Normativa e prassi
Iva, detrazione “sdoganata” per i beni d’impresa
Purché l’importatore annoti la bolletta doganale nell’apposito registro
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L’Iva versata in dogana, se connessa a beni legati all’attività d’impresa, può essere subito detratta. L’acquirente italiano che stipula un contratto di consignment stock con società extra Ue, pur essendo al momento dell’importazione soltanto il detentore e non il proprietario del bene, deve versare l’Iva in dogana all’atto di ingresso della merce nel nostro Paese e può immediatamente detrarla dopo aver annotato la bolletta doganale nell’apposito registro. Questo, in sintesi, il parere fornito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 346/E del 5 agosto, in risposta all’interpello di una società operante nel settore dell’automotive, che vuole sapere se può portare immediatamente in detrazione l’Iva corrisposta in dogana. In base al contratto di consignment stock, che l’impresa vuole stipulare con società di nazionalità extra europea, il trasferimento della proprietà dei beni importati è differito a un momento successivo a quello della loro consegna o spedizione. Più precisamente, le merci vengono immagazzinate nei locali del compratore, che ne diventa proprietario solo all’atto del loro effettivo prelievo. A questo proposito, l’impresa ritiene che il diritto alla detrazione dell’Iva assolta in dogana sorga contestualmente al suo pagamento.

L’Agenzia è d’accordo con la soluzione prospettata. Stando alle disposizioni doganali, la proprietà dei beni importati non è condizione necessaria per ottenere la detrazione dell’imposta. Ciò che conta è che i beni acquisiti siano legati all’attività imprenditoriale da “un nesso immediato e diretto”. Non rileva dunque ai fini fiscali il fatto che il compratore acquisti dal cedente la proprietà in un momento successivo rispetto al transito delle merci in dogana.

La società istante quindi, ha contestualmente il dovere di versare l’imposta e il diritto di detrarla subito, purché annoti la bolletta doganale nel registro. Se poi le merci vengono prelevate, il cedente avrà l’obbligo di documentare l’operazione con la certificazione prevista nel suo Paese, mentre il cliente dovrà emettere un’autofattura indicando la somma pagata, la relativa Iva, gli estremi della bolletta doganale con cui i beni sono stati importati e quelli di catalogazione nel registro degli acquisti. La stessa autofattura andrà a sua volta annotata nel registro delle vendite e degli acquisti, in una apposita colonna separata, al solo scopo di documentare l’acquisto ai fini delle imposte sui redditi, dato che l’Iva è già stata versata e annotata all’atto dell’importazione.

Se il prezzo corrisposto al momento dell’acquisto definitivo è superiore a quello indicato in dogana al momento dell’ingresso delle merci nel territorio italiano, lo stesso importo concorrerà alla liquidazione solo per la differenza corrisposta.
Se invece i beni importati vengono restituiti al venditore, si avrà una cessione all’esportazione e, pertanto, da documentare con fattura non imponibile.
Giulia Marconi
pubblicato Martedì 5 Agosto 2008

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