Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:02
Normativa e prassi
Immobili culturali, Registro ridotto “vincolato” alla trascrizione
Trasferimento con aliquota del 3% a condizione che risulti dai pubblici registri l’interesse storico, artistico e archeologico, in maniera diretta o indiretta
Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro con l’aliquota agevolata del 3% prevista, in luogo dell'“ordinario” 7%, per i trasferimenti aventi a oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico, è necessario che il “vincolo” risulti, direttamente o anche indirettamente, dalla pubblicità dei registri immobiliari. L’adempimento si considera, pertanto, essenziale. E’ il contenuto della risoluzione n. 47/E del 15 febbraio. L’agenzia delle Entrate ha così risolto il caso sottopostole da una società che aveva acquistato l’immobile da un ente locale.
La particolarità della questione consisteva nella circostanza che il vincolo culturale era stato apposto dalla Soprintendenza, comunicato all’ente proprietario, ma non era stato soggetto a trascrizione negli appositi registri immobiliari.
Con la risoluzione è stato effettuato, prima di tutto, un riepilogo del quadro normativo vigente in materia di trasferimento di beni immobili di interesse storico, artistico, e archeologico, la cui attuale disciplina è dettata dal Dlgs 42/2004.
Il decreto, nella parte dedicata alla tutela dei beni culturali, ha introdotto, per i beni mobili e immobili appartenenti, tra l'altro, allo Stato, alle Regioni e agli enti pubblici territoriali, un procedimento di verifica dell'interesse culturale, con il quale viene accertata la sussistenza dello stesso. In caso di verifica positiva, il vincolo è trascritto, se relativo a beni soggetti a pubblicità mobiliare e immobiliare, nei relativi registri su richiesta del Soprintendente, con il conseguente acquisto di efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore.
Relativamente alla circolazione, inoltre, è stabilito che "i beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'art. 54, commi 1 e 2, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero…l'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione dei beni culturali cui essa si riferisce". Le prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e trascritte su richiesta del soprintendente nei registri immobiliari.
Il rilascio dell'autorizzazione a vendere a un privato, da cui discende la sdemanializzazione del bene, comporta, perciò, "una verifica dell'attualità dell'interesse culturale del bene".
Passando al lato fiscale della faccenda, il documento di prassi ha messo in evidenza come, per il Registro ridotto al 3%, previsto per i trasferimenti aventi a oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico (a condizione che "l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione"), l’acquirente, ove il vincolo culturale già sussista, deve dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi dello stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari.
In base alla citata normativa, si evince agevolmente come la pubblicità del vincolo culturale (peraltro prevista anche dalle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio) sia essenziale per il riconoscimento dell'agevolazione tributaria in questione.
Il vincolo, ha chiarito l’Agenzia, può emergere sia dall'esito favorevole della verifica dell'interesse culturale, soggetta ex se a trascrizione, sia dalle condizioni e delle prescrizioni contenute nella autorizzazione rilasciata dal Ministero, necessaria per l’alienazione e soggetta anch'essa alla trascrizione.
La particolarità della questione consisteva nella circostanza che il vincolo culturale era stato apposto dalla Soprintendenza, comunicato all’ente proprietario, ma non era stato soggetto a trascrizione negli appositi registri immobiliari.
Con la risoluzione è stato effettuato, prima di tutto, un riepilogo del quadro normativo vigente in materia di trasferimento di beni immobili di interesse storico, artistico, e archeologico, la cui attuale disciplina è dettata dal Dlgs 42/2004.
Il decreto, nella parte dedicata alla tutela dei beni culturali, ha introdotto, per i beni mobili e immobili appartenenti, tra l'altro, allo Stato, alle Regioni e agli enti pubblici territoriali, un procedimento di verifica dell'interesse culturale, con il quale viene accertata la sussistenza dello stesso. In caso di verifica positiva, il vincolo è trascritto, se relativo a beni soggetti a pubblicità mobiliare e immobiliare, nei relativi registri su richiesta del Soprintendente, con il conseguente acquisto di efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore.
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r.fo.
pubblicato Venerdì 15 Febbraio 2008
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