaria alla trasparenza e alla cooperazione amministrativa, principi su cui l’Ocse con il Forum "Harmful Tax Competition" sulla questione della concorrenza fiscale dannosa, è divenuto il riferimento internazionale e la posizione ufficiale dei Paesi più sviluppati.
L’adeguamento delle norme del Tuir
Molte le norme del Tuir che si dovranno adeguare al mutamento. In particolare:
- l’articolo 2 comma 2 bis. Verrà introdotta la presunzione relativa di residenza fiscale per cui si considereranno residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini cancellati dall’anagrafe come residenti e trasferiti in territori non appartenenti alla lista bianca;
- l’articolo 47 comma 4. Disposta l’imponibilità integrale degli utili provenienti da stati esclusi dalla white list - l’articolo 73 comma 3. E’ prevista una presunzione di residenza anche per i Trust;
- l’articolo. 87 comma 1. Le plusvalenze saranno esenti se la partecipata risiede nella white list;
- l’articolo. 89 comma 3. Anche l’ esclusione di dividendi ed interessi dalla formazione del reddito della società per il 95 per cento del loro ammontare, è condizionata dall’inserimento del paese nel nuovo elenco;
- l’articolo 110 comma 10. Sarà introdotta l'indeducibilità dei costi che derivano da transazioni con imprese residenti in Stati a fiscalità privilegiata;
- gli articoli. 167 e 168. Secondo l’attuale regime delle imprese controllate estere (Cfc), la maggiore onerosità è attivata nel momento in cui la società partecipata, o la controparte commerciale nel caso dell'articolo 110 comma 10 del Tuir, sono residenti nella "black list"; a seguito delle proposte modifiche, invece, tali misure si applicherebbero nei casi in cui la società partecipata, o la controparte commerciale, risiedano negli Stati con cui manca lo scambio di informazioni.
Gli effetti e il periodo transitorio
Gli effetti del nuovo sistema non saranno immediati. E’ previsto, infatti, dalla manovra un periodo transitorio di cinque anni nel corso del quale sarà mantenuto l’attuale regime. Durante questo quinquennio gli Stati avranno la possibilità di adeguarsi al nuovo scenario con la stipulazione di nuovi trattati o con la modifica di quelli esistenti.
Le caratteristiche del nuovo sistema
Con il futuro sistema, le norme restrittive in materia di paradisi fiscali si applicheranno quando lo Stato o il territorio in cui il contribuente ha trasferito la propria attività non appartiene a quelli elencati nella nuova lista. In questo modo, Paesi che hanno una fiscalità più favorevole di altri potrebbero essere premiati se legati all’Italia da un accordo che prevede uno scambio di informazioni illimitato, mentre potrebbero finire tra i "cattivi", coloro che a oggi vantano criteri di trasparenza. Il nuovo metodo attribuisce un’importanza primaria alla trasparenza e alla cooperazione amministrativa, principi su cui l’Ocse con il Forum "Harmful Tax Competition" sulla questione della concorrenza fiscale dannosa, è divenuto il riferimento internazionale e la posizione ufficiale dei Paesi più sviluppati.
L’adeguamento delle norme del Tuir
Molte le norme del Tuir che si dovranno adeguare al mutamento. In particolare:
- l’articolo 2 comma 2 bis. Verrà introdotta la presunzione relativa di residenza fiscale per cui si considereranno residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini cancellati dall’anagrafe come residenti e trasferiti in territori non appartenenti alla lista bianca;
- l’articolo 47 comma 4. Disposta l’imponibilità integrale degli utili provenienti da stati esclusi dalla white list - l’articolo 73 comma 3. E’ prevista una presunzione di residenza anche per i Trust;
- l’articolo. 87 comma 1. Le plusvalenze saranno esenti se la partecipata risiede nella white list;
- l’articolo. 89 comma 3. Anche l’ esclusione di dividendi ed interessi dalla formazione del reddito della società per il 95 per cento del loro ammontare, è condizionata dall’inserimento del paese nel nuovo elenco;
- l’articolo 110 comma 10. Sarà introdotta l'indeducibilità dei costi che derivano da transazioni con imprese residenti in Stati a fiscalità privilegiata;
- gli articoli. 167 e 168. Secondo l’attuale regime delle imprese controllate estere (Cfc), la maggiore onerosità è attivata nel momento in cui la società partecipata, o la controparte commerciale nel caso dell'articolo 110 comma 10 del Tuir, sono residenti nella "black list"; a seguito delle proposte modifiche, invece, tali misure si applicherebbero nei casi in cui la società partecipata, o la controparte commerciale, risiedano negli Stati con cui manca lo scambio di informazioni.
Gli effetti e il periodo transitorio
Gli effetti del nuovo sistema non saranno immediati. E’ previsto, infatti, dalla manovra un periodo transitorio di cinque anni nel corso del quale sarà mantenuto l’attuale regime. Durante questo quinquennio gli Stati avranno la possibilità di adeguarsi al nuovo scenario con la stipulazione di nuovi trattati o con la modifica di quelli esistenti.
Patrizia De Juliis
pubblicato Mercoledì 19 Dicembre 2007
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Allineato alle nuove norme fiscali per giovani e lavoratori in mobilità, il modello AA9/11 per l’esercizio di imprese arti o professioni è utilizzabile a partire da domani
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
19/4/2012
Andranno inviati anche quelli delle utenze domestiche. Introdotto, inoltre, l’obbligo della comunicazione negativa e la possibilità di sostituire un file già trasmesso
3/4/2012
Per beneficiare del regime di esenzione, tipico delle “consortili”, non è rilevante la forma giuridica assunta dalla struttura associativa ma l’oggetto sociale della stessa
29/3/2012
È il termine ultimo per provvedere al versamento degli importi dovuti e per presentare la domanda di definizione delle controversie di valore non superiore ai 20mila euro
27/3/2012
Diritti commisurati al numero di facciate riprodotte. Le indicazioni del Df sull’aggiornamento delle spese di “acquisizione” degli atti giudiziari a partire dal 1° marzo 2012
Notizie correlate
- Holding svizzera, redditi nostrani
- 30/7/2008

- Dividendi di una società black list collegata imputati per trasparenza alla partecipante italiana
- Disciplina Cfc, istruzioni per l’uso. Elemento rilevante: il radicamento
- 6/10/2010
- Il socio residente deve provare il collegamento della partecipata con il mercato dello Stato di insediamento
- Società di comodo, disciplina inapplicabile per le collegate estere
- 16/11/2007
- Già la determinazione del reddito ai sensi dell’articolo 168 del Testo unico avviene in via presuntiva con criteri diversi da quelli previsti ordinariamente
- Paradisi fiscali: non solo avvocati e commercialisti nella lista nera
- 1/2/2007

- Indeducibili i costi per prestazioni di servizi rese da tutti coloro che, domiciliati in Paesi black list, esercitano professionalmente e abitualmente attività di lavoro autonomo














