Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Attualità
La banca costa meno e "paga" veloce.
Disponibilità economica in 4 giorni
Disponibilità economica in 4 giorni
Il decreto "punta" il massimo scoperto e la lentezza della banche nel perfezionare la surrogazione del mutuo
L'articolo 2 del Dl n. 78/2009, sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio, reca misure finalizzate a rendere più "leggero" il rapporto tra banca e cliente, grazie al contenimento del costo delle commissioni bancarie. Ma non solo.
In particolare, la disposizione del primo comma fissa, a decorrere dal prossimo 1° novembre 2009, termini massimi per la data di valuta a favore del beneficiario di bonifici (un giorno), di assegni circolari (sempre un giorno) e di assegni bancari (tre giorni). I termini si riferiscono ai giorni lavorativi successivi alla data del versamento.
Per lo stesso tipo di titoli - e sempre a decorrere dal 1° novembre 2009 - la data di disponibilità economica per il beneficiario non potrà mai superare un termine prefissato: quattro giorni lavorativi per bonifici e assegni circolari, cinque giorni per gli assegni bancari.
In ogni caso, dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica per tutti i titoli non potrà mai "sconfinare" i quattro giorni lavorativi.
Nei commi 2 e 3 dell'articolo 2, sono dettate disposizioni a favore dei clienti delle banche per ciò che riguarda la commissione di "massimo scoperto" e la surrogazione dei mutui, che si applicheranno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Per "commissione di massimo scoperto" si intende il corrispettivo pagato dal cliente alla banca che si impegna a fare sempre fronte all'espansione nell'utilizzo dello scoperto nel conto corrente del cliente stesso. La prassi bancaria prevedeva l'applicazione della commissione sul massimo saldo negativo registrato durante il trimestre per tutti e tre i mesi e anche se in tale arco di tempo il cliente era finito "in rosso" per un solo giorno.
Già il decreto anticrisi aveva sancito la nullità delle commissione di massimo scoperto qualora il saldo del conto corrente avesse registrato un "rosso" per un periodo minore di 30 giorni consecutivi.
Con il comma 2 dell'articolo 2 del Dl 78/2009 viene stabilito che l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo non potrà comunque "superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione".
Va ricordato che la clausola di massimo scoperto è stata sempre fortemente avversata dall'Antitrust perché elemento "opaco" e dal forte carattere discriminatorio nel rapporto tra banche e clienti.
Il terzo comma dell'articolo 2, invece, modifica il comma 5-quater dell'articolo 2 del Dl 185/2008, prevedendo che, nel caso in cui "la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione", la banca cedente dovrà comunque risarcire il cliente per ciascun mese o frazione di mese di ritardo per un importo pari all'1% del valore del mutuo.
E' evidente che alla banca cedente è consentito rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il citato ritardo sia dovuto a cause imputabili alla cessionaria stessa.
In particolare, la disposizione del primo comma fissa, a decorrere dal prossimo 1° novembre 2009, termini massimi per la data di valuta a favore del beneficiario di bonifici (un giorno), di assegni circolari (sempre un giorno) e di assegni bancari (tre giorni). I termini si riferiscono ai giorni lavorativi successivi alla data del versamento.
Per lo stesso tipo di titoli - e sempre a decorrere dal 1° novembre 2009 - la data di disponibilità economica per il beneficiario non potrà mai superare un termine prefissato: quattro giorni lavorativi per bonifici e assegni circolari, cinque giorni per gli assegni bancari.
In ogni caso, dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica per tutti i titoli non potrà mai "sconfinare" i quattro giorni lavorativi.
Nei commi 2 e 3 dell'articolo 2, sono dettate disposizioni a favore dei clienti delle banche per ciò che riguarda la commissione di "massimo scoperto" e la surrogazione dei mutui, che si applicheranno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Per "commissione di massimo scoperto" si intende il corrispettivo pagato dal cliente alla banca che si impegna a fare sempre fronte all'espansione nell'utilizzo dello scoperto nel conto corrente del cliente stesso. La prassi bancaria prevedeva l'applicazione della commissione sul massimo saldo negativo registrato durante il trimestre per tutti e tre i mesi e anche se in tale arco di tempo il cliente era finito "in rosso" per un solo giorno.
Già il decreto anticrisi aveva sancito la nullità delle commissione di massimo scoperto qualora il saldo del conto corrente avesse registrato un "rosso" per un periodo minore di 30 giorni consecutivi.
Con il comma 2 dell'articolo 2 del Dl 78/2009 viene stabilito che l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo non potrà comunque "superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione".
Va ricordato che la clausola di massimo scoperto è stata sempre fortemente avversata dall'Antitrust perché elemento "opaco" e dal forte carattere discriminatorio nel rapporto tra banche e clienti.
Il terzo comma dell'articolo 2, invece, modifica il comma 5-quater dell'articolo 2 del Dl 185/2008, prevedendo che, nel caso in cui "la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione", la banca cedente dovrà comunque risarcire il cliente per ciascun mese o frazione di mese di ritardo per un importo pari all'1% del valore del mutuo.
E' evidente che alla banca cedente è consentito rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il citato ritardo sia dovuto a cause imputabili alla cessionaria stessa.
Paolo Tenaglia
pubblicato Giovedì 2 Luglio 2009
I più letti
Il contribuente, che beneficia delle agevolazioni prima casa senza acquisire la residenza nel comune dov’è ubicato l’immobile acquistato, commette elusione fiscale
È l'appuntamento di chiusura con l'imposta sostitutiva dell'Irpef dovuta sull'incremento annuale del capitale accantonato per il trattamento di fine rapporto di lavoro
Consentono di versare il 4 per mille sui “valori” ancora segretati al 2011 e il 10 per mille su quelli prelevati dal rapporto di deposito all’entrata in vigore del Salva Italia
Per i contribuenti delle zone interessate dalle recenti eccezionali precipitazioni, sarà valutata la disapplicazione delle sanzioni previste per eventuali ritardi
Per il contribuente, il diritto al rimborso inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione ed è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012
Dello stesso autore
13/8/2009
La riduzione è sempre applicabile quando il testo è "stampato" ed è evidente il suo carattere "informativo"
12/8/2009
E' l'esito di un interpello di una società impegnata in lavori per centrali di produzione di energia elettrica
11/8/2009
E' possibile la presentazione del modello presso banche, Posta, agenti della riscossione e per via telematica
10/8/2009
Agevolati i veicoli di massa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e quelli con una massa superiore a 11,5 tonnellate
Notizie correlate
- Manovra d’estate, ritocchi e novità per imprese, risparmiatori e colf
- 28/7/2009

- La Camera dà il suo ok alle misure contenute nel Dl 78 per fronteggiare l’attuale congiuntura economica
- Borgo Valsugana, rinnovata la convenzione Cosap
- 17/1/2008
- I cittadini di Borgo Valsugana potranno utilizzare, fino al 2010, anche il modello F24 per versare direttamente nelle
- Manovra d'estate, anche la riscossione "incassa" novità
- 29/7/2008

- Niente più obbligo di fideiussione per debiti superiori a 50mila euro, per le rate via la scadenza di fine mese, fa fede quella indicata nell'atto
- Dal 1° gennaio 2008 Iban un valido sostituito di Abi e Cab
- 21/1/2008
- Il codice sarà obbligatorio, indipendentemente dall’importo del trasferimento, per le persone fisiche e le imprese
Archivio Attualità
Febbraio, 2012
(8)
Gennaio, 2012
(22)
Dicembre, 2011
(31)
Novembre, 2011
(14)
Ottobre, 2011
(26)
Settembre, 2011
(15)
Agosto, 2011
(9)
Luglio, 2011
(19)
Giugno, 2011
(23)
Maggio, 2011
(21)
Aprile, 2011
(35)
Marzo, 2011
(41)



















