Venerdì 24 Maggio 2013 - Aggiornato alle 14:40
Analisi e commenti
Il versamento dell'Irap (1)
Per i contribuenti non soggetti agli studi di settore scade mercoledì 18 luglio il termine per pagare saldo 2006 e primo acconto 2007, con la maggiorazione dello 0,40%
Il 18 luglio scade il termine per il versamento del saldo Irap 2006 e della prima rata di acconto Irap 2007 con la maggiorazione delle somme da versare dello 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. La scadenza interessa le persone fisiche, le società o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir, nonché le società e gli enti soggetti all'Ires con esercizio coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
I contribuenti nei cui confronti si applicano gli studi di settore possono effettuare i predetti versamenti:
I codici tributo da indicare nella sezione Regioni del modello F24 sono i seguenti:
Con comunicato stampa del 10 giugno 1999, il ministero delle Finanze ha precisato che quando l'Irap è dovuta a più Regioni, il versamento va effettuato indicando nella "Sezione Regioni" del modello F24 il codice di quella a cui spetta l'imposta più elevata. L'Amministrazione finanziaria provvederà a effettuare i conguagli sulla base delle risultanze della dichiarazione annuale Irap, evitando al contribuente di compilare tanti moduli di versamento quante sono le Regioni destinatarie.
La rateizzazione
Le imposte dovute a titolo di saldo Irap 2006 e di prima rata di acconto Irap 2007, possono essere rateizzate con l'osservanza delle seguenti modalità:
Nel caso di rateizzazione del versamento effettuato successivamente alla scadenza del 18 giugno ed entro il 18 luglio, ferma restando l'applicazione della maggiorazione della somma da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, gli interessi dovuti sulle rate successive alla prima sono calcolati con le stesse modalità.
* applicando il metodo commerciale, il mese di luglio si considera di 30 giorni. I 28 giorni risultano, pertanto, dalla seguente somma: 12 giorni di luglio (dal 19 luglio al 30 luglio) + 16 giorni di agosto
Gli interessi dovuti sulle rate successive alla prima per i soggetti titolari di partita Iva a cui si applicano gli studi di settore e che hanno versato la prima rata entro il 9 luglio, vanno calcolati sulla base dei tassi di interessi indicati nel seguente prospetto.
Nel caso di rateizzazione del versamento effettuato dopo la scadenza del 9 luglio ed entro l'8 agosto, ferma restando l'applicazione della maggiorazione della somma da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, gli interessi dovuti sulle rate successive alla prima sono calcolati con le stesse modalità prima viste in caso di versamento della prima rata entro il 9 luglio.
Nel modello F24, gli interessi da rateizzazione non vanno cumulati all'imposta, ma versati separatamente indicandoli in un apposito rigo con il codice tributo 3805.
Si ipotizzi, ad esempio, una società di persone cui non si applicano gli studi di settore, che operi in Umbria, con un saldo Irap relativo all'anno 2006 di ammontare pari a 5mila euro, con versamento rateizzato in cinque rate ed effettuato successivamente al 18 giugno, ma entro il 18 luglio 2007.
In tale ipotesi, occorre anzitutto maggiorare il debito totale da versare dello 0,40 per cento.
Il saldo Irap da versare sarà pari a 5.000 + [0,40% x 5.000] = 5.020 euro.
L'importo di ciascuna delle cinque rate sarà pari a 5.020 / 5 = 1.004 euro.
Gli interessi dovuti sulle cinque rate saranno calcolati sulla base del prospetto sotto riportato.
Il versamento di ciascuna rata (ad esempio, la seconda) sarà esposto nel modello F24 nel modo che segue:
1 - continua. La seconda puntata sarà pubblicata venerdì 13
I contribuenti nei cui confronti si applicano gli studi di settore possono effettuare i predetti versamenti:
- entro il 9 luglio, senza alcuna maggiorazione
- dal 10 luglio all'8 agosto, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
I codici delle Regioni e delle Province autonome da utilizzare nel modello F24 sono i seguenti:
| 01 | Abruzzo | 08 | Lazio | 15 | Sardegna |
| 02 | Basilicata | 09 | Liguria | 16 | Sicilia |
| 03 | Bolzano | 10 | Lombardia | 17 | Toscana |
| 04 | Calabria | 11 | Marche | 18 | Trento |
| 05 | Campania | 12 | Molise | 19 | Umbria |
| 06 | Emilia Romagna | 13 | Piemonte | 20 | Valle d'Aosta |
| 07 | Friuli Venezia Giulia | 14 | Puglia | 21 | Veneto |
I codici tributo da indicare nella sezione Regioni del modello F24 sono i seguenti:
| tipo versamento | codice tributo |
| Irap, acconto prima rata | 3812 |
| Irap, acconto seconda rata o acconto in unica soluzione | 3813 |
| Irap, saldo | 3800 |
| Irap, interessi per pagamento rateizzato | 3805 |
Con comunicato stampa del 10 giugno 1999, il ministero delle Finanze ha precisato che quando l'Irap è dovuta a più Regioni, il versamento va effettuato indicando nella "Sezione Regioni" del modello F24 il codice di quella a cui spetta l'imposta più elevata. L'Amministrazione finanziaria provvederà a effettuare i conguagli sulla base delle risultanze della dichiarazione annuale Irap, evitando al contribuente di compilare tanti moduli di versamento quante sono le Regioni destinatarie.
La rateizzazione
Le imposte dovute a titolo di saldo Irap 2006 e di prima rata di acconto Irap 2007, possono essere rateizzate con l'osservanza delle seguenti modalità:
- a prescindere dal numero delle rate, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre 2007
- la scadenza dei versamenti delle rate successive alla prima, per i soggetti titolari di partita Iva, è il 16 di ogni mese, fermo restando che, se il termine per il versamento coincide con il sabato o con un giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo
- è previsto, su ogni rata, un interesse mensile pari allo 0,50 per cento (6 per cento annuo), da calcolarsi secondo il metodo commerciale (considerando quindi i mesi sempre di trenta giorni), tenendo conto che, per le rate successive alla prima, è sufficiente sommare 0,50 (tasso di interesse mensile) al valore precedente.
Gli interessi dovuti sulle rate successive alla prima per i soggetti titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 18 giugno, vanno calcolati sulla base del seguente prospetto.
Rata | Scadenza | Giorni | Interesse | |
1 | 18 giugno | 0 | 0,00% | |
2 | 16 luglio | 28 | [28 x 0,5] / 30 = | 0,47% |
3 | 16 agosto | 28 + 30 = 58 | 0,47 + 0,50 = | 0,97% |
4 | 17 settembre | 58 + 30 = 88 | 0.97 + 0,50 = | 1,47% |
5 | 16 ottobre | 88 + 30 = 118 | 1,47 + 0,50 = | 1,97% |
6 | 16 novembre | 118 + 30 = 148 | 1,97 + 0,50 = | 2,47% |
Nel caso di rateizzazione del versamento effettuato successivamente alla scadenza del 18 giugno ed entro il 18 luglio, ferma restando l'applicazione della maggiorazione della somma da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, gli interessi dovuti sulle rate successive alla prima sono calcolati con le stesse modalità.
Rata | Scadenza | Giorni | Interesse | |
1 | 18 luglio | 0 | 0,00% | |
2 | 16 agosto | 28* | [28 x 0,5] / 30 = | 0,47% |
3 | 17 settembre | 28 + 30 = 58 | 0,47 + 0,50 = | 0,97% |
4 | 16 ottobre | 58 + 30 = 88 | 0,97 + 0,50 = | 1,47% |
5 | 16 novembre | 88 +30 = 118 | 1,47 + 0,50 = | 1,97% |
* applicando il metodo commerciale, il mese di luglio si considera di 30 giorni. I 28 giorni risultano, pertanto, dalla seguente somma: 12 giorni di luglio (dal 19 luglio al 30 luglio) + 16 giorni di agosto
Gli interessi dovuti sulle rate successive alla prima per i soggetti titolari di partita Iva a cui si applicano gli studi di settore e che hanno versato la prima rata entro il 9 luglio, vanno calcolati sulla base dei tassi di interessi indicati nel seguente prospetto.
Rata | Scadenza | Giorni | Interesse | |
1 | 9 luglio | 0 | 0,00% | |
2 | 16 luglio | 7 | [7 x 0,5] /30 = | 0,12% |
3 | 16 agosto | 7 + 30 = 37 | 0,12 + 0,50 = | 0,62% |
4 | 16 settembre | 37 + 30 = 67 | 0,62 + 0,50 = | 1,12% |
5 | 16 ottobre | 67 +30 = 97 | 1,12 + 0,50 = | 1,62% |
6 | 16 novembre | 97 +30 = 127 | 1,62 + 0,50 = | 2,12% |
Nel caso di rateizzazione del versamento effettuato dopo la scadenza del 9 luglio ed entro l'8 agosto, ferma restando l'applicazione della maggiorazione della somma da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, gli interessi dovuti sulle rate successive alla prima sono calcolati con le stesse modalità prima viste in caso di versamento della prima rata entro il 9 luglio.
Rata | Scadenza | Giorni | Interesse | |
1 | 8 agosto | 0 | 0,00% | |
3 | 16 agosto | 8 | [8 x 0,5] / 30 = | 0,13% |
4 | 17 settembre | 8 + 30 = 8 | 0,13 + 0,50 = | 1,63% |
5 | 16 ottobre | 38 +30 = 68 | 0,63 + 0,50 = | 1,13% |
6 | 16 novembre | 68 + 30 = 98 | 1,13 + 0,50 = | 1,63% |
Nel modello F24, gli interessi da rateizzazione non vanno cumulati all'imposta, ma versati separatamente indicandoli in un apposito rigo con il codice tributo 3805.
Si ipotizzi, ad esempio, una società di persone cui non si applicano gli studi di settore, che operi in Umbria, con un saldo Irap relativo all'anno 2006 di ammontare pari a 5mila euro, con versamento rateizzato in cinque rate ed effettuato successivamente al 18 giugno, ma entro il 18 luglio 2007.
In tale ipotesi, occorre anzitutto maggiorare il debito totale da versare dello 0,40 per cento.
Il saldo Irap da versare sarà pari a 5.000 + [0,40% x 5.000] = 5.020 euro.
L'importo di ciascuna delle cinque rate sarà pari a 5.020 / 5 = 1.004 euro.
Gli interessi dovuti sulle cinque rate saranno calcolati sulla base del prospetto sotto riportato.
Rata | Scadenza | Tasso d'interesse | Capitale | Interessi |
1 | 18 luglio | 0,00% | 1004 | 0,00% |
3 | 16 agosto | 0,47% | 1004 | 0,47% x 1.004 = 4,71 |
4 | 17 settembre | 0,97% | 1004 | 0,97% x 1.004 = 9,73 |
5 | 16 ottobre | 1,47% | 1004 | 1,47% x 1.004 = 14,75 |
6 | 16 novembre | 1,97% | 1004 | 1,97% x 1.004 = 19,77 |
Il versamento di ciascuna rata (ad esempio, la seconda) sarà esposto nel modello F24 nel modo che segue:
1 - continua. La seconda puntata sarà pubblicata venerdì 13
Flavio Ferrini
pubblicato Giovedì 12 Luglio 2007
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