Per riconquistare un rapporto fiduciario con i contribuenti, occorre che le necessarie variazioni da apportare alla disciplina dell’Ires siano effettuate in un quadro di intervento che preveda una precisa metodologia "ancorata a riconoscibili e solidi fondamenti giuridici ed economici".
In tale ambito, svolge un ruolo primario l’interpretazione ufficiale fornita dall’Amministrazione finanziaria per il tramite di circolari, le quali producono effetti ben precisi attraverso i principi della tutela dell’affidamento e della buona fede e la conseguente non applicazione delle sanzioni, principi sanciti dall’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente. Ciò comporta che chi agisce in buona fede diventa meritevole di protezione da parte dell’ordinamento giuridico, ponendosi al riparo da ogni iniziativa anche futura dell’ufficio accertatore assunta in difformità dall’interpretazione fornita con la circolare.
A tal proposito, la Commissione ricorda che "la responsabilità in questo caso dell’Amministrazione è duplice. Da un lato, essa deve rispettare il compito di assicurare l’imparzialità dell’azione di controllo e di accertamento, secondo il precetto costituzionale. Non può esporre quindi il contribuente ad adempimenti per l’applicazione e per la documentazione delle imposte che non siano previsti per legge e si rivelino quindi nuovi e possano essere anche gravosi… Dall’altro, deve essere consapevole che le circolari, grazie all’ampia diffusione, possono produrre effetti anche oltre i confini dell’Amministrazione. Sull’interpretazione in esse contenuta riposa infatti l’affidamento del contribuente che la soluzione sarà stabile e ad essa si adegueranno gli uffici. Un affidamento dei contribuenti oggi tutelato dalle variazioni interpretative quando si invoca la non applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza sull’applicazione della norma".
Alla luce di quanto rilevato, la Commissione auspica – anche sul fronte interpretativo – la valorizzazione, anche informale, del contributo delle associazioni di categoria e professionali.
L’attenzione si sposta poi sull’istituto dell’interpello, istituto che "mira a rispondere, attualmente, a tre obiettivi: uno, quello di interpretare correttamente le norme applicabili al caso concreto; l’altro, quello di dimostrare all’amministrazione finanziaria che sussistono le circostanze di fatto per fruire di un determinato regime fiscale; il terzo, infine, quello di disapplicare norme antielusive specifiche".
Sul punto, la Commissione ritiene che la predetta tripartizione vada mantenuta, in quanto le diverse funzioni svolte dagli interpelli non possono essere soddisfatte esclusivamente dall’interpello interpretativo previsto dall’articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, ferma restando "una più razionale applicazione per evitare che gli interpelli concorrano ad alimentare l’incertezza piuttosto che a diminuirla".
Con specifico riferimento all’interpello ordinario, la relativa funzione "è resa difficile per il contribuente proprio perché l’Amministrazione può escludere o ammettere l’interpello a seconda che la fattispecie corrisponda a quella sulla quale si riscontri prassi amministrativa".
E’ proprio il regolamento d’esecuzione a prevedere che il riferimento alla prassi può essere indifferentemente alle circolari o alle risoluzioni e note ministeriali e che tale riferimento configuri necessariamente un profilo di inammissibilità. Tuttavia, mentre con riferimento alle circolari la valutazione compiuta dall’Amministrazione finanziaria in sede di ammissibilità dell’interpello è di riconducibilità del caso concreto prospettato all’interpretazione ufficiale delle norma generale e astratta già fornita, nel caso di risoluzioni e note ministeriali la valutazione compiuta consiste nell’utilizzare un criterio applicativo e quindi di fatto, in quanto si ritiene simile oppure no il caso concreto prospettato rispetto a quello già risolto.
Ne consegue la difficoltà per il contribuente di "poter da un lato decidere se il suo caso rientra o meno in quelli risolvibili o risolti in via amministrativa; dall’altro prevedere, con certezza, non solo l’esito dell’interpello, ma, addirittura, il giudizio di ammissibilità dell’amministrazione".
Di qui l’auspicio della Commissione che "per rafforzare il consenso e garantirsi la fiducia del contribuente… l’Amministrazione dovrebbe… impegnarsi ad individuare ed a sviluppare nelle motivazioni dei propri giudizi, che dovranno essere effettive, le ragioni giuridiche e non semplicemente formali delle proprie interpretazioni, non importa che riguardino l’inammissibilità o l’esito dell’interpello. Offrire sempre la propria consulenza al contribuente nel caso d’inammissibilità indicando i precedenti della prassi che ritiene siano utilizzabili nel caso sottoposto. Assicurare la coerenza con i precedenti degli esiti della propria interpretazione, sia quando si tratti di decidere dell’inammissibilità di un interpello, sia quando si fornisca la soluzione al caso specifico".
Nel condividere le osservazioni della Commissione Biasco, va evidenziato che l’agenzia delle Entrate già fornisce ordinariamente la propria consulenza al contribuente anche nei casi di inammissibilità dell’interpello previsti dall’articolo 3 del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, ovvero qualora "l’amministrazione finanziaria abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota…".
Tale orientamento è stato assunto con le circolari n. 50 del 2001 e n. 23 del 2005, laddove l’Agenzia ha dato disposizioni agli uffici precisando che le istanze inammissibili - a eccezione dei casi in cui le stesse presentino profili di inammissibilità assoluta - vanno comunque trattate nel merito, evitando una rigida interpretazione formalistica del regolamento. Ciò in quanto è intenzione dell’Agenzia fornire comunque l’interpretazione richiesta dal contribuente, evidenziando, però, i motivi che hanno determinato l’inammissibilità dell’istanza.
Infine, l’Agenzia è esonerata dal fornire la propria consulenza al contribuente - non procedendo quindi all’esame di merito della questione proposta - soltanto nei seguenti casi di inammissibilità assoluta:
- istanze di interpello non preventive riguardanti comportamenti già posti in essere dal contribuente oggetto di rilievo da parte degli uffici dell’Agenzia o della Guardia di finanza a seguito di attività di controllo sostanziale o formale
- istanze di interpello che vengono presentate dai professionisti non muniti di procura conferita dal contribuente secondo le formalità stabilite all’articolo 63 del Dpr n. 600/1973
- istanze di interpello presentate dal contribuente che, non condividendo l’interpretazione già fornita dall’Agenzia, ripropone lo stesso quesito chiedendo un riesame della problematica già trattata
- istanze di interpello non sottoscritte e non regolarizzate dai contribuenti entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’invito dell’ufficio.
La soppressione del Comitato antielusivo e il riordino delle diverse tipologie di interpello
La Commissione sottolinea la semplificazione della procedura relativa all’interpello antielusivo che discende dalla sopraggiunta soppressione del Comitato antielusivo previsto dall’articolo 21 della legge n. 413 del 1991.
Tuttavia, "ciò richiederà all’Amministrazione… di procedere ad un’ancora più attenta analisi degli elementi di fatto ed economici nella fase istruttoria dell’interpello; di verificare che questi sussistono operando secondo criteri di sicura imparzialità… e di assicurare sempre e comunque un esito all’interpello per evitare che ricadano sul contribuente le conseguenze pregiudizievoli del silenzio rifiuto".
La Commissione auspica, poi, che le predette – condivisibili – esigenze siano tenute ben presenti in sede di esercizio della delega contenuta nel disegno di legge atto della Camera n. 1762 volto al riordino delle diverse tipologie di interpello.
Circa la previsione di una nuova disposizione antielusiva generale, prevista dal predetto disegno di legge, l’auspicio – anche questo condivisibile – è l’obbligo del contraddittorio con il contribuente, in modo da assicurare "sempre equilibrio tra ragioni del fisco e le manifestazioni di autonomia privata".
Da ultimo, è sollecitata una riforma degli interpelli disapplicativi obbligatori, al fine di "evitare che la loro diffusione modifichi sostanzialmente natura e funzione dell’interpello", privilegiando ingiustificatamente la posizione dell’Amministrazione finanziaria, la quale potrà fondare e orientare l’attività di accertamento nei confronti dei contribuenti obbligati a rivolgersi a essa, senza possibilità di valutare preventivamente la convenienza a farlo.
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