Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Attualità
La nuova marca temporale
allunga la vita alla firma digitale
allunga la vita alla firma digitale
In Gazzetta il Dpcm che riscrive le regole in materia di generazione e validazione dei documenti informatici
Validità almeno ventennale per le marche temporali e firma digitale "sempreverde". Sono due delle importanti novità contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato 6 giugno. Tra 180 giorni, la sua entrata in vigore e l'abrogazione del precedente Dpcm 13 gennaio 2004.
Il nuovo decreto semplificherà e attualizzerà il quadro normativo di riferimento sulle regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali.
Marca temporale
La marca temporale è il risultato di una procedura informatica che consente di attribuire a un documento informatico una data e un orario opponibile ai terzi ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 82/2005). Dal punto di vista operativo, il servizio di marcatura temporale di un documento informatico consiste nella generazione, da parte di un soggetto terzo "certificatore" (l'elenco è consultabile all'indirizzo www.cnipa.gov.it), di una firma digitale del documento cui è associata l'informazione relativa a una data e a un'ora certa. Un file marcato temporalmente ha estensione "m7m" e contiene il documento del quale si è chiesta la validazione temporale e la marca emessa dall'ente certificatore.
Il previgente quadro normativo prevedeva che le marche temporali fossero conservate in un apposito archivio informatico non modificabile per un periodo non inferiore a cinque anni. Inoltre, subordinava la validità delle stesse al solo periodo di conservazione a cura del fornitore del servizio, vale a dire che, superati i cinque anni, i documenti "marcati temporalmente" rischiavano di non avere più la stessa rilevanza civilistica/fiscale.
L'articolo 49 del nuovo Dpcm risolve la criticità, disponendo che tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate in un apposito archivio non modificabile per un periodo non inferiore a venti anni ovvero, su richiesta dell'interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni previste dal certificatore.
Firma digitale
La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico. Il limite che tale sistema di sottoscrizione presentava riguarda la validità dei documenti informatici nel tempo, nel senso che, essendo la firma digitale subordinata alla validità (solitamente triennale) di uno specifico certificato qualificato, alla scadenza di quest'ultimo i documenti rischiavano di non essere più validi. Per ovviare a tale problema, occorreva apporre sui documenti informatici una marca temporale prima della scadenza del certificato qualificato di firma; così facendo, si protraeva nel tempo la validità dei documenti stessi.
Nel Dpcm 30/3/2009, è ora disposto che la firma digitale, anche se il relativo certificato qualificato risulti scaduto, revocato o sospeso, è valida se alla stessa è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che colloca la generazione di detta firma in un momento precedente alla scadenza, sospensione o revoca del certificato. In pratica, se dopo aver firmato digitalmente un documento vi apponiamo anche una marca temporale, renderemo la firma digitale valida nel tempo.
Il nuovo decreto semplificherà e attualizzerà il quadro normativo di riferimento sulle regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali.
Marca temporale
La marca temporale è il risultato di una procedura informatica che consente di attribuire a un documento informatico una data e un orario opponibile ai terzi ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 82/2005). Dal punto di vista operativo, il servizio di marcatura temporale di un documento informatico consiste nella generazione, da parte di un soggetto terzo "certificatore" (l'elenco è consultabile all'indirizzo www.cnipa.gov.it), di una firma digitale del documento cui è associata l'informazione relativa a una data e a un'ora certa. Un file marcato temporalmente ha estensione "m7m" e contiene il documento del quale si è chiesta la validazione temporale e la marca emessa dall'ente certificatore.
Il previgente quadro normativo prevedeva che le marche temporali fossero conservate in un apposito archivio informatico non modificabile per un periodo non inferiore a cinque anni. Inoltre, subordinava la validità delle stesse al solo periodo di conservazione a cura del fornitore del servizio, vale a dire che, superati i cinque anni, i documenti "marcati temporalmente" rischiavano di non avere più la stessa rilevanza civilistica/fiscale.
L'articolo 49 del nuovo Dpcm risolve la criticità, disponendo che tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate in un apposito archivio non modificabile per un periodo non inferiore a venti anni ovvero, su richiesta dell'interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni previste dal certificatore.
Firma digitale
La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico. Il limite che tale sistema di sottoscrizione presentava riguarda la validità dei documenti informatici nel tempo, nel senso che, essendo la firma digitale subordinata alla validità (solitamente triennale) di uno specifico certificato qualificato, alla scadenza di quest'ultimo i documenti rischiavano di non essere più validi. Per ovviare a tale problema, occorreva apporre sui documenti informatici una marca temporale prima della scadenza del certificato qualificato di firma; così facendo, si protraeva nel tempo la validità dei documenti stessi.
Nel Dpcm 30/3/2009, è ora disposto che la firma digitale, anche se il relativo certificato qualificato risulti scaduto, revocato o sospeso, è valida se alla stessa è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che colloca la generazione di detta firma in un momento precedente alla scadenza, sospensione o revoca del certificato. In pratica, se dopo aver firmato digitalmente un documento vi apponiamo anche una marca temporale, renderemo la firma digitale valida nel tempo.
Gaetano Silipigni
pubblicato Lunedì 8 Giugno 2009
I più letti
Il contribuente, che beneficia delle agevolazioni prima casa senza acquisire la residenza nel comune dov’è ubicato l’immobile acquistato, commette elusione fiscale
È l'appuntamento di chiusura con l'imposta sostitutiva dell'Irpef dovuta sull'incremento annuale del capitale accantonato per il trattamento di fine rapporto di lavoro
Consentono di versare il 4 per mille sui “valori” ancora segretati al 2011 e il 10 per mille su quelli prelevati dal rapporto di deposito all’entrata in vigore del Salva Italia
Per il contribuente, il diritto al rimborso inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione ed è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale
Per i contribuenti delle zone interessate dalle recenti eccezionali precipitazioni, sarà valutata la disapplicazione delle sanzioni previste per eventuali ritardi
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012
Dello stesso autore
22/7/2011
Allineate le disposizioni del codice civile con quelle fiscali per quanto riguarda la conservazione digitale
21/4/2011
Le fasi del processo che inizia con la tenuta digitale delle scritture e finisce con l'invio della comunicazione
10/8/2010
Equiparati documento elettronico e cartaceo. L’accordo con il destinatario sarà obbligatorio e vincolante
11/2/2010
La scelta del formato è uno dei punti chiave per una corretta conservazione sostitutiva nel lungo periodo
Notizie correlate
- Validità e revoca dei certificati digitali
- 17/8/2007

- Uno sguardo d'insieme. L'esame di una possibile criticità del sistema
- Firma delle fatture elettroniche, istruzioni per l'uso
- 18/8/2008

- Firma delle fatture elettroniche, istruzioni per l'uso
- Fatturazione elettronica. Aspetti fiscali e modalità operative
- 2/3/2007

- L'evoluzione normativa che ha portato alla possibilità di sostituire il documento cartaceo con quello informatico
- Scritture contabili informatizzate. Nessun problema per la loro tenuta
- 22/7/2011
- Allineate le disposizioni del codice civile con quelle fiscali per quanto riguarda la conservazione digitale
Archivio Attualità
Febbraio, 2012
(8)
Gennaio, 2012
(22)
Dicembre, 2011
(31)
Novembre, 2011
(14)
Ottobre, 2011
(26)
Settembre, 2011
(15)
Agosto, 2011
(9)
Luglio, 2011
(19)
Giugno, 2011
(23)
Maggio, 2011
(21)
Aprile, 2011
(35)
Marzo, 2011
(41)















