Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:02
Normativa e prassi
Fusione tra enti religiosi, tassazione a più strade
Imponibile ai fini delle imposte dirette solo se il conferimento genera plusvalenze
L'agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 152/E del 15 aprile, ha fornito dei chiarimenti in risposta a un interpello con cui si chiedeva la corretta interpretazione delle norme tributarie in materia di imposte dirette, Iva e registro in relazione a un'operazione di fusione per incorporazione fra due enti religiosi. L'istante rileva che, nel caso specifico, per le operazioni relative al conferimento dei beni non troverebbe applicazione né il trattamento fiscale delle imposte sul reddito né quello ai fini Iva, mentre, per quanto riguarda l'imposta di registro, l'operazione sarebbe soggetta all'importo fisso di 168,00 euro (articolo 4, comma 1, lettera b, Tariffa allegata al Dpr 131/1986).
Secondo il parere dell'Agenzia, nell'ambito di un'operazione di fusione per incorporazione fra due enti non commerciali, il trattamento fiscale ai fini delle imposte sul reddito, trova diversa applicazione a seconda che i beni siano relativi ad un'attività d'impresa o all'attività istituzionale dell'ente. Nel primo caso, se i beni dell'ente incorporato confluiscono nell'attività d'impresa dell'incorporante, l'operazione beneficia della neutralità fiscale (articolo 172, 1 comma, Tuir); altrimenti si considerano realizzati in base al valore normale, generando plusvalenze imponibili. Nel secondo caso, precisamente per i beni relativi all'attività istituzionale, se gli stessi confluiscono nell'attività d'impresa dell'incorporante creano una plusvalenza imponibile ai sensi degli articoli 67 e 68 del Tuir, se invece non convergono nell'attività commerciale saranno fuori dal regime d'impresa.
Ai fini delle imposte indirette, ricorda l'Agenzia, i passaggi di beni derivanti dagli atti di fusione non sono soggetti a Iva, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 Dpr 633/1972.
Per quanto riguarda l'imposta di registro, infine, non è condivisibile la tesi dell'istante che ritiene applicabile l'imposta in misura fissa, essendo quest'ultima prevista solo per le operazioni di fusione intervenute tra due enti "aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale o agricola" (articolo 4, comma 1, lettera b, Tariffa allegata al Dpr 131/1986). Nel caso in esame, pertanto, l'operazione di fusione sconterà l'imposta di registro nella misura proporzionale del 3 per cento.
Secondo il parere dell'Agenzia, nell'ambito di un'operazione di fusione per incorporazione fra due enti non commerciali, il trattamento fiscale ai fini delle imposte sul reddito, trova diversa applicazione a seconda che i beni siano relativi ad un'attività d'impresa o all'attività istituzionale dell'ente. Nel primo caso, se i beni dell'ente incorporato confluiscono nell'attività d'impresa dell'incorporante, l'operazione beneficia della neutralità fiscale (articolo 172, 1 comma, Tuir); altrimenti si considerano realizzati in base al valore normale, generando plusvalenze imponibili. Nel secondo caso, precisamente per i beni relativi all'attività istituzionale, se gli stessi confluiscono nell'attività d'impresa dell'incorporante creano una plusvalenza imponibile ai sensi degli articoli 67 e 68 del Tuir, se invece non convergono nell'attività commerciale saranno fuori dal regime d'impresa.
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Patrizia De Juliis
pubblicato Martedì 15 Aprile 2008
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