Venerdì 24 Maggio 2013 - Aggiornato alle 17:43
Attualità
Iva 74-bis: curatori e liquidatori
bissano la trasmissione telematica
bissano la trasmissione telematica
Dallo scorso anno, il modello va presentato, entro quattro mesi dalla data di nomina, soltanto on line
Con provvedimento direttoriale del 17 gennaio è stato approvato, tra gli altri, il modello Iva 74-bis, il cui contenuto risulta invariato rispetto agli anni precedenti. Anche per i fallimenti e le liquidazioni coatte amministrative aperti nell'anno 2011, la presentazione del modello 74-bis potrà avvenire soltanto in via telematica.
Funzione del modello
Il modello ha la funzione di "riassumere" e cristallizzare la posizione del contribuente per tutte le operazioni svolte dal 1° gennaio 2011 alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. In altre parole, compito del modello è quello di determinare l'Iva a credito o a debito che risulta alla data di apertura delle procedure concorsuali, in parallelo con gli adempimenti del curatore o del commissario liquidatore disposti dall'articolo 74-bis del Dpr 633/1972. Qualora risulti un debito di imposta, il modello consente all'erario di iscriverne a ruolo l'importo, disponendo, in tal modo, di un titolo per insinuarsi al passivo. Viceversa, nel caso emerga un'eccedenza a credito, la stessa va riportata nella dichiarazione annuale Iva, adoperando il primo modulo per evidenziare il risultato prefallimentare.
Modello 74-bis, dichiarazione Iva annuale e rimborso dell'eccedenza a credito
Il modello 74-bis, fotografando la posizione Iva relativa al solo segmento temporale prefallimentare, non rappresenta una vera e propria dichiarazione annuale; pertanto, non è atto a dar origine alla richiesta di rimborso (risoluzione 181/1995). Da ciò derivano due diverse conseguenze.
In primis, se l'eventuale eccedenza a credito evidenziata nel modello 74-bis viene dalle risultanze emergenti in sede di dichiarazione Iva annuale mantenuta o incrementata pur a seguito delle ulteriori operazioni registrate dopo l'apertura della procedura concorsuale, il curatore o commissario liquidatore può chiederne il rimborso sempre in sede di dichiarazione Iva annuale in presenza di almeno uno dei presupposti di cui all'articolo 30 del Dpr 633/1972.
Inoltre, compito del curatore o del commissario liquidatore è anche quello di presentare la dichiarazione Iva annuale relativa all'intero anno d'imposta costituita da due distinti moduli: il primo attiene alle operazioni registrate nella parte di anno solare compresa tra il 1° gennaio e la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta; il secondo riepiloga tutte le operazioni registrate successivamente.
Termine e modalità di presentazione
Ai sensi dell'articolo 8, comma IV, del Dpr 322/1998 (come modificato dall'articolo 10 del decreto legge 78/2009), il modello Iva 74-bis va presentato dai curatori e dai commissari liquidatori entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o servendosi di un intermediario abilitato, al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Chiaramente, qualora il termine cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Compito del curatore o del commissario liquidatore resta, inoltre, quello di conservare una copia del modello trasmesso in via telematica.
La presentazione del modello in via esclusivamente telematica ha già interessato i fallimenti e le liquidazioni coatte avvenute nell'anno 2010. Precedentemente, invece, il modello, oltre che in via telematica, poteva essere presentato anche direttamente allo sportello dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale ovvero spedito sempre al competente ufficio a mezzo lettera raccomandata.
La struttura del modello in pillole
Sezione I - Dati relativi all'attività
Particolare rilevanza hanno le informazioni presenti nella sezione I. In particolare, nel rigo AF1 va indicato il valore delle rimanenze quale risulta al 31 dicembre dell'anno precedente al fallimento o alla liquidazione coatta. Tale valore è idoneo per operare un confronto con il valore delle rimanenze alla data di apertura della procedura (AF2), viste anche le operazioni attive poste in essere in tale arco temporale. Nei righi successivi devono essere riportati: le operazioni effettuate fino alla data di apertura della procedura ma con imposta esigibile successivamente (AF3), le cessioni e gli acquisti intracomunitari (rispettivamente, AF4 e AF6), nonché le cessioni e gli acquisti intervenuti con gli operatori di San Marino (AF5 e AF7). La sezione termina con le liquidazioni periodiche eseguite nel periodo antecedente l'apertura della procedura di fallimento o di liquidazione coatta.
Sezione II - Operazioni
Nella sezione II va indicato l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi e la relativa imposta, ricomprendendo anche le operazioni effettuate negli anni precedenti per le quali si è verificata l'esigibilità (rigo AF10), nonché il totale delle operazioni non imponibili (AF11) o esenti (AF12). Vanno poi precisati il totale degli acquisti di beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni e servizi (AF13), nonché gli altri acquisti e le importazioni rilevanti ai fini Iva (AF14), con le relative imposte.
Sezione III - Liquidazione dell'imposta
L'ultima sezione riassume in un risultato (eccedenza Iva a credito o a debito) l'intera attività svolta dal soggetto sottoposto a fallimento o a liquidazione coatta nel segmento temporale antecedente all'apertura della procedura.
Sommando l'ammontare dell'Iva a debito relativa alle operazioni imponibili (rigo AF20) all'imposta dovuta in qualità di cessionario in base a specifiche disposizioni (AF21), si perviene alla determinazione dell'importo Iva a debito del periodo.
Analogamente, il totale Iva detraibile (AF25) è ottenuto dalla somma tra l'ammontare dell'imposta ammessa in detrazione (AF23) e l'Iva detraibile per le operazioni occasionali rientranti nel regime delle attività agricole connesse (AF24).
La differenza tra il totale Iva a credito e il totale Iva a debito determina il saldo delle operazioni del periodo (Iva a debito ovvero eccedenza a credito), che va riportato nel rigo AF26. L'importo così risultante, tenuto conto dei rimborsi infrannuali richiesti (AF27), dell'eccedenza a credito derivante dall'anno di imposta 2010 e delle eccedenze a credito maturate nei primi tre trimestri del 2011 adoperate in compensazione con il modello F24 fino alla data della sentenza di fallimento o di liquidazione coatta (AF28), del credito Iva riportato dal 2010 e non chiesto a rimborso, nonché di eventuali eccedenze a credito chieste a rimborso in anni precedenti e formalmente denegate con autorizzazione dell'ufficio competente al riporto del credito (AF30) e infine del totale di versamenti periodici (AF32), conduce alla determinazione del totale Iva a debito (AF33) o a credito (AF34) dell'intero segmento prefallimentare.
Funzione del modello
Il modello ha la funzione di "riassumere" e cristallizzare la posizione del contribuente per tutte le operazioni svolte dal 1° gennaio 2011 alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. In altre parole, compito del modello è quello di determinare l'Iva a credito o a debito che risulta alla data di apertura delle procedure concorsuali, in parallelo con gli adempimenti del curatore o del commissario liquidatore disposti dall'articolo 74-bis del Dpr 633/1972. Qualora risulti un debito di imposta, il modello consente all'erario di iscriverne a ruolo l'importo, disponendo, in tal modo, di un titolo per insinuarsi al passivo. Viceversa, nel caso emerga un'eccedenza a credito, la stessa va riportata nella dichiarazione annuale Iva, adoperando il primo modulo per evidenziare il risultato prefallimentare.
Modello 74-bis, dichiarazione Iva annuale e rimborso dell'eccedenza a credito
Il modello 74-bis, fotografando la posizione Iva relativa al solo segmento temporale prefallimentare, non rappresenta una vera e propria dichiarazione annuale; pertanto, non è atto a dar origine alla richiesta di rimborso (risoluzione 181/1995). Da ciò derivano due diverse conseguenze.
In primis, se l'eventuale eccedenza a credito evidenziata nel modello 74-bis viene dalle risultanze emergenti in sede di dichiarazione Iva annuale mantenuta o incrementata pur a seguito delle ulteriori operazioni registrate dopo l'apertura della procedura concorsuale, il curatore o commissario liquidatore può chiederne il rimborso sempre in sede di dichiarazione Iva annuale in presenza di almeno uno dei presupposti di cui all'articolo 30 del Dpr 633/1972.
Inoltre, compito del curatore o del commissario liquidatore è anche quello di presentare la dichiarazione Iva annuale relativa all'intero anno d'imposta costituita da due distinti moduli: il primo attiene alle operazioni registrate nella parte di anno solare compresa tra il 1° gennaio e la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta; il secondo riepiloga tutte le operazioni registrate successivamente.
Termine e modalità di presentazione
Ai sensi dell'articolo 8, comma IV, del Dpr 322/1998 (come modificato dall'articolo 10 del decreto legge 78/2009), il modello Iva 74-bis va presentato dai curatori e dai commissari liquidatori entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o servendosi di un intermediario abilitato, al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Chiaramente, qualora il termine cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Compito del curatore o del commissario liquidatore resta, inoltre, quello di conservare una copia del modello trasmesso in via telematica.
La presentazione del modello in via esclusivamente telematica ha già interessato i fallimenti e le liquidazioni coatte avvenute nell'anno 2010. Precedentemente, invece, il modello, oltre che in via telematica, poteva essere presentato anche direttamente allo sportello dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale ovvero spedito sempre al competente ufficio a mezzo lettera raccomandata.
La struttura del modello in pillole
Sezione I - Dati relativi all'attività
Particolare rilevanza hanno le informazioni presenti nella sezione I. In particolare, nel rigo AF1 va indicato il valore delle rimanenze quale risulta al 31 dicembre dell'anno precedente al fallimento o alla liquidazione coatta. Tale valore è idoneo per operare un confronto con il valore delle rimanenze alla data di apertura della procedura (AF2), viste anche le operazioni attive poste in essere in tale arco temporale. Nei righi successivi devono essere riportati: le operazioni effettuate fino alla data di apertura della procedura ma con imposta esigibile successivamente (AF3), le cessioni e gli acquisti intracomunitari (rispettivamente, AF4 e AF6), nonché le cessioni e gli acquisti intervenuti con gli operatori di San Marino (AF5 e AF7). La sezione termina con le liquidazioni periodiche eseguite nel periodo antecedente l'apertura della procedura di fallimento o di liquidazione coatta.
Sezione II - Operazioni
Nella sezione II va indicato l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi e la relativa imposta, ricomprendendo anche le operazioni effettuate negli anni precedenti per le quali si è verificata l'esigibilità (rigo AF10), nonché il totale delle operazioni non imponibili (AF11) o esenti (AF12). Vanno poi precisati il totale degli acquisti di beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni e servizi (AF13), nonché gli altri acquisti e le importazioni rilevanti ai fini Iva (AF14), con le relative imposte.
Sezione III - Liquidazione dell'imposta
L'ultima sezione riassume in un risultato (eccedenza Iva a credito o a debito) l'intera attività svolta dal soggetto sottoposto a fallimento o a liquidazione coatta nel segmento temporale antecedente all'apertura della procedura.
Sommando l'ammontare dell'Iva a debito relativa alle operazioni imponibili (rigo AF20) all'imposta dovuta in qualità di cessionario in base a specifiche disposizioni (AF21), si perviene alla determinazione dell'importo Iva a debito del periodo.
Analogamente, il totale Iva detraibile (AF25) è ottenuto dalla somma tra l'ammontare dell'imposta ammessa in detrazione (AF23) e l'Iva detraibile per le operazioni occasionali rientranti nel regime delle attività agricole connesse (AF24).
La differenza tra il totale Iva a credito e il totale Iva a debito determina il saldo delle operazioni del periodo (Iva a debito ovvero eccedenza a credito), che va riportato nel rigo AF26. L'importo così risultante, tenuto conto dei rimborsi infrannuali richiesti (AF27), dell'eccedenza a credito derivante dall'anno di imposta 2010 e delle eccedenze a credito maturate nei primi tre trimestri del 2011 adoperate in compensazione con il modello F24 fino alla data della sentenza di fallimento o di liquidazione coatta (AF28), del credito Iva riportato dal 2010 e non chiesto a rimborso, nonché di eventuali eccedenze a credito chieste a rimborso in anni precedenti e formalmente denegate con autorizzazione dell'ufficio competente al riporto del credito (AF30) e infine del totale di versamenti periodici (AF32), conduce alla determinazione del totale Iva a debito (AF33) o a credito (AF34) dell'intero segmento prefallimentare.
Eleonora Mennella
pubblicato Giovedì 27 Gennaio 2011
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