Attualità
Per gli autotrasportatori gli aiuti vengono dal passato
Prorogata, per le somme versate nel periodo di imposta 2006, la disposizione che permette la compensazione dei contributi al Ssn sui premi di assicurazione per responsabilità civile
_1340.jpg

A seguito della proroga effettuata dal comma 396 della Finanziaria 2007 al comma 103 della legge 266/2005 (Finanziaria per il 2006), le somme versate nel periodo d’imposta 2006 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/Cee, riga B, recepita con decreto del ministro dell’Ambiente 23 marzo 1992, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 (ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/97) fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo.

L’utilizzo in compensazione può riguardare il versamento di qualunque imposta (Iva, ritenute dipendenti, eccetera), contributo o premio, nell’ambito del modello F24.
Come precisato nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 3/E del 16/1/2007, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo da utilizzare è il 6793, indicandolo nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme evidenziate nella colonna “importi a credito compensati”; nel campo “Anno di riferimento” dovrà essere specificato l’anno in cui è effettuata la compensazione.
Nel caso in cui si dovesse procedere alla restituzione spontanea del credito di cui sopra, a seguito di errata utilizzazione, il contribuente dovrà utilizzare lo stesso codice tributo.

Esempio
Un’impresa di autotrasporti possiede 10 camion aventi i requisiti previsti dalla norma, in relazione ai quali ha versato nel 2006 i premi di assicurazione Rc auto, comprensivi del contributo al Ssn per i seguenti importi (espressi in euro):

caso a) 200, 200, 250, 280, 290, 190, 190, 195, 285 e 300, per un totale di 2.380 euro.
Considerato che per ciascun veicolo l’importo versato non supera il limite di euro 300, la società può utilizzare in compensazione l’ammontare complessivo del contributo corrisposto nel 2006, pari a 2.380 euro.

caso b) 400, 350, 450, 480, 490, 590, 390, 395, 385 e 400, per un totale di 4.330 euro.
Considerato che per ciascun veicolo l’importo versato supera il limite di euro 300, la società può utilizzare in compensazione l’ammontare del contributo corrisposto nel 2006, per un importo pari a 3.000 euro.

Si precisa che le somme utilizzate in compensazione non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, né ai fini Irpef/Ires, né ai fini Irap.

Il comma 397 della Finanziaria 2007 ha prorogato per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2006, le disposizioni dell’articolo 1, comma 106, legge 266/2005 (Finanziaria 2006), in base al quale la deduzione forfetaria per spese non documentate, di cui all’articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir, a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, compete anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti.

La deduzione forfetaria potrà essere usufruita:

  • dagli autotrasportatori di merci in conto terzi, in contabilità semplificata o ordinaria per opzione
  • in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore (titolare ditta individuale, soci di società di persone)
  • una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi.

Per poter usufruire di tale deduzione è, inoltre, necessario redigere un prospetto che deve contenere per ogni giorno di effettuazione dei trasporti i seguenti dati:

  • i viaggi effettuati e le destinazioni
  • la durata dei viaggi
  • gli estremi dei documenti (fatture, lettere di vettura, eccetera).

Tali documenti dovranno essere conservati fino alla scadenza del termine per l’accertamento. Il prospetto va sottoscritto dal titolare della ditta individuale o da un legale rappresentante (per le Snc e le Sas).

La deduzione forfetaria in questione non è rilevante ai fini Irap.

Debora Ricco
pubblicato Martedì 23 Gennaio 2007

I più letti

testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
testo alternativo per immagine
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
Allineato alle nuove norme fiscali per giovani e lavoratori in mobilità, il modello AA9/11 per l’esercizio di imprese arti o professioni è utilizzabile a partire da domani
non change
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
testo alternativo per immagine
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
non change
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione