Attualità
Identificazione dell'acquirente Ue nella cessione intracomunitaria di beni
Gli adempimenti del cedente ai fini della non imponibilità dell'operazione
Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, decreto legge n. 331/93, "costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta...".
In via generale, dunque, condizione sostanziale per qualificare l'operazione come "intracomunitaria" è lo status di soggetto passivo Iva dell'acquirente Ue, idoneo a garantire la tassazione nel Paese di destinazione della merce attraverso il meccanismo del reverse charge.
Da qui l'obbligo, per il cedente nazionale, di indicare in fattura il numero di identificazione del destinatario dell'operazione. In mancanza della suddetta indicazione, viene meno la natura intracomunitaria dell'operazione posta in essere, con la conseguenza che la stessa deve essere tassata nel territorio italiano al pari delle operazioni "interne" ossia non riconducibili a quelle disciplinate, in via transitoria, dal citato decreto legge n. 331/93.

Fatturazione e registrazione delle cessioni intracomunitarie
Il cedente italiano, prima di effettuare l'operazione, deve richiedere e ottenere dal proprio cliente comunitario il suo codice comunitario di identificazione fiscale (articolo 50, comma 1, decreto legge n. 331/93), il quale si compone del codice di nazionalità Iso (International Standard Organization) e dal numero di identificazione Iva (corrispondente alla nostra partita Iva).
A norma dell'articolo 46, comma 2, decreto legge 331/93, tale numero di identificazione andrà indicato nella fattura, emessa secondo la regola generale di cui all'articolo 21 del Dpr n. 633/72, la quale dovrà contenere inoltre, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di non imponibilità con la specificazione che si tratta di "cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'art. 41 del DL 331/93".
La fattura di vendita così emessa dal cedente italiano dovrà, poi, essere registrata distintamente nel registro Iva delle fatture emesse di cui all'articolo 23 del Dpr n. 633/72.

Tabella dei codici Iso e numero dei caratteri del codice Iva per singolo Paese membro
Il numero identificativo, costituito dal codice Iso dello Stato membro Ue di appartenenza e dal numero di partita Iva attribuito dall'Amministrazione finanziaria dello stesso Stato, assume, pertanto, rilevanza fondamentale nel sistema transitorio degli scambi comunitari, in quanto elemento idoneo a qualificare l'operatore economico come soggetto passivo d'imposta.

Qui di seguito si riporta la tabella di cui all'allegato B della circolare n. 39/E del 5 agosto 2004:

Codice ISOStato MembroN.ro caratteri codice Iva
ATAUSTRIA9
BEBELGIO9
CYCIPRO9
DKDANIMARCA8
EEESTONIA9
DEGERMANIA9
ELGRECIA9
FIFINLANDIA8
FRFRANCIA11
GBGRAN BRETAGNA5 ovvero 9 ovvero 12
IEIRLANDA8
ITITALIA11
LVLETTONIA9 ovvero 11
LTLITUANIA9 ovvero 12
LULUSSEMBURGO8
MTMALTA8
NLOLANDA12
PLPOLONIA10
PTPORTOGALLO9
CZREPUBBLICA CECA8 ovvero 9 ovvero 10
SKREPUBBLICA SLOVACCA9 ovvero 10
SISLOVENIA8
ESSPAGNA9
SESVEZIA12
HUUNGHERIA8


Conferma della validità del numero di identificazione
Ai fini della qualificazione dell'operazione come "intracomunitaria", è necessario, inoltre, che il cedente italiano ottenga la conferma, da parte dell'ufficio delle Entrate, della validità del codice identificativo comunicatogli dall'acquirente comunitario (articolo 50, comma 2, decreto legge n. 331/93).
Come precisato con risoluzione n. 25/E del 12 febbraio 1997, "in altri termini il cedente nazionale, al fine di usufruire del beneficio della non imponibilità di cui sopra, è tenuto a controllare, attraverso l'attivazione di un sub-procedimento, il cui atto iniziale è costituito da una 'richiesta', e l'atto finale da una formale 'conferma', la correttezza dei dati identificativi fornitigli dall'acquirente". Nell'ipotesi invece in cui il cessionario comunitario non sia ancora dotato del numero di identificazione, ma fornisca idonea prova di essere soggetto d'imposta e di avere richiesto l'attribuzione del predetto numero di identificazione, l'operatore nazionale può emettere fattura senza applicazione dell'imposta, purché la stessa sia successivamente integrata con il numero di identificazione attribuito all'acquirente dall'Amministrazione finanziaria del proprio Paese (circolare n. 13 del 23 febbraio 1994 § 9.3).

Sinteticamente, si descrive la procedura di accertamento della veridicità del numero di identificazione del cessionario comunitario.

 

  1. Richiesta al cessionario comunitario di una comunicazione scritta con l'indicazione della propria partita Iva.
  2. Conferma della veridicità della partita Iva comunicata dal cessionario comunitario:
    • direttamente dall'ufficio delle Entrate (decreto ministeriale 28 gennaio 1993)
    • a mezzo del sito Internet (www.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm)
    • mediante interrogazione agli sportelli self-service
    • mediante interrogazione al call center - Centro di assistenza telefonica dell'Agenzia delle Entrate (tel.848.800.444).

Per completezza di informazioni si precisa, inoltre, che il beneficio della non imponibilità non viene sempre meno per effetto dell'omessa indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario comunitario, in quanto l'articolo 50, comma 1, del decreto legge n. 331/93, oltre che per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 (lavorazioni, intermediazioni e trasporti intracomunitari di beni), subordina la tassazione a destino dell'operazione alla previa indicazione del codice stesso, esclusivamente per:

  • le cessioni intracomunitarie "ordinarie" (articolo 41, comma 1, lettera a), decreto legge n. 331/93)
  • i trasferimenti di beni a "se stessi" (articolo 41, comma 2, lettera c).

Dovrebbero pertanto beneficiare del regime di non imponibilità, anche senza l'indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario comunitario:

  • le "vendite a distanza" (articolo 41, comma 1, lettera b), decreto legge n. 331/93)
  • le cessioni di beni mobili spediti o trasportati in un altro Stato membro per essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore (articolo 41, comma 1, lettera c)
  • le cessioni di mezzi di trasporto "nuovi" di cui al comma 4 dell'articolo 38 del decreto legge n. 331/93, indipendentemente dalla condizione soggettiva del cedente e del cessionario, soggetti passivi Iva o "privati" (articolo 41, comma 2, lettera b).
Milva Anna Elena Bevacqua
pubblicato Venerdì 26 Novembre 2004

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