Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Attualità
Fisco: a casa dell'amministratore
le comunicazioni per il condominio
le comunicazioni per il condominio
Le risposte del sottosegretario all'Economia e Finanze, Daniele Molgora, nel question time di ieri alla Camera
A chi recapitare le comunicazioni fiscali e previdenziali; come deve avvenire l'eventuale notifica di irregolarità relative al modello 770 da parte dell'Agenzia delle Entrate? E, ancora, è possibile usufruire contemporaneamente degli sconti d'imposta previsti per il risparmio energetico e di quelli per le spese di manutenzione e restauro di immobili di particolare pregio artistico? Infine, sono valide le definizioni agevolate dei ruoli pregressi effettuate quando la norma non era ancora in vigore?
Sono queste le domande a cui ha risposto il sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, Daniele Molgora, nel question time di ieri davanti alla VI commissione Finanze della Camera dei Deputati.
Condominio
Il primo a essere affrontato da Molgora, un tema di interesse generale e sempre attuale: il condominio. Al sottosegretario è stato chiesto di specificare le modalità di trasmissione delle certificazioni di regolarità, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei modelli 770 trasmesse dagli amministratori di condominio.
A parte liti e discussioni, la "comunità forzosa" costituita dai proprietari di unità immobiliari con parti condivise, si caratterizza anche per la sua qualifica di sostituto d'imposta.
E' quindi il condominio a dover effettuare, se dovute, le ritenute d'acconto per i compensi pagati. Questa la premessa del sottosegretario, il quale però specifica, immediatamente dopo, che, nel concreto, è l'amministratore condominiale ad assolvere tutti gli adempimenti e che, in alcuni casi, la norma lo indica direttamente come soggetto responsabile. Ruolo confermato dall'articolo 131 del codice civile con il quale gli viene attribuita a tutti gli effetti la rappresentanza della "comunità" in giudizio.
Il condominio, in pratica, è un ente di gestione collegiale che, in campo sostanziale e processuale, agisce attraverso la persona che lo rappresenta. Pertanto, le comunicazioni fiscali e previdenziali (comprese quelle derivanti dalla funzione di sostituto d'imposta) devono essere recapitate presso il domicilio privato dell'amministratore e le notifiche consegnate a casa nelle mani di quest'ultimo, oppure nell'eventuale ufficio situato nell'edificio amministrato.
Semaforo rosso alle doppie detrazioni
In seconda battuta, sono stati chiesti chiarimenti circa la cumulabilità della detrazione Irpef del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica con lo sconto d'imposta (19%) concesso per gli interventi di manutenzione e restauro degli immobili vincolati.
Nessuna incertezza sull'argomento da parte del sottosegretario che, per rispondere, chiama in causa l'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, secondo il quale, "la detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi".
La circolare 36/2007 dell'Agenzia delle Entrate aveva poi confermato l'impossibilità di fruire contemporaneamente del bonus sul risparmio energetico e di altre detrazioni riferibili agli stessi interventi, ad esempio lo sconto del 36% per le ristrutturazioni edilizie.
Ruoli pregressi, off limits le definizioni fuori termine
Ultima interrogazione della giornata per il sottosegretario Molgora, che ha confermato quanto già sostenuto dall'Amministrazione finanziaria in materia di ruoli pregressi relativi al condono disciplinato della Finanziaria 2003 (articolo 12, comma 2-ter, legge 289/2002). Senza appello i versamenti corretti nell'importo, ma effettuati prima del 12 agosto 2003, data di entrata in vigore della norma che ha esteso la sanatoria ai ruoli emessi dagli uffici statali e affidati ai concessionari della riscossione dal 1° gennaio al 30 giugno 2001. Tali versamenti non possono ritenersi utili per la definizione agevolata del debito tributario, ma vanno considerati come acconti dell'intero importo dovuto.
Sono queste le domande a cui ha risposto il sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, Daniele Molgora, nel question time di ieri davanti alla VI commissione Finanze della Camera dei Deputati.
Condominio
Il primo a essere affrontato da Molgora, un tema di interesse generale e sempre attuale: il condominio. Al sottosegretario è stato chiesto di specificare le modalità di trasmissione delle certificazioni di regolarità, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei modelli 770 trasmesse dagli amministratori di condominio.
A parte liti e discussioni, la "comunità forzosa" costituita dai proprietari di unità immobiliari con parti condivise, si caratterizza anche per la sua qualifica di sostituto d'imposta.
E' quindi il condominio a dover effettuare, se dovute, le ritenute d'acconto per i compensi pagati. Questa la premessa del sottosegretario, il quale però specifica, immediatamente dopo, che, nel concreto, è l'amministratore condominiale ad assolvere tutti gli adempimenti e che, in alcuni casi, la norma lo indica direttamente come soggetto responsabile. Ruolo confermato dall'articolo 131 del codice civile con il quale gli viene attribuita a tutti gli effetti la rappresentanza della "comunità" in giudizio.
Il condominio, in pratica, è un ente di gestione collegiale che, in campo sostanziale e processuale, agisce attraverso la persona che lo rappresenta. Pertanto, le comunicazioni fiscali e previdenziali (comprese quelle derivanti dalla funzione di sostituto d'imposta) devono essere recapitate presso il domicilio privato dell'amministratore e le notifiche consegnate a casa nelle mani di quest'ultimo, oppure nell'eventuale ufficio situato nell'edificio amministrato.
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In seconda battuta, sono stati chiesti chiarimenti circa la cumulabilità della detrazione Irpef del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica con lo sconto d'imposta (19%) concesso per gli interventi di manutenzione e restauro degli immobili vincolati.
Nessuna incertezza sull'argomento da parte del sottosegretario che, per rispondere, chiama in causa l'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, secondo il quale, "la detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi".
La circolare 36/2007 dell'Agenzia delle Entrate aveva poi confermato l'impossibilità di fruire contemporaneamente del bonus sul risparmio energetico e di altre detrazioni riferibili agli stessi interventi, ad esempio lo sconto del 36% per le ristrutturazioni edilizie.
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Anna Maria Badiali
pubblicato Giovedì 4 Febbraio 2010
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- La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al trimestre di riferimento
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