Attualità
La riduzione del cuneo fiscale nel modello Irap
Deducibili, per ogni dipendente a tempo indeterminato, un importo forfetario e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro
modello irap


Nel modello Irap 2008 sono previsti specifici righi per l'indicazione delle nuove deduzioni che rientrano nella riduzione del cuneo fiscale e che sono state introdotte dai commi 266, 267 e 268 della legge finanziaria n. 296 del 2007.



I righi in cui indicare tali deduzioni e che presentano una numerazione diversa a seconda del quadro IQ considerato, si presentano nel modo che segue:


La deduzione forfetaria, prevista dalle disposizioni di cui ai numeri 2 e 3 della lettera a) del comma 11 del Dlgs 446/1997, presenta le seguenti caratteristiche:

 

  • consiste nella possibilità di dedurre dalla base imponibile Irap un importo di 5mila euro per ogni dipendente a tempo indeterminato. L'importo può essere aumentato fino a 10mila euro in caso di assunzioni effettuate nelle regioni del Sud e, precisamente, in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
  • sono escluse dalla fruizione di tale deduzione le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti; per tali imprese occorre precisare che:
    • nell'ipotesi in cui svolgano, oltre all'esercizio delle attività regolamentate, anche altre attività liberalizzate, potranno fruire delle nuove deduzioni solo relativamente al costo del fattore lavoro impiegato in queste ultime
    • in caso di dipendenti impiegati promiscuamente sia nelle attività regolamentate sia nelle attività liberalizzate, sarà possibile fruire delle nuove agevolazioni in misura proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i ricavi e proventi derivanti dall'attività liberalizzata e l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi conseguiti
  • sia la deduzione forfetaria di base, sia quella maggiorata, vanno ragguagliate:
    • in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, in quanto le deduzioni spettano su base annua
    • nel caso in cui i lavoratori non siano impiegati per l'intero periodo d'imposta. In tale ipotesi, vanno considerati gli effettivi giorni di calendario in cui i medesimi fanno parte della forza lavoro
    • nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, compreso quello di tipo verticale e di tipo misto. In tale ipotesi, le deduzioni vanno ridotte in misura proporzionale
    • tenendo conto dei giorni che intercorrono tra il 1° febbraio 2007 e il giorno di chiusura del periodo d'imposta, in quanto per i giorni compresi nell'arco temporale che va dal 1° febbraio 2007 alla data del 30 giugno 2007, le deduzioni spettano nella misura del 50%, mentre a decorrere dal mese di luglio spettano per il loro intero ammontare
  • per gli enti non commerciali la deduzione forfetaria spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'attività commerciale e, in caso di dipendenti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in quella commerciale, l'importo delle deduzioni spettanti va ridotto dell'importo forfetariamente imputabile all'attività istituzionale determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività istituzionale rilevanti ai fini Irap e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Con particolare riferimento alla deduzione maggiorata di 10mila euro, occorre precisare che l'"ulteriore" deduzione di 5mila euro rispetto alla deduzione "base" (sempre di 5mila euro):

  • non spetta, oltre che ai soggetti sopra citati, anche alle banche, agli altri enti finanziari e alle imprese di assicurazione
  • è alternativa alla deduzione "base" in relazione ai singoli lavoratori dipendenti (per cui l'importo deducibile non può comunque superare i 10mila euro), senza che vi sia l'obbligo di effettuare un'unica scelta valida per tutti i dipendenti (cfr. circolare 61/2007)
  • è soggetta alle nuove regole che la Commissione europea ha emanato in materia di aiuti "de minimis" e che prevedono, tra l'altro, per ogni impresa, un importo massimo di aiuti concessi non superiore a 200mila euro (100mila euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'altra deduzione che rientra nella riduzione del cuneo fiscale consiste nella deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e relativi ai dipendenti a tempo indeterminato.
Gli aspetti comuni con la deduzione forfetaria sono:

  • l'esclusione dalla fruizione di tale deduzione per le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti
  • l'applicazione nella misura del 50% dal mese di febbraio e per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio.

La deduzione spetta sia per i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge sia per i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative di assistenza o previdenza.

Per gli enti non commerciali, la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'attività commerciale in quanto, per gli enti che svolgono solo l'attività istituzionale e che determinano il valore della produzione con il metodo "retributivo" (dato dalla somma tra retribuzioni sostenute, redditi erogati per prestazioni di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente e compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo occasionale), le retribuzioni e i redditi sono indicati nel modello Irap già al netto dei contributi assistenziali e previdenziali.
In caso di dipendenti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in quella commerciale, l'importo della deduzione spettante va ridotto dell'importo forfetariamente imputabile all'attività istituzionale determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività istituzionale rilevanti ai fini Irap e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Flavio Ferrini
pubblicato Martedì 25 Marzo 2008

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