Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Attualità
Gestione credito Iva infrannuale.
Vecchie indicazioni per il nuovo TR
Vecchie indicazioni per il nuovo TR
Dallo scorso 1° aprile è possibile presentare il modello per la richiesta di rimborso/compensazione del tributo
Dallo scorso 1° aprile è iniziato a decorrere il termine di presentazione del modello TR per la richiesta di rimborso/compensazione infrannuale Iva, riferito al primo trimestre di quest'anno. La "nuova" modulistica differisce sostanzialmente dalla precedente per l'introduzione del codice "9" (come codice di carica riferita al soggetto che presenta la richiesta per conto di un soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali) e per l'eliminazione del riferimento alle intermediazioni intracomunitarie, ex articolo 40, comma 8, Dl 311/1993, tra le operazioni non imponibili rilevanti per la sussistenza del diritto al rimborso e/o alla compensazione del credito infrannuale Iva.
E' opportuno ricordare che:
A tal proposito, va rimarcato quanto sia di fondamentale importanza la corretta indicazione del codice dell'ufficio territorialmente competente, dal momento che l'eventuale errata indicazione dello stesso provocherà ritardi nell'istruzione (e, quindi, nell'eventuale erogazione, qualora il contribuente abbia optato per il rimborso) della pratica.
L'intera istruttoria (a differenza di quanto accade con il rimborso annuale a mezzo modello VR) è gestita dall'ufficio locale, che provvederà ad attribuire un cronologico alle richieste pervenute e a convocare i contribuenti per la richiesta di documentazione e di polizza fideiussoria (qualora il soggetto rientri tra quelli a ciò obbligati).
Con riferimento a tale ultimo adempimento, i contribuenti devono aver cura di utilizzare uno schema ben diverso da quello previsto per i modelli VR, i quali contengono una franchigia (o abbattimento) sull'importo da garantire pari al 10% dei versamenti affluiti nel biennio precedente sul conto fiscale. L'apposito schema è reperibile nel provvedimento direttoriale del 10/6/2004.
Quanto ai requisiti, una condizione in più, rispetto al modello VR, è prevista riguardo ai beni ammortizzabili: gli acquisiti dei cespiti devono essere di un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisiti/importazioni di beni e servizi imponibili.
Come novità, e con riferimento sempre al presupposto dell'acquisto di beni ammortizzabili, pare doveroso segnalare il chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E/2009: "L'indeducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi ai terreni prevista dalle disposizioni contenute nell'articolo 36, commi 7 e seguenti, del decreto-legge n. 223 del 2006, si riflette anche ai fini del calcolo dell'imposta rimborsabile ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lett. c), del d.P.R. 633/1972 che, pertanto, nel caso di acquisto di fabbricati, deve essere ridotta per l'importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell'area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza".
Rispetto al rimborso annuale, non è ammesso riporto di credito da altri periodi, per cui, stando alla sussistenza dei requisiti, nel modello si espone solo il credito maturato nel periodo; inoltre, in sede di compensazione/rimborso infrannuale, non è ammesso il computo, a incremento del credito, di eventuali versamenti periodici effettuati nel trimestre di riferimento.
A istruttoria completata, il contribuente riceverà l'avviso di pagamento, attestante l'esistenza della disposizione di pagamento presso il competente agente della riscossione e, quindi, dovrà solo attendere l'erogazione del rimborso stesso in base alla disponibilità dei fondi.
Gli interessi, sempre nella misura del 2,75% annuo, decorrono dal trentesimo giorno successivo dalla scadenza di presentazione del modello TR (quindi, nel caso di primo trimestre, dal 31 maggio in poi).
E' utile ricordare che la compensazione può avvenire anche prima dell'inoltro del modello, già dal primo giorno successivo alla chiusura del trimestre (per cui dal 1° aprile si può iniziare a compensare il credito del primo trimestre) con gli appositi codici tributo 6036, 6037 e 6038, rispettivamente per il primo, secondo e terzo trimestre. Il credito del terzo trimestre maturato ma non compensato interamente entro la fine dell'anno diventa credito annuale, per cui potrà essere compensato dal 1° gennaio dell'anno solare successivo, mutando il codice tributo in 6099 (credito annuale Iva).
E' opportuno ricordare che:
- l'importo del credito trimestrale che si intende utilizzare in compensazione nel modello F24 concorre al raggiungimento del limite annuo di 516.456,90 euro, limite elevato a 1 milione di euro per le imprese subappaltatrici nel settore edile con volume d'affari dell'anno precedente costituito per almeno l'80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto (applicazione dell'inversione contabile o "reverse charge")
- gli importi erogati come rimborsi a seguito di presentazione di modello TR non concorrono a formare il limite di cui al punto precedente (inerente compensazioni e rimborsi tramite conto fiscale), in quanto tali rimborsi sono disposti direttamente dall'ufficio locale e non dall'agente della riscossione (come nel caso del rimborso annuale mediante modello VR).
A tal proposito, va rimarcato quanto sia di fondamentale importanza la corretta indicazione del codice dell'ufficio territorialmente competente, dal momento che l'eventuale errata indicazione dello stesso provocherà ritardi nell'istruzione (e, quindi, nell'eventuale erogazione, qualora il contribuente abbia optato per il rimborso) della pratica.
L'intera istruttoria (a differenza di quanto accade con il rimborso annuale a mezzo modello VR) è gestita dall'ufficio locale, che provvederà ad attribuire un cronologico alle richieste pervenute e a convocare i contribuenti per la richiesta di documentazione e di polizza fideiussoria (qualora il soggetto rientri tra quelli a ciò obbligati).
Con riferimento a tale ultimo adempimento, i contribuenti devono aver cura di utilizzare uno schema ben diverso da quello previsto per i modelli VR, i quali contengono una franchigia (o abbattimento) sull'importo da garantire pari al 10% dei versamenti affluiti nel biennio precedente sul conto fiscale. L'apposito schema è reperibile nel provvedimento direttoriale del 10/6/2004.
Quanto ai requisiti, una condizione in più, rispetto al modello VR, è prevista riguardo ai beni ammortizzabili: gli acquisiti dei cespiti devono essere di un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisiti/importazioni di beni e servizi imponibili.
Come novità, e con riferimento sempre al presupposto dell'acquisto di beni ammortizzabili, pare doveroso segnalare il chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E/2009: "L'indeducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi ai terreni prevista dalle disposizioni contenute nell'articolo 36, commi 7 e seguenti, del decreto-legge n. 223 del 2006, si riflette anche ai fini del calcolo dell'imposta rimborsabile ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lett. c), del d.P.R. 633/1972 che, pertanto, nel caso di acquisto di fabbricati, deve essere ridotta per l'importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell'area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza".
Rispetto al rimborso annuale, non è ammesso riporto di credito da altri periodi, per cui, stando alla sussistenza dei requisiti, nel modello si espone solo il credito maturato nel periodo; inoltre, in sede di compensazione/rimborso infrannuale, non è ammesso il computo, a incremento del credito, di eventuali versamenti periodici effettuati nel trimestre di riferimento.
A istruttoria completata, il contribuente riceverà l'avviso di pagamento, attestante l'esistenza della disposizione di pagamento presso il competente agente della riscossione e, quindi, dovrà solo attendere l'erogazione del rimborso stesso in base alla disponibilità dei fondi.
Gli interessi, sempre nella misura del 2,75% annuo, decorrono dal trentesimo giorno successivo dalla scadenza di presentazione del modello TR (quindi, nel caso di primo trimestre, dal 31 maggio in poi).
E' utile ricordare che la compensazione può avvenire anche prima dell'inoltro del modello, già dal primo giorno successivo alla chiusura del trimestre (per cui dal 1° aprile si può iniziare a compensare il credito del primo trimestre) con gli appositi codici tributo 6036, 6037 e 6038, rispettivamente per il primo, secondo e terzo trimestre. Il credito del terzo trimestre maturato ma non compensato interamente entro la fine dell'anno diventa credito annuale, per cui potrà essere compensato dal 1° gennaio dell'anno solare successivo, mutando il codice tributo in 6099 (credito annuale Iva).
Vincenzo Loiacono
pubblicato Mercoledì 15 Aprile 2009
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