Attualità
Le novità del modello 770/2005 semplificato (3): la comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi div
Presenti due nuovi campi per l'esposizione dei contributi previdenziali dovuti sui proventi derivanti da attività occasionali e da vendite a domicilio
L'articolo 44, comma 2, del decreto legge 269/2003 ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto1995, n. 335, qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5mila euro.
Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono richiamate, in particolare, le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata. A tale riguardo, la circolare Inps n. 103 del 6 luglio 2004 ha precisato che la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura. Più in generale, la circolare chiarisce che il reddito di 5mila euro costituisce comunque una fascia di esenzione e che, pertanto, in caso di superamento di detta fascia, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente.

La previsione normativa in esame ha comportato, a fini di controllo dell'operato del sostituto d'imposta da parte dell'Amministrazione, la previsioni di due nuovi campi nella Comunicazione dati certificazioni redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi: nei punti 31 "Contributi previdenziali a carico del datore di lavoro" e 32 "Contributi previdenziali a carico del lavoratore", precisano le istruzioni, dovrà infatti essere indicato l'importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi annui superiori a 5mila euro derivanti dalle attività contrassegnate al punto 16 della Comunicazione dai codici M (lavoro autonomo occasionale) e V (provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio).

Un'altra importante novità normativa riguarda i redditi di lavoro autonomo dei ricercatori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del decreto legge 269/2003 che sono dichiarati imponibili, ai fini delle imposte dirette, soltanto per il 10 per cento dell'ammontare corrisposto.
Per il riconoscimento dell'agevolazione fiscale (abbattimento del reddito di lavoro autonomo imponibile nella misura del 90 per cento) sono richiesti:
  • il possesso di titolo di studio universitario o equiparato
  • la residenza non occasionale all'estero
  • lo svolgimento documentato di attività di ricerca all'estero presso l'università o centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni consecutivi
  • l'acquisizione della residenza fiscale italiana e lo svolgimento nel territorio dello Stato della attività dalla data di entrata in vigore del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, o in uno dei cinque anni solari successivi.

 

L'incentivo si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato (al massimo entro il 2008) e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
Tali redditi dovranno, pertanto, essere assoggettati dal sostituto d'imposta erogante, ai sensi dell'articolo 25 del Dpr n. 600/73, a una ritenuta a titolo d'acconto Irpef del 20 per cento sul loro ammontare imponibile (10 per cento dei compensi erogati).

Nella Comunicazione dati certificazioni redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i compensi erogati e le ritenute effettuate dovranno trovare esposizione con le seguenti modalità:
punto 16 "Causale"
va indicato, con riguardo alla causale di pagamento, il codice A
punto 19 "Ammontare lordo corrisposto"
va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto. Si precisa, pertanto, che devono essere ricomprese nell'importo da esporre nel punto 19 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90 per cento dell'ammontare erogato), da riportare altresì nel successivo punto 21 "Altre somme non soggette a ritenuta"
punto 21 "Altre somme non soggette a ritenuta"
vanno indicate le somme che non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Si tratta nella fattispecie, dell'importo corrispondente al 90 per cento dell'ammontare erogato che, ai sensi del citato articolo 3 del decreto legge 269/2003, beneficia dell'esclusione dalla base imponibile
punto 22 "Imponibile"
va indicato l'imponibile (10 per cento dell'importo erogato) determinato dalla differenza tra l'ammontare lordo di cui al punto 19 e le somme non soggette a ritenute indicate nel punto 21
punto 23 "Ritenute a titolo d'acconto"
vanno indicate le ritenute a titolo d'acconto (20 per cento) operate sui redditi imponibili, al netto cioè dell'importo escluso dalla formazione del reddito.


3 - continua
 
Pietro De Felice
pubblicato Mercoledì 2 Febbraio 2005

I più letti

testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
testo alternativo per immagine
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
Allineato alle nuove norme fiscali per giovani e lavoratori in mobilità, il modello AA9/11 per l’esercizio di imprese arti o professioni è utilizzabile a partire da domani
non change
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
testo alternativo per immagine
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
non change
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione