Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:02
Attualità
Irap, è arrivata l’ora di scegliere
se pagare alla maniera dei “grandi”
se pagare alla maniera dei “grandi”
L’opzione è valida per un triennio, al termine del quale si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo
Si avvicina l’ultimo giorno utile a disposizione delle società di persone e delle imprese individuali a contabilità ordinaria per decidere se, fatto il confronto, è per loro più conveniente determinare la base imponibile Irap (ossia il valore aggiunto di produzione, il Vap) secondo le regole di bilancio adottate dalle “sorelle maggiori”, le società di capitali, oppure non usufruire della soluzione alternativa e calcolare l’imposta con il metodo per esse ordinario, quello su base fiscale, disciplinato dal primo comma dell’articolo 5-bis del Dlgs 446/1997.
La data da ricordare è martedì 1° marzo e il periodo interessato è il triennio 2011/2013. L’eventuale opzione, infatti, come precisa la circolare 60/2008 che delinea le modalità attuative della norma (secondo comma), va comunicata, per via telematica, entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si intende applicare il sistema contabile anziché quello previsto per le forme societarie più semplici.
I “paletti” che regolano il transito al metodo delle Spa
La doppia chance è riservata esclusivamente alle società in contabilità ordinaria, mentre non hanno possibilità di scelta le imprese a contabilità semplificata e i liberi professionisti che non “sfuggono”, rispettivamente, al primo comma dall’articolo 5-bis del Dlgs 446/1997 e all’articolo 8 dello stesso decreto.
I due metodi a confronto per valutare il più “conveniente”
Con il metodo “fiscale” assumono, invece, valore gli indicatori utili a determinare il reddito d’impresa rilevante ai fini Irpef. La base imponibile, in questo caso, va calcolata sottraendo dai ricavi elencati nell’articolo 85 del Tuir (lettere a, b, f e g) e dalle variazioni delle rimanenze finali (articoli 92 e 93 del Tuir), i costi sostenuti per l’acquisto delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali (primo comma, articolo 5-bis, Dlgs 446/1997). Tra le voci indeducibili troviamo, anche qui, gli interessi dei canoni di locazione finanziaria e l’Ici.
La data da ricordare è martedì 1° marzo e il periodo interessato è il triennio 2011/2013. L’eventuale opzione, infatti, come precisa la circolare 60/2008 che delinea le modalità attuative della norma (secondo comma), va comunicata, per via telematica, entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si intende applicare il sistema contabile anziché quello previsto per le forme societarie più semplici.
Il modello da compilare, e inviare esclusivamente via web, è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
I “paletti” che regolano il transito al metodo delle Spa
Forse è bene fare il punto sulle conseguenze della scelta alternativa. L’opzione ha durata triennale, è vincolante e irrevocabile per tale periodo e si intende tacitamente rinnovata allo scadere dei tre anni.
Viceversa, se il contribuente non vuole ripetere l’esperienza, deve comunicare la sua intenzione all’Amministrazione nei medesimi termini (cioè entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta) servendosi dello stesso stampato utilizzato per l’adesione. Anche in questo caso, l’impresa rimane vincolata al regime “ordinario” per i successivi tre anni e, al termine del triennio, la scelta s’intende tacitamente rinnovata a meno che non giunga comunicazione contraria all’Amministrazione finanziaria.
La doppia chance è riservata esclusivamente alle società in contabilità ordinaria, mentre non hanno possibilità di scelta le imprese a contabilità semplificata e i liberi professionisti che non “sfuggono”, rispettivamente, al primo comma dall’articolo 5-bis del Dlgs 446/1997 e all’articolo 8 dello stesso decreto.
I due metodi a confronto per valutare il più “conveniente”
Prima di scegliere, è opportuno che le imprese facciano bene i conti per stabilire quale dei due regimi è più favorevole alla loro situazione.
Il Vap “contabile”, adottato ordinariamente dai soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali), è, in pratica, il risultato della differenza tra il valore e i costi della produzione delle lettere A) e B) – escluse le voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c e d, 12) e 13) – del conto economico (articolo 5, Dlgs 446/1997). Inoltre, si ricorda che non sono deducibili gli interessi dei canoni di locazione finanziaria e l’Ici.
Con il metodo “fiscale” assumono, invece, valore gli indicatori utili a determinare il reddito d’impresa rilevante ai fini Irpef. La base imponibile, in questo caso, va calcolata sottraendo dai ricavi elencati nell’articolo 85 del Tuir (lettere a, b, f e g) e dalle variazioni delle rimanenze finali (articoli 92 e 93 del Tuir), i costi sostenuti per l’acquisto delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali (primo comma, articolo 5-bis, Dlgs 446/1997). Tra le voci indeducibili troviamo, anche qui, gli interessi dei canoni di locazione finanziaria e l’Ici.
Anna Maria Badiali
pubblicato Mercoledì 23 Febbraio 2011
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