Mercoledì 8 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:58
Attualità
Fisco e subappalti: tra il “dare” e il “fare” c’è di mezzo il reverse charge
Dalla volontà contrattuale si evince se prevale la componente di “prestazione servizi” o “cessione beni”
Se una società subappaltatrice si occupa non solo della fabbricazione strictu sensu dell’opera per l’impresa appaltatrice ma anche del montaggio nel cantiere edile dei prefabbricati, realizzati con elementi prodotti in proprio e principalmente in calcestruzzo, allora la sua attività rientra nella sezione F di Atecofin 2004 ed è soggetta al meccanismo dell’inversione contabile. A corroborare questa soluzione è la volontà contrattuale di far prevalere la componente di prestazione di servizi sulla cessione di beni. Questa, in sintesi, la risposta fornita dall’Agenzia, con la risoluzione n. 76/E del 4 marzo, a un’istanza di interpello presentata da un’impresa (Alfa), operante nel settore edile.
Nel dettaglio, la società ha stipulato in qualità di subappaltatrice un contratto con l’impresa Beta, appaltatrice principale, che svolge lavori generali di costruzione di edifici per conto della committente Gamma.
Al contrario di quanto ritenuto dal contribuente, l’Agenzia ritiene che ai rapporti intercorrenti tra Alfa e Beta si applica il regime del reverse charge in virtù della sussistenza di due condizioni, una concernente la natura delle operazioni fornite da entrambe le parti e l’altra attinente la tipologia del contratto che le vincola.
Quanto al primo punto, l’Agenzia sostiene che sia l’appaltatore Beta che il subappaltatore Alfa operano nel quadro di un’attività riconducibile alla sezione F della tabella Atecofin, come richiesto per l’applicazione del regime, nonostante il codice dell’impresa interpellante sia compreso nella sezione D della stessa.
A fronte della convinzione di Alfa di svolgere delle operazioni rientranti nel quadro delle “Attività manifatturiere”(sezione D), i tecnici delle Entrate chiariscono che sono escluse da questa sezione e si inscrivono invece nella sezione F le attività di montaggio nel cantiere edile di prefabbricati costruiti con elementi prodotti in proprio se il principale elemento utilizzato è il calcestruzzo.
Da quanto risulta nell’ordine di fornitura documentato da Alfa, emerge che le operazioni da essa compiute in concreto non si limitano alla pura e semplice fabbricazione ma vanno letti nell’accezione più ampia della realizzazione di edifici, con tanto di montaggio in loco degli elementi e dei materiali strumentali alla costruzione dei prefabbricati.
La ratio che giustifica lo spostamento di collocazione dell’attività di Alfa dalla sezione D alla F, come spiegato dall’Agenzia, sta proprio nella realizzazione delle operazioni “dentro” o “fuori cantiere”. Mentre la costruzione completa di prefabbricati in cemento presso la struttura del fabbricante, dunque fuori cantiere, corrisponde a un codice inquadrato nella sezione D di Atecofin, il montaggio e l’installazione in cantiere delle opere prodotte in fabbrica rientrano all’interno della sezione F delle “Costruzioni”, condizione necessaria per l’applicazione del regime di inversione contabile.
Per ciò che concerne la tipologia del contratto tra Alfa e Beta, il parere delle Entrate non collima di nuovo con quello dell’istante. L’impresa interpellante ritiene infatti che nella sua attività l’obbligazione di “dare”, dunque la fornitura di opere, sia prevalente rispetto a quella di “fare”, ossia di realizzare il prefabbricato. L’Agenzia ribalta i termini del discorso e considera soddisfatta anche la seconda condizione per l’applicazione del reverse charge, facendo leva sulla "volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare".
A tal proposito, rileva l’intento impresso nero su bianco di dare forma a un “risultato diverso” e nuovo rispetto al complesso di beni impiegati per eseguire l’opera. Nel caso in esame, le parti non hanno voluto pattuire una cessione di beni ma piuttosto hanno deciso di affidare l’esecuzione di un’opera con strutture prefabbricate, approdando a un risultato diverso rispetto al ventaglio di beni utilizzati. In questa chiave di lettura, la volontà contrattuale sopra citata è l’elemento cardine che porta a considerare la prestazione di servizi come componente prevalente rispetto alla cessione del materiale impiegato.
L’Agenzia dichiara così la prevalenza dell’obbligo di “fare” su quello di “dare” e rovescia le aspettative dell’istante.
Le ultime battute della risoluzione sono dedicate alla particolare posizione dell’interpellante che, oltre ad avere rapporti con l’impresa Beta, si riserva il diritto di subappaltare a terzi specializzati i servizi e le forniture oggetto del contratto con l’appaltatrice principale.
L’Agenzia subordina l’applicabilità del reverse charge alle prestazioni rese da ditte terze alla circostanza che le stesse siano effettuate da soggetti che realizzano attività anch’esse inquadrabili nelle categorie incluse nella sezione F della tabella Atecofin 2004, oggi Ateco 2007.
Nel dettaglio, la società ha stipulato in qualità di subappaltatrice un contratto con l’impresa Beta, appaltatrice principale, che svolge lavori generali di costruzione di edifici per conto della committente Gamma.
Al contrario di quanto ritenuto dal contribuente, l’Agenzia ritiene che ai rapporti intercorrenti tra Alfa e Beta si applica il regime del reverse charge in virtù della sussistenza di due condizioni, una concernente la natura delle operazioni fornite da entrambe le parti e l’altra attinente la tipologia del contratto che le vincola.
Quanto al primo punto, l’Agenzia sostiene che sia l’appaltatore Beta che il subappaltatore Alfa operano nel quadro di un’attività riconducibile alla sezione F della tabella Atecofin, come richiesto per l’applicazione del regime, nonostante il codice dell’impresa interpellante sia compreso nella sezione D della stessa.
A fronte della convinzione di Alfa di svolgere delle operazioni rientranti nel quadro delle “Attività manifatturiere”(sezione D), i tecnici delle Entrate chiariscono che sono escluse da questa sezione e si inscrivono invece nella sezione F le attività di montaggio nel cantiere edile di prefabbricati costruiti con elementi prodotti in proprio se il principale elemento utilizzato è il calcestruzzo.
Da quanto risulta nell’ordine di fornitura documentato da Alfa, emerge che le operazioni da essa compiute in concreto non si limitano alla pura e semplice fabbricazione ma vanno letti nell’accezione più ampia della realizzazione di edifici, con tanto di montaggio in loco degli elementi e dei materiali strumentali alla costruzione dei prefabbricati.
La ratio che giustifica lo spostamento di collocazione dell’attività di Alfa dalla sezione D alla F, come spiegato dall’Agenzia, sta proprio nella realizzazione delle operazioni “dentro” o “fuori cantiere”. Mentre la costruzione completa di prefabbricati in cemento presso la struttura del fabbricante, dunque fuori cantiere, corrisponde a un codice inquadrato nella sezione D di Atecofin, il montaggio e l’installazione in cantiere delle opere prodotte in fabbrica rientrano all’interno della sezione F delle “Costruzioni”, condizione necessaria per l’applicazione del regime di inversione contabile.
Per ciò che concerne la tipologia del contratto tra Alfa e Beta, il parere delle Entrate non collima di nuovo con quello dell’istante. L’impresa interpellante ritiene infatti che nella sua attività l’obbligazione di “dare”, dunque la fornitura di opere, sia prevalente rispetto a quella di “fare”, ossia di realizzare il prefabbricato. L’Agenzia ribalta i termini del discorso e considera soddisfatta anche la seconda condizione per l’applicazione del reverse charge, facendo leva sulla "volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare".
A tal proposito, rileva l’intento impresso nero su bianco di dare forma a un “risultato diverso” e nuovo rispetto al complesso di beni impiegati per eseguire l’opera. Nel caso in esame, le parti non hanno voluto pattuire una cessione di beni ma piuttosto hanno deciso di affidare l’esecuzione di un’opera con strutture prefabbricate, approdando a un risultato diverso rispetto al ventaglio di beni utilizzati. In questa chiave di lettura, la volontà contrattuale sopra citata è l’elemento cardine che porta a considerare la prestazione di servizi come componente prevalente rispetto alla cessione del materiale impiegato.
L’Agenzia dichiara così la prevalenza dell’obbligo di “fare” su quello di “dare” e rovescia le aspettative dell’istante.
Le ultime battute della risoluzione sono dedicate alla particolare posizione dell’interpellante che, oltre ad avere rapporti con l’impresa Beta, si riserva il diritto di subappaltare a terzi specializzati i servizi e le forniture oggetto del contratto con l’appaltatrice principale.
L’Agenzia subordina l’applicabilità del reverse charge alle prestazioni rese da ditte terze alla circostanza che le stesse siano effettuate da soggetti che realizzano attività anch’esse inquadrabili nelle categorie incluse nella sezione F della tabella Atecofin 2004, oggi Ateco 2007.
Giulia Marconi
Laura Mingioni
pubblicato Mercoledì 5 Marzo 2008
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