Venerdì 24 Maggio 2013 - Aggiornato alle 19:29
Attualità
Il decreto anticrisi rivitalizza l'appeal del ravvedimento operoso
Sanzione ridotta a un dodicesimo del minimo se la violazione viene regolarizzata entro 30 giorni
Il decreto "anticrisi" (Dl 185/2008) apporta importanti modifiche in materia di ravvedimento, intervenendo, in particolare, sull'articolo 13 del Dlgs 472/1997, che stabilisce le modalità per poter sanare le irregolarità tributarie "semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza".
La norma fissa la sanzione che il contribuente deve versare a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione.
Nella tabella che segue sono riassunte schematicamente le norme in materia di al ravvedimento, dopo le modifiche introdotte dall'articolo 16, comma 5, del Dl 185/2008:
In particolare, con riferimento agli omessi versamenti, l'articolo 13 del Dlgs 471/1997 stabilisce che "i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile".
A seguito delle modifiche ora introdotte dal decreto legge 185/2008, il ravvedimento degli omessi versamenti può essere sintetizzato nella seguente tabella:
Per quanto riguarda l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, il comma 1 dell'articolo 1 del Dlgs 471/1997 stabilisce una sanzione dal 120 al 240% delle imposte dovute, con un minimo di euro 258. Se non sono dovute imposte, la sanzione va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1032 euro.
In quest'ultimo caso, quindi, il ravvedimento per la presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza, è pari a un dodicesimo di 258 euro (21,5 euro).
La norma fissa la sanzione che il contribuente deve versare a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione.
Nella tabella che segue sono riassunte schematicamente le norme in materia di al ravvedimento, dopo le modifiche introdotte dall'articolo 16, comma 5, del Dl 185/2008:
Violazione definibile | Termine | Sanzione |
| Omesso pagamento del tributo | Entro 30 giorni dalla violazione (comma 1, lettera a) | 1/12 del minimo |
| Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (comma 1, lettera b) | 1/10 del minimo | |
| Omissioni e irregolarità incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione | 1/10 del minimo |
| Entro dodici mesi dalla violazione, nel caso in cui non vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione (comma 1, lettera b) | ||
| Omessa presentazione della dichiarazione annuale | Entro 90 giorni dalla violazione (comma 1, lettera c) | 1/12 del minimo |
A seguito delle modifiche ora introdotte dal decreto legge 185/2008, il ravvedimento degli omessi versamenti può essere sintetizzato nella seguente tabella:
| Violazione definibile | Termine | Sanzione |
| Omesso pagamento del tributo | Entro 30 giorni dalla violazione (comma 1, lettera a) | 2,5% |
| Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (comma 1, lettera. b) | 3% |
In quest'ultimo caso, quindi, il ravvedimento per la presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza, è pari a un dodicesimo di 258 euro (21,5 euro).
Alfonso Russo
pubblicato Giovedì 4 Dicembre 2008
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