Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:02
Attualità
La tassazione dei redditi da risparmio (4)
Disciplina e modalità d’attuazione della nuova direttiva che ha ridisegnato la disciplina tributaria della materia in ambito comunitario e nazionale
La direttiva Ue del 3 giugno 2003, entrata in vigore il 16 luglio 2003, è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 84 del 18 aprile 2005. Oggetto di analisi di questa ultima puntata sono le disposizioni contenute nel decreto con riferimento alle comunicazioni che banche, Poste italiane Spa, società di intermediazione mobiliare, di gestione del risparmio, finanziarie e fiduciarie devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate per gli interessi pagati su redditi da risparmio o il cui pagamento è attribuito a persone fisiche residenti in un altro Stato membro in quanto beneficiarie effettive.
Il recepimento in Italia della direttiva
Come accennato nella premessa, la direttiva 2003/48/CE è stata recepita dall’Italia con il decreto legislativo n. 84 del 18 aprile 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2005) con decorrenza sui pagamenti di interessi effettuati a partire dal 1° luglio 2005.
Le disposizioni contenute nel decreto riguardano, in particolare, le comunicazioni che le banche, le società di intermediazione mobiliare, le Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate circa gli interessi pagati o il cui pagamento è attribuito direttamente a persone fisiche residenti in un altro Stato membro che ne siano beneficiarie effettive.
Le comunicazioni, inoltre, devono essere effettuate da ogni altro soggetto, anche persona fisica, che per ragioni professionali o commerciali paga o attribuisce il pagamento di interessi a persone fisiche in un altro Stato membro nonché dalle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. I soggetti interessati devono effettuare le comunicazioni quando agiscono sia come debitori del credito che produce gli interessi, sia come incaricati dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare o di attribuire il pagamento di interessi.
La comunicazione dei pagamenti
Riprendendo quanto già stabilito nella direttiva n. 2003/48/CE, l’articolo 2 del decreto legislativo n. 84/2005 stabilisce che sono oggetto di comunicazione:
- gli interessi pagati o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare quelli derivanti da titoli di debito pubblico e quelli prodotti da obbligazioni, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli o obbligazioni; gli interessi oratori non costituiscono pagamenti di interessi;
- gli interessi maturati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti;
- i redditi derivanti da pagamenti di interessi distribuiti da Oicm (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) in valori mobiliari, entità che beneficiano dell'opzione per essere trattate come un Oicm, oppure organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio dell'Unione europea;
- i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote negli Oicm o soggetti ad essi parificati, se questi investono direttamente o indirettamente, tramite altri Oicm o entità equiparate, oltre il 40 per cento del loro attivo in crediti di cui al punto 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 la percentuale del 40 per cento è ridotta al 25 per cento. In base al suddetto decreto, sono considerati pagamenti di interessi, oggetto di comunicazione, il pagamento o l’accredito su un conto intestato a entità residenti diverse da persone giuridiche, Oicm, soggette al regime di tassazione dei redditi d’impresa, ma soltanto se sfornite della certificazione di equiparazione agli Oicm.
Le modalità operative per le comunicazioni
Con il provvedimento dell’ 8 luglio 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2005) l’Agenzia Entrate ha emanato le disposizioni per la trasmissione telematica all’Anagrafe tributaria delle informazioni relative agli interessi pagati o il cui pagamento è attribuito direttamente a o soggetti residenti in un altro Stato. Le comunicazioni, che vanno effettuate tramite Internet o Entratel entro il 30 aprile dell’anno solare successivo a quello cui si riferiscono le informazioni, devono contenere:
- per le relazioni contrattuali avviate anteriormente al 1° gennaio 2004, il nome, il cognome, l'indirizzo e la residenza del beneficiario effettivo;
- per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2004, oltre alle informazioni suddette, il codice fiscale, attribuito dallo Stato membro di residenza fiscale, o in mancanza, la data e il luogo di nascita del beneficiario effettivo. In aggiunta, occorre trasmettere i seguenti dati:
- il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione, l'indirizzo e i dati del rappresentante legale dei soggetti che effettuano la comunicazione;
- il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, gli elementi che consentono l'identificazione del credito che produce gli interessi;
- gli elementi informativi relativi al pagamento di interessi.
La certificazione delle comunicazioni
L'Agenzia delle Entrate certifica l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel, che riporta:
- la data e l'ora di ricezione del file;
- l'identificativo del file attribuito dall'utente;
- il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;
- il numero delle comunicazioni contenute nel file.
Lo scambio automatico di informazioni
L'Agenzia delle Entrate deve comunicare gli elementi informativi acquisiti all'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo. La comunicazione di informazioni è automatica e ha luogo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono stati effettuati i pagamenti di interessi. Le disposizioni della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, si applicano allo scambio di informazioni previsto dal decreto legislativo n. 84 dell’ 8 aprile 2005 a condizione che le disposizioni in esso contenute non vi deroghino. Tuttavia l'articolo 8 della direttiva 77/799/CEE non si applica alle informazioni da fornire ai sensi del predetto decreto legislativo. Vale la pena ricordare, infine, che per autorità competente di uno Stato membro si intende una qualsiasi delle autorità notificate dagli Stati membri alla Commissione europea.
La direttiva Ue del 3 giugno 2003, entrata in vigore il 16 luglio 2003, è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 84 del 18 aprile 2005. Oggetto di analisi di questa ultima puntata sono le disposizioni contenute nel decreto con riferimento alle comunicazioni che banche, Poste italiane Spa, società di intermediazione mobiliare, di gestione del risparmio, finanziarie e fiduciarie devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate per gli interessi pagati su redditi da risparmio o il cui pagamento è attribuito a persone fisiche residenti in un altro Stato membro in quanto beneficiarie effettive.Il recepimento in Italia della direttiva
Come accennato nella premessa, la direttiva 2003/48/CE è stata recepita dall’Italia con il decreto legislativo n. 84 del 18 aprile 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2005) con decorrenza sui pagamenti di interessi effettuati a partire dal 1° luglio 2005.
Le disposizioni contenute nel decreto riguardano, in particolare, le comunicazioni che le banche, le società di intermediazione mobiliare, le Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate circa gli interessi pagati o il cui pagamento è attribuito direttamente a persone fisiche residenti in un altro Stato membro che ne siano beneficiarie effettive.
Le comunicazioni, inoltre, devono essere effettuate da ogni altro soggetto, anche persona fisica, che per ragioni professionali o commerciali paga o attribuisce il pagamento di interessi a persone fisiche in un altro Stato membro nonché dalle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. I soggetti interessati devono effettuare le comunicazioni quando agiscono sia come debitori del credito che produce gli interessi, sia come incaricati dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare o di attribuire il pagamento di interessi.
La comunicazione dei pagamenti
Riprendendo quanto già stabilito nella direttiva n. 2003/48/CE, l’articolo 2 del decreto legislativo n. 84/2005 stabilisce che sono oggetto di comunicazione:
- gli interessi pagati o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare quelli derivanti da titoli di debito pubblico e quelli prodotti da obbligazioni, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli o obbligazioni; gli interessi oratori non costituiscono pagamenti di interessi;
- gli interessi maturati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti;
- i redditi derivanti da pagamenti di interessi distribuiti da Oicm (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) in valori mobiliari, entità che beneficiano dell'opzione per essere trattate come un Oicm, oppure organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio dell'Unione europea;
- i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote negli Oicm o soggetti ad essi parificati, se questi investono direttamente o indirettamente, tramite altri Oicm o entità equiparate, oltre il 40 per cento del loro attivo in crediti di cui al punto 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 la percentuale del 40 per cento è ridotta al 25 per cento. In base al suddetto decreto, sono considerati pagamenti di interessi, oggetto di comunicazione, il pagamento o l’accredito su un conto intestato a entità residenti diverse da persone giuridiche, Oicm, soggette al regime di tassazione dei redditi d’impresa, ma soltanto se sfornite della certificazione di equiparazione agli Oicm.
Le modalità operative per le comunicazioni
Con il provvedimento dell’ 8 luglio 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2005) l’Agenzia Entrate ha emanato le disposizioni per la trasmissione telematica all’Anagrafe tributaria delle informazioni relative agli interessi pagati o il cui pagamento è attribuito direttamente a o soggetti residenti in un altro Stato. Le comunicazioni, che vanno effettuate tramite Internet o Entratel entro il 30 aprile dell’anno solare successivo a quello cui si riferiscono le informazioni, devono contenere:
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- gli elementi informativi relativi al pagamento di interessi.
La certificazione delle comunicazioni
L'Agenzia delle Entrate certifica l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel, che riporta:
- la data e l'ora di ricezione del file;
- l'identificativo del file attribuito dall'utente;
- il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;
- il numero delle comunicazioni contenute nel file.
Lo scambio automatico di informazioni
L'Agenzia delle Entrate deve comunicare gli elementi informativi acquisiti all'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo. La comunicazione di informazioni è automatica e ha luogo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono stati effettuati i pagamenti di interessi. Le disposizioni della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, si applicano allo scambio di informazioni previsto dal decreto legislativo n. 84 dell’ 8 aprile 2005 a condizione che le disposizioni in esso contenute non vi deroghino. Tuttavia l'articolo 8 della direttiva 77/799/CEE non si applica alle informazioni da fornire ai sensi del predetto decreto legislativo. Vale la pena ricordare, infine, che per autorità competente di uno Stato membro si intende una qualsiasi delle autorità notificate dagli Stati membri alla Commissione europea.
Saverio Cinieri
pubblicato Giovedì 29 Settembre 2005
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