Tra le novità contenute nel modello Unico 2006 Persone fisiche occorre segnalare la possibilità di dedurre dal reddito complessivo alcuni oneri sostenuti nel 2005, riconosciuti dal "decreto competitività".
Infatti, l'articolo 14 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha previsto la deducibilità delle liberalità in denaro o in natura, erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'Ires ad alcuni organismi del terzo settore.
Da quest'anno, dunque, nel quadro RP sono presenti e si possono dedurre dal reddito complessivo, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (rigo RP 19), ai contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (rigo RP 20), alle erogazioni liberali effettuate a favore di istituzioni religiose (rigo RP 21), alle spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap (rigo RP 22), all'assegno periodico corrisposto al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento del matrimonio (rigo RP 23) e ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali (rigo RP 24), anche "altri oneri" da indicare nel rigo RP 25.
In tale rigo risulta possibile indicare le erogazioni liberali effettuate in favore di Onlus, associazioni di promozione sociale e alcune fondazioni e associazioni riconosciute, nonché in favore di enti universitari e di ricerca.
In particolare, è opportuno ricordare che nel rigo 25 bisognerà esporre in colonna 1 il codice relativo al tipo di onere e in colonna 2 il relativo importo sostenuto.
Il codice "1" serve a indicare i contributi versati ai fondi integrativi al Ssn, per un importo complessivo non superiore a euro 1.807,60 che spetta anche per quanto sostenuto nell'interesse di persone fiscalmente a carico.
Il codice "2", invece, è idoneo a mostrare i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (Ong) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, il cui elenco è consultabile sul sito www.esteri.it, e che risultano deducibili nel limite massimo del 2 per cento del reddito complessivo.
E' opportuno ricordare che tali versamenti possono essere comprovati sia da ricevute di versamenti in conto corrente postale, sia da quietanze liberatorie, sia da ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.
Il codice "3", di nuova istituzione, può essere indicato da chi ha erogato liberalità a favore di:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del Dlgs 4/12/1997, n. 460
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, delle legge 7/12/2000, n. 383
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse storico e paesaggistico di cui al Dlgs 22/1/2004, n. 42
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
Queste ultime, però, saranno deducibili solo a partire dall'approvazione di un apposito Dpcm che individuerà le fondazioni e associazioni ammesse al beneficio.
Tali erogazioni, deducibili nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70mila euro, possono essere portate in deduzione se effettuate a decorrere:
- dal 17 marzo 2005 per le erogazioni di cui ai punti 1. e 2.
- dal 15 maggio 2005 per le erogazioni di cui al punto 3.
- dopo l'entrata in vigore del Dpcm per le erogazioni di cui al punto 4.
Il codice "4", poi, può essere indicato da chi ha erogato, sempre a decorrere dal 17 marzo 2005, liberalità a favore di:
- università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, legge 23/12/2000, n. 388
- istituzioni universitarie pubbliche
- enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
- enti parco regionali e nazionali.
Infine, è stato previsto un codice residuale "5" per gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, ad esempio, rendite, vitalizi e assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento, 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri, e così via.
Le erogazioni liberali ammesse in deduzione dal 17 marzo 2005 possono essere state effettuate anche attraverso carta di credito. In tal caso, l'attestazione è costituita dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.
Si ricorda, da ultimo, che in tale sezione non vanno esposti gli oneri per i quali si preferisce usufruire delle detrazioni d'imposta, da dichiarare nei righi RP 15, 16 o 17, a favore delle Onlus (codice 16) e delle associazioni di promozione sociale (codice 19).
E' intuitivo che risulta maggiormente vantaggiosa una deduzione dal reddito rispetto alla detrazione d'imposta di un importo pari al 19 per cento dell'onere sostenuto, perché la prima dà luogo a un abbattimento d'importo pari all'aliquota marginale del soggetto applicata all'onere sostenuto. Gli oneri deducibili esposti nel rigo RP 25, sommati agli altri oneri deducibili e indicati nel rigo RP 26, dovranno, poi, confluire nel quadro RN di liquidazione dell'imposta al rigo RN 3.
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