Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:02
Attualità
Iva consolidata al rush finale:
pochi giorni per dichiararla (2)
pochi giorni per dichiararla (2)
La questione delle garanzie, necessarie quando, nel corso dell’anno, i crediti trasferiti da alcune società sono compensati con i debiti provenienti da altre consolidate
Con l’adesione all’Iva di gruppo si possono conseguire, sotto il profilo finanziario, notevoli vantaggi: infatti, nella misura in cui nel corso dell’anno i crediti trasferiti da alcune società vengono compensati con i debiti trasferiti da altre società, si realizza un rimborso Iva “iperaccelerato”, a fronte del quale sorge l’obbligo di presentare idonea garanzia.
La prestazione della garanzia nell’Iva di gruppo, similmente a quanto riscontrato nell’erogazione dei rimborsi, riveste notevole importanza, specie per le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza del prescritto obbligo.
Ecco le 10 regole per un corretto adempimento:
Quando si presta la garanzia?
La garanzia per i crediti trasferiti non va prestata da tutte le società rientranti nel perimetro dell’Iva di gruppo, ma solo da quelle i cui crediti trasferiti sono stati compensati con debiti di altre società del gruppo.
Con quali modalità?
La garanzia va prestata con le medesime modalità previste dall’articolo 38-bis del dpr 633/1972 per i rimborsi Iva. Pertanto, è possibile presentare polizza fideiussoria o fidejussione, cauzioni in titoli di Stato, eccetera.
Quali crediti garantire?
Per riconoscere il credito da garantire occorre individuare, per ognuna delle consolidate, l’eccedenza totale, a credito o a debito, trasferita al gruppo, ossia la differenza tra crediti e debiti trasferiti. A questo punto, vanno sommate tutte le eccedenze a debito al fine di determinarne il totale. Dal totale dei debiti vanno sottratti i versamenti effettuati per l’anno dalla capogruppo e l’eccedenza di credito di gruppo dell’anno precedente, che, come chiarito dalla risoluzione n. 626305/1989, si presume compensato con precedenza rispetto agli altri crediti trasferiti dalle società nel corso del 2010. Qualora, a seguito di tali conteggi, risulti un debito residuo, la controllante deve compensarlo con le eccedenze di credito trasferite dalle società partecipanti al gruppo. Se le eccedenze di credito corrispondono esattamente a quanto dovuto per la copertura del residuo debito, ciascuna delle società che ha trasferito crediti al gruppo deve produrre una garanzia per la propria eccedenza. Se i debiti sono inferiori alle eccedenze a credito trasferite, è compito della controllante scegliere le società i cui crediti vanno compensati. In tal caso, è onere delle controllate presentare garanzia per il proprio credito compensato, mentre è compito della controllante rilasciare un’attestazione di fine anno a tutte le società del gruppo, indicando esattamente il credito compensato, importo che va poi riportato, come dato consolidato del gruppo, nel quadro VS, specificando le società in capo alle quali esiste almeno un presupposto per la richiesta di rimborso e quelle per le quali esiste l’obbligo di produrre la polizza a garanzia del credito compensato.
Chi garantisce l’eccedenza di credito del gruppo riportata dall’anno precedente?
Il credito complessivo del gruppo, risultante dalla dichiarazione annuale Iva dell’anno precedente che la controllante ha deciso di “portare a nuovo”, deve essere garantito da parte della controllante stessa, mediante presentazione di garanzia all’agente, avente quale beneficiario l’ufficio di competenza.
Chi garantisce i crediti sorti in corso d’anno e compensati?
Qualora, in corso d’anno, i crediti trasferiti al gruppo siano stati compensati in tutto o in parte con i debiti trasferiti, le eccedenze a credito compensate vanno garantite da apposita polizza. Le garanzie vanno prestate dalle singole società partecipanti al gruppo per i rispettivi crediti compensati, sulla scorta dell’attestazione rilasciata dalla controllante, e devono recare, quale beneficiario, il rispettivo ufficio di competenza. Anche la controllante è tenuta a rilasciare garanzia se in corso d’anno ha maturato un credito trasferito al gruppo e compensato. In tal caso, la polizza non sostituisce quella a garanzia dell’eccedenza di gruppo riportata a nuovo e compensata (se sussiste tale ipotesi), ma va prestata separatamente.
E’ possibile avvalersi dell’esonero previsto dalla norma per i “contribuenti virtuosi”? L’esonero per i contribuenti virtuosi si estende anche ai crediti compensati dalle società controllanti e controllate. Tale deroga si applica, tuttavia, con rispetto dei limiti previsti dal comma 8 dell’articolo 38-bis, del Dpr 633/1972. In altre parole, l’esonero dalla presentazione della polizza per il credito compensato non può essere superiore al 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente. I soggetti in possesso dei requisiti di virtuosità, i cui crediti sono stati compensati, devono produrre un’apposita certificazione, così come previsto dal comma 7, lettera c) dello stesso articolo 38-bis. Tale certificazione va poi trasmessa alla controllante, che ha l’onere di allegarla alla documentazione che deve presentare all’agente della riscossione.
Esistono altre modalità per garantire i crediti compensati?
Nel caso in cui il gruppo “Iva” ha, al suo vertice, una capogruppo o controllante con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 258.228.449,54 euro, è concesso, a quest’ultima, di assumere direttamente le garanzie delle società controllate. Ciò sia per il rimborso chiesto in sede di presentazione della dichiarazione annuale, sia per le eccedenze di gruppo compensate nell’ambito del perimetro di consolidamento.
Quali sono le conseguenze della mancata presentazione delle polizze?
Come chiarito dalla risoluzione n. 365025/1987, nell’ipotesi di mancata produzione delle garanzie dovute, l’importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate va versato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. In caso di inosservanza di tale adempimento, gli uffici procedono, con apposito atto, al recupero del credito compensato e non garantito, oltre ad applicare le sanzioni previste per l’omesso versamento, come chiarito anche dalla sentenza della Cassazione 28694/2005.
Come comportarsi con le eccedenze a credito delle new entry?
Con la Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 63, della legge 244/2007) è stato modificato l’ultimo comma dell’articolo 73 del Dpr 633/1972, vietando l’apporto nel gruppo delle eccedenze a credito sorte in capo alle new entry nell’anno precedente l’ingresso nel gruppo Iva. La norma, che ha una finalità di cautela fiscale, dà comunque la facoltà alle società di disporre del credito richiedendolo a rimborso negli anni successivi (mediante compilazione del quadro VR, il cui rigo VR5 è dedicato alla causale “minor credito del triennio” per i crediti non trasferibili al gruppo), computandolo in detrazione in anni successivi una volta cessata la partecipazione all’Iva di gruppo, ovvero adoperandolo in compensazione orizzontale (ex articolo 17 del Dlgs 241/1997), nei limiti previsti dalla norma.
E quando la “squadra” si scioglie?
Nel caso in cui l’Iva di gruppo non sia stata rinnovata ovvero sia cessata in corso d’anno, l’eventuale eccedenza di credito residuo di gruppo, per la quale non è stato chiesto rimborso, in quanto la ex controllante ha optato per il computo in detrazione, va indicata nel rigo VA12 della dichiarazione, limitatamente all’importo compensato nell’anno 2010 e per il quale vanno prestate le garanzie previste dall’articolo 6, comma 3 del Dm 13 dicembre 1979.
La prestazione della garanzia nell’Iva di gruppo, similmente a quanto riscontrato nell’erogazione dei rimborsi, riveste notevole importanza, specie per le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza del prescritto obbligo.
Ecco le 10 regole per un corretto adempimento:
Quando si presta la garanzia?
La garanzia per i crediti trasferiti non va prestata da tutte le società rientranti nel perimetro dell’Iva di gruppo, ma solo da quelle i cui crediti trasferiti sono stati compensati con debiti di altre società del gruppo.
Con quali modalità?
La garanzia va prestata con le medesime modalità previste dall’articolo 38-bis del dpr 633/1972 per i rimborsi Iva. Pertanto, è possibile presentare polizza fideiussoria o fidejussione, cauzioni in titoli di Stato, eccetera.
Quali crediti garantire?
Per riconoscere il credito da garantire occorre individuare, per ognuna delle consolidate, l’eccedenza totale, a credito o a debito, trasferita al gruppo, ossia la differenza tra crediti e debiti trasferiti. A questo punto, vanno sommate tutte le eccedenze a debito al fine di determinarne il totale. Dal totale dei debiti vanno sottratti i versamenti effettuati per l’anno dalla capogruppo e l’eccedenza di credito di gruppo dell’anno precedente, che, come chiarito dalla risoluzione n. 626305/1989, si presume compensato con precedenza rispetto agli altri crediti trasferiti dalle società nel corso del 2010. Qualora, a seguito di tali conteggi, risulti un debito residuo, la controllante deve compensarlo con le eccedenze di credito trasferite dalle società partecipanti al gruppo. Se le eccedenze di credito corrispondono esattamente a quanto dovuto per la copertura del residuo debito, ciascuna delle società che ha trasferito crediti al gruppo deve produrre una garanzia per la propria eccedenza. Se i debiti sono inferiori alle eccedenze a credito trasferite, è compito della controllante scegliere le società i cui crediti vanno compensati. In tal caso, è onere delle controllate presentare garanzia per il proprio credito compensato, mentre è compito della controllante rilasciare un’attestazione di fine anno a tutte le società del gruppo, indicando esattamente il credito compensato, importo che va poi riportato, come dato consolidato del gruppo, nel quadro VS, specificando le società in capo alle quali esiste almeno un presupposto per la richiesta di rimborso e quelle per le quali esiste l’obbligo di produrre la polizza a garanzia del credito compensato.
Chi garantisce l’eccedenza di credito del gruppo riportata dall’anno precedente?
Il credito complessivo del gruppo, risultante dalla dichiarazione annuale Iva dell’anno precedente che la controllante ha deciso di “portare a nuovo”, deve essere garantito da parte della controllante stessa, mediante presentazione di garanzia all’agente, avente quale beneficiario l’ufficio di competenza.
Chi garantisce i crediti sorti in corso d’anno e compensati?
Qualora, in corso d’anno, i crediti trasferiti al gruppo siano stati compensati in tutto o in parte con i debiti trasferiti, le eccedenze a credito compensate vanno garantite da apposita polizza. Le garanzie vanno prestate dalle singole società partecipanti al gruppo per i rispettivi crediti compensati, sulla scorta dell’attestazione rilasciata dalla controllante, e devono recare, quale beneficiario, il rispettivo ufficio di competenza. Anche la controllante è tenuta a rilasciare garanzia se in corso d’anno ha maturato un credito trasferito al gruppo e compensato. In tal caso, la polizza non sostituisce quella a garanzia dell’eccedenza di gruppo riportata a nuovo e compensata (se sussiste tale ipotesi), ma va prestata separatamente.
E’ possibile avvalersi dell’esonero previsto dalla norma per i “contribuenti virtuosi”? L’esonero per i contribuenti virtuosi si estende anche ai crediti compensati dalle società controllanti e controllate. Tale deroga si applica, tuttavia, con rispetto dei limiti previsti dal comma 8 dell’articolo 38-bis, del Dpr 633/1972. In altre parole, l’esonero dalla presentazione della polizza per il credito compensato non può essere superiore al 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente. I soggetti in possesso dei requisiti di virtuosità, i cui crediti sono stati compensati, devono produrre un’apposita certificazione, così come previsto dal comma 7, lettera c) dello stesso articolo 38-bis. Tale certificazione va poi trasmessa alla controllante, che ha l’onere di allegarla alla documentazione che deve presentare all’agente della riscossione.
Esistono altre modalità per garantire i crediti compensati?
Nel caso in cui il gruppo “Iva” ha, al suo vertice, una capogruppo o controllante con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 258.228.449,54 euro, è concesso, a quest’ultima, di assumere direttamente le garanzie delle società controllate. Ciò sia per il rimborso chiesto in sede di presentazione della dichiarazione annuale, sia per le eccedenze di gruppo compensate nell’ambito del perimetro di consolidamento.
Quali sono le conseguenze della mancata presentazione delle polizze?
Come chiarito dalla risoluzione n. 365025/1987, nell’ipotesi di mancata produzione delle garanzie dovute, l’importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate va versato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. In caso di inosservanza di tale adempimento, gli uffici procedono, con apposito atto, al recupero del credito compensato e non garantito, oltre ad applicare le sanzioni previste per l’omesso versamento, come chiarito anche dalla sentenza della Cassazione 28694/2005.
Come comportarsi con le eccedenze a credito delle new entry?
Con la Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 63, della legge 244/2007) è stato modificato l’ultimo comma dell’articolo 73 del Dpr 633/1972, vietando l’apporto nel gruppo delle eccedenze a credito sorte in capo alle new entry nell’anno precedente l’ingresso nel gruppo Iva. La norma, che ha una finalità di cautela fiscale, dà comunque la facoltà alle società di disporre del credito richiedendolo a rimborso negli anni successivi (mediante compilazione del quadro VR, il cui rigo VR5 è dedicato alla causale “minor credito del triennio” per i crediti non trasferibili al gruppo), computandolo in detrazione in anni successivi una volta cessata la partecipazione all’Iva di gruppo, ovvero adoperandolo in compensazione orizzontale (ex articolo 17 del Dlgs 241/1997), nei limiti previsti dalla norma.
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Eleonora Mennella
pubblicato Martedì 27 Settembre 2011
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