Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:02
Normativa e prassi
Iva, detrazione “sdoganata” per i beni d’impresa
Purché l’importatore annoti la bolletta doganale nell’apposito registro
L’Iva versata in dogana, se connessa a beni legati all’attività d’impresa, può essere subito detratta. L’acquirente italiano che stipula un contratto di consignment stock con società extra Ue, pur essendo al momento dell’importazione soltanto il detentore e non il proprietario del bene, deve versare l’Iva in dogana all’atto di ingresso della merce nel nostro Paese e può immediatamente detrarla dopo aver annotato la bolletta doganale nell’apposito registro. Questo, in sintesi, il parere fornito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 346/E del 5 agosto, in risposta all’interpello di una società operante nel settore dell’automotive, che vuole sapere se può portare immediatamente in detrazione l’Iva corrisposta in dogana. In base al contratto di consignment stock, che l’impresa vuole stipulare con società di nazionalità extra europea, il trasferimento della proprietà dei beni importati è differito a un momento successivo a quello della loro consegna o spedizione. Più precisamente, le merci vengono immagazzinate nei locali del compratore, che ne diventa proprietario solo all’atto del loro effettivo prelievo. A questo proposito, l’impresa ritiene che il diritto alla detrazione dell’Iva assolta in dogana sorga contestualmente al suo pagamento.
L’Agenzia è d’accordo con la soluzione prospettata. Stando alle disposizioni doganali, la proprietà dei beni importati non è condizione necessaria per ottenere la detrazione dell’imposta. Ciò che conta è che i beni acquisiti siano legati all’attività imprenditoriale da “un nesso immediato e diretto”. Non rileva dunque ai fini fiscali il fatto che il compratore acquisti dal cedente la proprietà in un momento successivo rispetto al transito delle merci in dogana.
La società istante quindi, ha contestualmente il dovere di versare l’imposta e il diritto di detrarla subito, purché annoti la bolletta doganale nel registro. Se poi le merci vengono prelevate, il cedente avrà l’obbligo di documentare l’operazione con la certificazione prevista nel suo Paese, mentre il cliente dovrà emettere un’autofattura indicando la somma pagata, la relativa Iva, gli estremi della bolletta doganale con cui i beni sono stati importati e quelli di catalogazione nel registro degli acquisti. La stessa autofattura andrà a sua volta annotata nel registro delle vendite e degli acquisti, in una apposita colonna separata, al solo scopo di documentare l’acquisto ai fini delle imposte sui redditi, dato che l’Iva è già stata versata e annotata all’atto dell’importazione.
Se il prezzo corrisposto al momento dell’acquisto definitivo è superiore a quello indicato in dogana al momento dell’ingresso delle merci nel territorio italiano, lo stesso importo concorrerà alla liquidazione solo per la differenza corrisposta.
Se invece i beni importati vengono restituiti al venditore, si avrà una cessione all’esportazione e, pertanto, da documentare con fattura non imponibile.
L’Agenzia è d’accordo con la soluzione prospettata. Stando alle disposizioni doganali, la proprietà dei beni importati non è condizione necessaria per ottenere la detrazione dell’imposta. Ciò che conta è che i beni acquisiti siano legati all’attività imprenditoriale da “un nesso immediato e diretto”. Non rileva dunque ai fini fiscali il fatto che il compratore acquisti dal cedente la proprietà in un momento successivo rispetto al transito delle merci in dogana.
La società istante quindi, ha contestualmente il dovere di versare l’imposta e il diritto di detrarla subito, purché annoti la bolletta doganale nel registro. Se poi le merci vengono prelevate, il cedente avrà l’obbligo di documentare l’operazione con la certificazione prevista nel suo Paese, mentre il cliente dovrà emettere un’autofattura indicando la somma pagata, la relativa Iva, gli estremi della bolletta doganale con cui i beni sono stati importati e quelli di catalogazione nel registro degli acquisti. La stessa autofattura andrà a sua volta annotata nel registro delle vendite e degli acquisti, in una apposita colonna separata, al solo scopo di documentare l’acquisto ai fini delle imposte sui redditi, dato che l’Iva è già stata versata e annotata all’atto dell’importazione.
Se il prezzo corrisposto al momento dell’acquisto definitivo è superiore a quello indicato in dogana al momento dell’ingresso delle merci nel territorio italiano, lo stesso importo concorrerà alla liquidazione solo per la differenza corrisposta.
Se invece i beni importati vengono restituiti al venditore, si avrà una cessione all’esportazione e, pertanto, da documentare con fattura non imponibile.
Giulia Marconi
pubblicato Martedì 5 Agosto 2008
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Allineato alle nuove norme fiscali per giovani e lavoratori in mobilità, il modello AA9/11 per l’esercizio di imprese arti o professioni è utilizzabile a partire da domani
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
2/12/2011
Partono dai Comuni, a campione, le verifiche “in sede” sul rispetto delle norme sulla privacy chieste all’Agenzia dal Garante per la Protezione dei dati personali
23/11/2011
La fine del mese chiama all’appello i locatori che hanno scelto la nuova “tassa piatta” sostitutiva di Irpef, registro e bollo. Alla cassa il 68% dell’imposta per il 2011
14/10/2011
Da gennaio ad agosto 2011 sono cresciute di oltre 4 miliardi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rende noto il Bollettino del Ministero dell’Economia
21/9/2011
Le Entrate semplificano gli adempimenti da sbrigare. È sufficiente effettuare il versamento della sanzione minima di 129 euro entro il 4 ottobre e mettersi in regola
Notizie correlate
- Il valore dei software prescinde da quello dei pc portatili
- 16/11/2006
- Nel mirino della Corte Ue i criteri per determinarne il prezzo effettivo e quantificare i diritti doganali all’atto
- Restituzione dei dazi tra errore contabile e richiesta di rimborso
- 25/10/2005
- All’attenzione della Corte la controversia insorta tra una società britannica e le autorità doganali del Regno
- Operazioni agevolate e depositi fiscali (1)
- 22/11/2005

- Funzione e gestione; beni di provenienza extracomunitaria
- Autoconsumo di carbone fossile. Accisa con Iva in “autofattura”
- 28/10/2011

- Per essere in regola basta anche un unico documento cumulativo, da emettere nel periodo d’imposta precedente alla data di presentazione della dichiarazione annuale














