Normativa e prassi
Inversione contabile anche se quella edile non è l'attività principale
Ai fini dell'applicabilità del meccanismo rileva la tipologia dei lavori effettuati
inversione

Le attività svolte nell'ambito di un contratto di subappalto che ha per oggetto la realizzazione di opere civili quali vasche, basamenti, sottopassi, serbatoi e portineria, connesse a un contratto di appalto principale, stipulato per la costruzione di una centrale elettrica a turbogas, sono classificate con codice 45.21.1 della sezione F (costruzioni) della tabella Atecofin 2004 (corrispondente al codice 42.99.09 della tabella Ateco 2007) e, quindi, sono soggette al regime dell'inversione contabile. Non rileva che la stessa società abbia un'ulteriore identificazione Atecofin.

È quanto chiarito nella risposta fornita dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 174/E del 24 aprile, a un'istanza di interpello presentata da una impresa (Alfa), che svolge due attività classificate con due differenti codici Atecofin 2004.
In particolare, la società Alfa è identificata, per la principale attività svolta, con il codice attività 29.11.2 della tabella Atecofin 2004 (fabbricazione ed installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione) inclusa nella sezione D e, dal gennaio 2007, per l'attività secondaria, con il codice Atecofin 45.21.1 (lavori generali di costruzione), compreso nella sezione F.

La stessa stipula un contratto di subappalto con la società Beta, classificata con codice 45.25.0 (altri lavori speciali di costruzione), anch'esso compreso nella sezione F della tabella Atecofin 2004, corrispondente alla classificazione 43.99.09 (altre attività di lavori specializzati di costruzione nca) Ateco 2007.

Il fatto che Alfa svolga la propria attività principale con codice appartenente alla sezione D non è motivo sufficiente a ritenere la stessa esclusa dal regime del reverse charge, in quanto le attività effettivamente realizzate nell'ambito del contratto di subappalto sono ricomprese nell'ulteriore codice attività 45.21.1.

Il dubbio è sorto a causa di una risposta fornita dall'agenzia delle Entrate a una istanza di interpello relativa a una società che svolge attività identificata con il codice 29.12.0 della tabella Atecofin 2004, corrispondente a "fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici" e che ha stipulato un contratto di appalto per la fornitura e posa in opere di alcuni aerogeneratori.
La medesima società ha subappaltato la realizzazione di alcuni dei suddetti lavori. In quest'ultimo caso, come spiegato dall'Agenzia, si è ritenuto non applicabile il regime del reverse charge poiché non si verificava la sussistenza, sia in capo al soggetto appaltante che all'appaltatore, della condizione di operatività nel quadro della citata sezione F.

Nella fattispecie rappresentata dall'istante, invece, il requisito di appartenenza al settore edile si verifica in capo a entrambe le società (Alfa e Beta) e, pertanto, le prestazioni rese alla società Beta, devono essere fatturate applicando l'inversione contabile.

Deborah Suma
pubblicato Giovedì 24 Aprile 2008

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