Mercoledì 8 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:58
Attualità
Formazione insegnanti con sconto Irpef
Detrazione del 19% solo se il corso di specializzazione può considerarsi "di istruzione universitaria"
Via libera alla detrazione sulle spese sostenute per frequentare la scuola interuniversitaria lombarda di specializzazione per l'insegnamento secondario (Silsis). Il corso di studi seguito dai laureati presso l'Istituto è inquadrabile, per le sue caratteristiche, tra quelli "di istruzione universitaria", rientrando nella previsione agevolativa del Tuir (articolo 15, comma 1, lettera e), che riconosce la detraibilità per "le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali". Questa, in sintesi, la risposta fornita dalle Entrate, con la risoluzione n. 77/E del 4 marzo, all'istanza con cui un contribuente ha chiesto di poter detrarre, nella dichiarazione dei redditi, le spese di iscrizione alla scuola frequentata da un familiare a carico.
Per stabilire se possa applicarsi o meno il beneficio previsto dal legislatore, è necessario verificare se il corso possa considerarsi "di istruzione universitaria".
A questo proposito, l'Agenzia rileva, in via preliminare, che per poter insegnare nelle scuole statali o paritarie è necessario avere un titolo di abilitazione che, per le scuole secondarie, si consegue con dei corsi biennali post-laurea istituiti presso le università.
Sulla base delle caratteristiche del "Silsis" descritte nell'ordinamento didattico (che indica il numero di ore di frequenza, le modalità dell'esame finale e specifica che il diploma costituisce titolo di ammissione ai concorsi per la scuola secondaria), la specializzazione può configurarsi come "corso di istruzione universitaria".
Di conseguenza, le relative spese per la frequenza possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% in sede di dichiarazione dei redditi.
Nel documento di prassi, inoltre, l'Agenzia ricorda le precedenti circolari ministeriali nn. 7/1993, 122/1999 e 101/2000, con le quali è stata riconosciuta la detraibilità dei costi sostenuti per la frequenza di corsi universitari di specializzazione, di perfezionamento e di master che, per durata, sede e struttura dell'insegnamento, sono assimilabili ai corsi universitari.
Per stabilire se possa applicarsi o meno il beneficio previsto dal legislatore, è necessario verificare se il corso possa considerarsi "di istruzione universitaria".
A questo proposito, l'Agenzia rileva, in via preliminare, che per poter insegnare nelle scuole statali o paritarie è necessario avere un titolo di abilitazione che, per le scuole secondarie, si consegue con dei corsi biennali post-laurea istituiti presso le università.
Sulla base delle caratteristiche del "Silsis" descritte nell'ordinamento didattico (che indica il numero di ore di frequenza, le modalità dell'esame finale e specifica che il diploma costituisce titolo di ammissione ai concorsi per la scuola secondaria), la specializzazione può configurarsi come "corso di istruzione universitaria".
Di conseguenza, le relative spese per la frequenza possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% in sede di dichiarazione dei redditi.
Nel documento di prassi, inoltre, l'Agenzia ricorda le precedenti circolari ministeriali nn. 7/1993, 122/1999 e 101/2000, con le quali è stata riconosciuta la detraibilità dei costi sostenuti per la frequenza di corsi universitari di specializzazione, di perfezionamento e di master che, per durata, sede e struttura dell'insegnamento, sono assimilabili ai corsi universitari.
Patrizia De Juliis
pubblicato Mercoledì 5 Marzo 2008
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