Attualità
La liquidazione volontaria delle ditte individuali
Senza la presentazione del modello AA9/7, i redditi conseguiti dall'imprenditore durante la procedura sono tassati in via definitiva in ogni periodo d'imposta
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Con la liquidazione, si avvia la fase estintiva della società, tuttavia, a differenza di quanto avviene nelle altre operazioni straordinarie, l'impresa non viene più considerata come un complesso di beni destinati all'esercizio di un'attività economica con l'obiettivo di conseguire un utile, essendo lo scopo della procedura il pagamento delle passività aziendali col realizzo di un eventuale residuo attivo, attraverso il realizzo della attività componenti il complesso aziendale.
La liquidazione volontaria dell'impresa può rappresentare spesso una soluzione alternativa alla cessione del complesso aziendale. La scelta tra l'una o l'altra sarà determinata da fattori di convenienza economica dettata spesso dalla valutazione del seguente rapporto:

capitale netto di cessione > capitale netto di liquidazione

dove il valore netto ottenibile cedendo l'impresa funzionante è maggiore di quello ottenibile dalla realizzazione dell'attivo aziendale al netto dell'estinzione del passivo.
Nella normalità dei casi, la cessione d'azienda risulta più conveniente rispetto alla sua liquidazione, poiché quest'ultima non considera il valore dell'avviamento.
Tuttavia, l'imprenditore individuale che volesse procedere a una normale fase di liquidazione, per estinguere l'azienda di sua proprietà, dovrà assolvere a un unico adempimento, ossia la presentazione del modello AA9/7(1) (per le imprese individuali e i lavoratori autonomi) di variazione, che va presentato presso l'Agenzia delle entrate.

Coloro che intendano avvalersi della presentazione telematica della comunicazione, possono inviarla personalmente attraverso il servizio Internet o consegnarla a uno degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr n. 322/1998, che utilizzano il servizio Entratel.
La presentazione del suddetto modello, è indispensabile al fine di poter usufruire del regime speciale fiscale, previsto dall'articolo 182 del Tuir, per la fase di liquidazione.

Nel quadro A, l'imprenditore dovrà barrare la casella 2 "Variazione dati" e la casella "L" per indicare che la comunicazione ha per oggetto l'inizio della fase di liquidazione, nonché la data della variazione.
Nel quadro B, sarà indicata la denominazione della ditta individuale, a cui dovrà essere aggiunta l'appendice "in liquidazione"(2).
Nel quadro C, devono essere inseriti i dati del liquidatore o di uno dei liquidatori, qualora ve ne sia più di uno, avendo, inoltre, cura di indicare nella sezione codice "carica" il codice 8 (liquidatore).

Una volta effettuato tale adempimento, l'imprenditore individuale, durante la fase di liquidazione, intesa quale periodo intercorrente tra l'inizio e la fine della liquidazione, potrà usufruire del particolare regime fiscale.
Il Tuir, infatti, introduce una rilevante novità rispetto al precedente dettato normativo(3), poiché estende il trattamento fiscale della liquidazione anche alle imprese individuali.
L'articolo 182 del Tuir , in vigore dal 1 gennaio 2004(4), regola:

  • la determinazione del reddito per il periodo intercorrente tra l'inizio del periodo d'imposta e l'inizio della fase di liquidazione
  • la determinazione del reddito della fase di liquidazione, distinguendo un diverso orizzonte temporale a seconda che si tratti di imprenditori individuali o di società di persone e di capitali.

Il principio di base consiste nel considerare il periodo della liquidazione, entro determinati limiti temporali, come un periodo d'imposta unico, ai fini dell'applicazione delle imposte dirette (esclusa l'Irap).
Pertanto, per la determinazione dell'imposta dovuta, essendo il periodo della liquidazione considerato come unico, le imposte eventualmente dovute sono determinate sulla base del bilancio finale di liquidazione, e le imposte liquidate e versate nelle dichiarazioni relative ai periodi intermedi sono determinate in via provvisoria, con possibilità di compensazione in sede di dichiarazione finale.
Tuttavia, il periodo di durata della fase di liquidazione non dovrà protrarsi per oltre tre esercizi, comprendendo, a questo fine, il periodo in cui ha avuto inizio la liquidazione.

Nel caso in cui venga superato tale limite, i redditi conseguiti nei periodi intermedi saranno considerati realizzati e tassati in maniera definitiva, sulla base delle apposite dichiarazioni fiscali presentate.
Poiché per la liquidazione della ditta individuale non sussiste alcuna decisione assembleare che consenta di dare la necessaria pubblicità all'accadimento, la presentazione del modello AA9 è essenziale anche al fine di poter individuare quale sia la data dalla quale, ai fini fiscali, risulta iniziata la fase di liquidazione della ditta individuale.
A tal guisa, il legislatore, al comma 1 dell'articolo 182 del Tuir, stabilisce inoltre che "per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, è quella indicata nella dichiarazione di cui all'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972"(4).
Pertanto, in assenza della suddetta comunicazione, i redditi conseguiti dall'imprenditore individuale durante la fase di liquidazione saranno tassati secondo le regole ordinarie e in via definitiva in ogni periodo d'imposta, e le perdite saranno definitivamente realizzate anche nei periodi intermedi.

NOTE:
1) Lo stesso modello è previsto per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva, approvati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2002.

2) Comma 2, articolo 2487-bis cc, "Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione".

3) Articolo 73, Dpr 597/1973.

4) Riforma del diritto societario, Dlgs. n. 6/2003

5) Fino al 31/12/2003 era previsto che le imprese individuali intenzionate ad avvalersi del particolare regime fiscale, inviassero apposita raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la comunicazione di avvio della liquidazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Debora Ricco
pubblicato Giovedì 16 Novembre 2006

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