Attualità
L’attività sportiva fa “dimagrire” le tasse
Individuate le caratteristiche delle strutture per le quali è possibile fruire della detrazione Irpef della spesa sostenuta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento dei ragazzi fra i 5 e i 18 anni
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La Finanziaria 2007 (comma 319) ha introdotto la possibilità per le persone fisiche di detrarre dall’Irpef il 19 per cento delle "spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica".
Il decreto del ministero per le Politiche giovanili e le Attività sportive (di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze) del 28 marzo 2007 ha individuato sia le strutture sportive che le caratteristiche che queste devono possedere.

Il provvedimento precisa che, sotto il profilo soggettivo, per "associazioni sportive" devono intendersi le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 90, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le quali (comma 17) "devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
- associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata agli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro
".

Resta fermo che lo statuto deve essere redatto in conformità al successivo comma 18 dell’articolo 90, legge n. 289 del 2002.
Il decreto accoglie, quindi, una definizione ampia di associazioni sportive, ricomprendendo anche le associazioni costituite nella forma di società sportive di capitali e cooperative.

Riguardo alle "palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica", viene chiarito che tale espressione ricomprende tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni sportive di cui al punto precedente, pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.
Il Dm stabilisce, inoltre, che la loro gestione non deve essere necessariamente riconducibile alle associazioni sportive.
Tale interpretazione è stata sostenuta in quanto la norma persegue lo scopo di promuovere e incentivare l’attività sportiva dilettantistica tra i giovani per gli intuibili effetti di tale pratica, sia sotto l’aspetto della tutela della salute, in sé considerata, sia sotto l’aspetto della maggiore diffusione possibile della cultura dello sport; una diversa interpretazione che avesse limitato eccessivamente il novero dei beneficiari della detrazione si sarebbe posta in antitesi con la finalità dell’agevolazione.

D’altro canto, occorre considerare che nella realtà esistono numerosi casi di strutture, ove si pratica attività sportiva dilettantistica, gestite in forma di impresa e per fini di lucro anziché da associazioni sportive. Un diverso orientamento interpretativo, inoltre, avrebbe introdotto una irragionevole disparità di trattamento, escludendo dall’ambito applicativo della detrazione tutti quei soggetti che fruiscono di prestazioni rese da soggetti esercenti attività d’impresa e non da associazioni sportive dilettantistiche; ciò ancorché il servizio in concreto fruito sia assolutamente analogo.

L’articolo 2 del decreto prevede, infine, che per la detrazione in oggetto la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, rilasciata dai soggetti indicati nell’articolo 1 (associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica), recante l’indicazione:

  • della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome, cognome e della residenza, nonché del codice fiscale, dei soggetti presso i quali viene svolta l’attività sportiva
  • della causale del pagamento
  • dell’attività sportiva esercitata
  • dell’importo corrisposto per la prestazione resa
  • dei dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.


Flavio Ferrini
pubblicato Giovedì 10 Maggio 2007

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