Trattando delle operazioni di spin-off, il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive ha sempre sostenuto - volendo attualizzare la tesi, basti leggere i recenti pareri n. 50 e n. 51 (deliberati nella seduta del 15 dicembre 2005 e commentati sulle edizioni di FISCOoggi rispettivamente del 6 e 10 marzo 2006) resi relativamente a operazioni di spin-off immobiliare - che l'estromissione del bene dal patrimonio societario, se rispondente a determinate finalità e strategie imprenditoriali, si caratterizza come operazione di riorganizzazione aziendale, a condizione che non venga strumentalmente utilizzata per conseguire indebiti vantaggi tributari.
Nel caso in argomento, l'esposizione dei fatti offerta dall'interpellante alimenta più di una lacuna che il Comitato ritiene di evidenziare, dando la possibilità al contribuente di colmare il proprio corredo probatorio con gli elementi illustrativi e documentali utili a permettere un adeguato convincimento sulla liceità fiscale dell'operazione.
Un breve accenno alla dinamica dei fatti permetterà di comprendere forse meglio quali siano le ragioni che informano un tale indirizzo.
L'istante, che ha per oggetto sociale l'attività di fabbricazione di apparecchi di illuminazione, riferisce di essere partecipata in parti uguali da tre fratelli e di svolgere la propria attività in un complesso immobiliare - costituito da un capannone, una palazzina servizi e aree adiacenti - detenuto in locazione finanziaria e riscattato in data 22 giugno 2004. I tre soci detengono, inoltre, sempre in parti uguali, il capitale sociale di una Srl, avente per oggetto l'attività immobiliare e proprietaria - oltre che di un altro capannone concesso in locazione - di un complesso immobiliare, costituito da un capannone industriale e aree pertinenziali, adiacente a quello posseduto dalla stessa società istante e concesso in locazione a decorrere dal 1° gennaio 2001. La società intenderebbe attualmente ottimizzare gli spazi dell'immobile di proprietà, al fine di liberare definitivamente l'immobile detenuto in locazione, il quale verrà locato dalla Srl a terzi.
A causa di una forte crisi nel settore industriale in cui opera, si renderebbe necessaria una riorganizzazione dell'attività produttiva che preveda il passaggio generazionale, in tutto o in parte, ai figli delle quote detenute dai tre fratelli nella società istante ovvero la cessione delle quote medesime a terzi interessati a investire nell'azienda e ad apportare nuovi capitali.
Per favorire l'ingresso di questi ultimi, sarebbe parimenti opportuno un alleggerimento del patrimonio della società istante mediante l'espunzione della parte immobiliare, da realizzare mediante una scissione parziale e proporzionale, per effetto della quale gli immobili di proprietà della società X Srl, insieme alle corrispondenti poste del passivo, verrebbero attribuiti alla società beneficiaria Y Srl.
La scissione verrebbe effettuata a valori contabili, senza l'emersione di plusvalenze o minusvalenze, ai sensi dell'articolo 173 del Tuir e il complesso immobiliare attribuito alla società beneficiaria verrebbe, dopo l'operazione di scissione, locato, a prezzi di mercato, alla società istante per la sola parte che la stessa giudicherà strettamente necessaria allo svolgimento della propria attività.
Per effetto della scissione, l'istante darebbe concreto impulso all'attività, locando a terzi la parte di immobile non occupato, operando la ristrutturazione della palazzina di servizi al fine di locarla a terzi e, infine, provvedendo a costruire alcuni capannoni sulle aree edificabili adiacenti ai fabbricati.
Nell'istanza viene precisato che non è intenzione dei soci, una volta effettuata la scissione, cedere la partecipazione conseguita nella società immobiliare beneficiaria e che lo scopo principale dell'operazione è quello di separare l'attività immobiliare da quella industriale in modo da favorire, attraverso lo snellimento patrimoniale operato con la scissione, lo sviluppo dell'attività caratteristica della società istante attraverso l'ingresso di nuovi soci, figli degli attuali soci o terzi.
Alla luce delle premesse illustrate, l'istante ritiene che l'operazione nei termini descritti sia sorretta da valide ragioni economiche, in quanto consentirebbe di sviluppare le due diverse attività, industriale e immobiliare, in capo a due distinti soggetti, nonché di tutelare il compendio immobiliare dal rischio d'impresa.
Il Comitato consultivo ancora una volta ribadisce l'orientamento di sostanziale convergenza con le pronunce dell'Agenzia delle entrate, la quale ha più volte sostenuto che la norma antielusiva recata dall'articolo 37-bis del Dpr n. 600 del 1973 pone l'accento sulla condotta nella sua complessità, in ossequio all'assioma che vuole come caratteristica tipica dell'elusione non una sola operazione bensì una pluralità di atti in rapporto osmotico.
Il vantaggio fiscale non deriva quasi mai, infatti, da una qualsivoglia operazione societaria avulsa dagli eventi prodromici o consequenziali, come l'acquisto o la cessione di partecipazioni sociali, in quanto l'essenza dei comportamenti elusivi è da ricercarsi nella precisa intenzione di approntare scappatoie formalmente legittime allo scopo di lucrare vantaggi che il sistema ordinariamente non consente.
Perché un'operazione possa configurarsi come elusiva, è necessario, in altre parole, che la stessa non soltanto sia priva di valide ragioni economiche, ma sia finalizzata al conseguimento di un risparmio d'imposta indebito ovvero all'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento.
Nel caso in esame, l'attribuzione degli immobili a una società beneficiaria già operativa non comporta, in via di principio, la sottrazione dal regime d'impresa dei beni stessi, dal momento che il beneficio sottostante alla scissione (consistente nella possibilità di separare i patrimoni in regime di neutralità) non fa venir meno la latenza d'imposta sui relativi plusvalori.
L'operazione rappresentata, tuttavia, per essere sostenuta da valide ragioni economiche, così come prescrive l'articolo 37-bis del Dpr 600/73, deve essere obiettivamente rivolta alla creazione di un nuovo sistema aziendale ossia non deve essere finalizzata alla successiva rivendita delle quote societarie, ma deve risultare funzionale a un concreto interesse dei soci a operare sulla base del contratto sociale.
La mancanza di tale condizione renderebbe il progetto strumentale alla creazione di una società "contenitore", destinata ad accogliere beni da far circolare successivamente sotto forma di partecipazioni, aggirando le regole poste dal sistema in ordine alla tassazione delle plusvalenze.
Tuttavia, la qualificazione del comportamento fiscale del contribuente, in questa fase ancora interlocutoria per le ragioni che si diranno, viene considerata dal Comitato aleatoria per il carattere enfatico che caratterizza l'esposizione. La società - osserva l'Organo consultivo - assolve il proprio onere descrittivo lasciando in oscurità proprio quegli elementi probanti l'assenza di una volontà capziosa.
Il relatore evidenzia, in particolare, l'ondivaga previsione della sorte che subirebbero le variazioni della composizione del capitale della scissa che risultano previste in forma alternativa (donazioni ai figli degli attuali soci delle quote di partecipazione ovvero loro cessione onerosa a terzi, i quali, con l'estromissione del cespite immobiliare, sosterrebbero "un minore esborso per l'acquisizione delle quote di partecipazione").
La necessità di evitare una valutazione anodina induce, dunque, il Comitato ad avvalersi della facoltà di integrazione istruttoria, attivando la procedura prevista dall'articolo 5, comma 13, del decreto ministeriale n. 194 del 13 giugno 1997, con la quale viene sospeso il termine per la formazione del silenzio-assenso per la durata di 30 giorni, per dare al contribuente la possibilità di fornire quelle delucidazioni che appaiono, allo stato, in sordina.
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