Questa la conclusione della risoluzione n. 193/E del 27 luglio 2007, con cui l'agenzia delle Entrate risponde all'istanza di interpello presentata da una compagnia di assicurazioni, con sede legale in Lussemburgo e operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi, che ha chiesto appunto di conoscere se sia corretto, sotto il profilo fiscale, inoltrare, nella fattispecie descritta, istanza di rimborso all'agenzia delle Entrate.
Nell'esporre il caso concreto, la società ha evidenziato impossibilità soggettiva di avvalersi di una delle modalità ordinarie di recupero degli importi versati in eccedenza previste dall'articolo 1, comma 2, del Dl n. 209/2002. In particolare, la stessa ha ritenuto di non potersi avvalere né dell'istituto della compensazione né della cessione dei crediti infragruppo poiché:
- operando in regime di libera prestazione di servizi, non è titolare di debiti di imposta e di contributi compensabili
- in assenza di altre società localizzate in Italia appartenenti a un unico gruppo, è impossibilitata a cedere i propri crediti maturati ad altre società italiane.
Sulla base di tali premesse di carattere soggettivo, la compagnia di assicurazione ha individuato nell'istituto del rimborso l'unica strada per poter ottenere il recupero degli importi versati, non rinvenendo al riguardo particolari cause preclusive che ne impediscano l'utilizzazione.
Di diverso avviso appare l'indirizzo amministrativo che, partendo da un'analisi sulle disposizioni fiscali in materia di riserve matematiche dei rami vita delle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi, è arrivata a sciogliere ogni dubbio interpretativo sul regime di utilizzo degli importi versati e sulle eventuali possibilità di recupero delle eccedenze di imposta di cui trattasi.
A tal riguardo, occorre evidenziare che la forma di prelievo tributario gravante sullo stock delle riserve matematiche dei rami vita, esistente alla fine di ogni esercizio, è stata introdotta dal Dl n. 209/2002 e si sostanzia in un prelievo destinato ad applicarsi sull'intero stock delle riserve matematiche risultanti dal bilancio di ciascun esercizio.
In base al dettato normativo, le imprese di assicurazione, operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazioni di servizi, sono tenute al versamento del 30 per cento dell'ammontare delle riserve matematiche relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. Detto prelievo è dovuto nella sola ipotesi in cui l'impresa non residente abbia esercitato la facoltà di applicare l'imposta sostitutiva sui redditi relativi alle prestazioni erogate pari al 12,50 per cento (articolo 26-ter, comma 3, Dpr n. 600/1973).
A tal riguardo, l'agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 62/E/2003, aveva chiarito che "la disposizione consente di estendere il regime di sostituzione tributaria ai redditi di capitale di natura assicurativa dovuti da imprese estere, percepiti da soggetti residenti in Italia non esercenti attività d'impresa, equiparando, in tal modo, il trattamento tributario dei proventi corrisposti da imprese di assicurazione non residenti a quelli della medesima natura corrisposti da imprese italiane".
Ne consegue che le imprese di assicurazione estere possono alternativamente:
- determinare, applicare e versare direttamente l'imposta sostitutiva
- demandare tale adempimento a un rappresentante fiscale residente in Italia che risponde in solido con l'impresa estera.
In tal modo, il contraente residente è esonerato dal dichiarare i proventi derivanti dai contratti di cui trattasi.
Di converso, se l'impresa estera non esercita la richiamata opzione non è tenuta al versamento dell'imposta sostitutiva in argomento. Infine, in caso di "revoca dell'opzione", il prelievo deve essere commisurato alle sole riserve relative alle polizze per le quali l'impresa estera deve continuare a effettuare gli adempimenti in qualità di sostituto d'imposta.
Sulla base del sopra riportato quadro normativo, si evince come tale regime di tassazione deriva da una scelta operata da parte delle compagnie di assicurazione estere, scelta che dovrà essere valutata dagli operatori economici, tenendo conto sia del momento in cui eventuali crediti si possono considerare realizzati, sia delle concrete possibilità di recupero degli stessi.
Su tale ultimo aspetto, è incentrata la pronuncia di prassi in rassegna. In particolare, l'imposta, pari allo 0,30 per cento delle riserve matematiche dei rami vita, secondo i tecnici dell'agenzia, costituisce un'anticipazione del carico fiscale applicato sui rendimenti delle polizze assicurative di cui trattasi, ovvero, di un anticipo forfetario dell'imposizione sui rendimenti compresi nelle riserve il cui momento impositivo si realizza - con conseguente applicazione dell'imposta - quando le relative prestazioni verranno erogate.
Gli eventuali crediti di imposta che ne possono derivare sono dati dalla differenza negativa fra l'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive da versare in ciascun anno e l'imposta sostitutiva sulle riserve matematiche dei rami vita, riferite ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia, versata per il quinto anno precedente. Ne consegue che le modalità di recupero dei crediti in questione (importi versati in eccedenza in via anticipata) sono riconosciute solo a decorrere dal 2009, poiché per le imprese estere, operanti in Italia in libera prestazione di servizi, il regime di versamento delle imposte sui rendimenti latenti nelle riserve matematiche è applicabile solo a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Solo al verificarsi dei sopra richiamati aspetti, relativi all'insorgenza dei crediti, è possibile, a parere dell'agenzia delle Entrate, identificare nell'eccedenza un credito di imposta "utilizzabile" per la compagnia di assicurazione.
Il documento di prassi chiarisce le modalità con cui detti crediti possono essere "recuperati" dalle compagnie estere: l'imposta pagata in via anticipata (pari allo 0,30 per cento delle riserve matematiche dei rami vita) costituisce, in primo luogo, un credito da scomputare dai versamenti delle ritenute effettuate sui rendimenti dei capitali da corrispondere in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita (articolo 6 della legge n. 482/1985) e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 26-ter del Dpr n. 600/1973, sui redditi di capitale indicati all'articolo 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del Tuir, a partire dal 1° gennaio 2005.
Un'ulteriore possibilità di recupero delle somme versate è stata introdotta, a decorrere dal 2007, dal Dl n. 168/2003, nelle ipotesi in cui l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata per il quinto anno precedente. In tal caso, "la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
A tal riguardo, la risoluzione dà particolare risalto alla procedura di compensazione(1), utilizzabile - spiegano i tecnici dell'Amministrazione finanziaria - senza limite di tempo, fintanto che l'attività del contribuente determina l'insorgenza di posizioni soggettive di segno opposto (crediti e debiti d'imposta).
Diversamente, la stessa non è utilizzabile nell'ipotesi in cui la posizione debitoria del contribuente sia oggettivamente esclusa. Solo in tale ultima evenienza, infatti, si può approdare a una diversa soluzione che consenta di recuperare i crediti non più compensabili (per assenza di posizioni debitorie) attraverso la procedura del rimborso.
Sulla base di dette argomentazioni, l'agenzia delle Entrate ha concluso ritenendo non condivisibile la richiesta di rimborso ex articolo 38, Dpr n. 602/1973. Fino a quando l'attività svolta dal contribuente dà luogo alla maturazione di debiti (tale è il debito conseguente alla effettuazione delle ritenute ai sensi dell'articolo 26-ter del Dpr n. 600/1973), il recupero dei crediti realizzati deve attuarsi mediante i modi ordinari previsti dall'articolo 1, comma 2, Dl n. 209/2002 e, con riferimento al caso prospettato, attraverso l'istituto della compensazione.
NOTE
1. In assenza di altre società localizzate in Italia appartenenti a un unico gruppo ai sensi dell'articolo 43-ter del Dpr n. 602/1973, la società istante era impossibilitata a cedere i crediti maturati ad altre società italiane.
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