Analizziamo, di seguito, le principali modifiche che hanno interessato il modello in argomento.
Frontespizio
Con riferimento al frontespizio, una novità di rilievo è quella che recepisce la modifica apportata dall'articolo 39 del Dl 159/2007 all'articolo 2-bis del Dl 203/2005.
In particolare, prima della suddetta modifica, la comunicazione prevista dallo Statuto del contribuente, con la quale l'agenzia delle Entrate invita i contribuenti a fornire chiarimenti a seguito della liquidazione automatica della dichiarazione, era inviata telematicamente all'intermediario incaricato della trasmissione della dichiarazione, senza possibilità di deroga.
Ora, invece, torna a essere facoltativa la possibilità di far pervenire il suddetto invito direttamente all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione. Al fine di consentire al contribuente di esprimere tale scelta, sono state inserite nel frontespizio due nuove caselle. La prima, compresa nel riquadro "Firma della dichiarazione", deve essere barrata qualora il contribuente scelga di avvalersi della disposizione in esame.
La seconda, inserita nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica", deve essere barrata dall'intermediario nell'ipotesi in cui, a sua volta, accetti di ricevere l'avviso telematico.
Un'ulteriore novità che ha interessato il frontespizio del modello Cnm 2008 riguarda l'apposizione della firma da parte del soggetto che sottoscrive la relazione di revisione. Rispetto alla versione dello scorso anno, infatti, sono stati previsti due campi in cui apporre la suddetta firma, in sostituzione dell'unico campo della dichiarazione precedente, riservato al soggetto che effettua il controllo contabile.
La modifica in esame prende le mosse dall'articolo 1, comma 94, della Finanziaria 2008, con il quale è stato modificato il comma 5 dell'articolo 1, Dpr 322/1998. In base all'attuale formulazione della norma, da quest'anno la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'Ires, sottoposti al controllo contabile ai sensi del Codice civile o di leggi speciali, deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La disposizione sostituisce, quindi, la precedente versione che prevedeva l'obbligo della sottoscrizione da parte dei soggetti costituenti l'organo di controllo, qualora esistente, ovvero del presidente in caso di organo collegiale.
Si precisa, a tal proposito, che il soggetto firmatario può essere:
- un revisore contabile iscritto presso il Registro istituito presso il ministero della Giustizia
- il presidente della società di revisione iscritta presso il Registro istituito presso il ministero della Giustizia o, in alternativa, il soggetto che ne ha la rappresentanza ai fini del controllo contabile
- il presidente del collegio sindacale.
Quadro NF
Il presente quadro è destinato ad accogliere l'indicazione dei redditi (e delle perdite) trasferiti dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 117 del Tuir, al fine di determinare il reddito complessivo globale di gruppo, apportando le rettifiche di consolidamento previste dagli articoli da 122 a 125 del Tuir.
Le modifiche che hanno interessato il quadro NF riguardano, principalmente, la disciplina delle società di comodo. Nel rispetto della predetta normativa, la consolidante, all'atto della determinazione del reddito complessivo globale di gruppo, non può utilizzare le perdite attribuite dalle società partecipanti al consolidato in diminuzione dei redditi "minimi" attribuiti da società considerate non operative.
Com'è noto, infatti, le società partecipanti al gruppo che sono risultate non operative non possono attribuire al consolidato un reddito inferiore a quello "minimo" presunto. La stessa situazione può verificarsi nel caso in cui la società consolidata, pur risultando operativa, abbia ricevuto per trasparenza un reddito "minimo" da una partecipata non operativa.
In tali ipotesi, il reddito complessivo globale del gruppo non può essere inferiore alla somma dei redditi "minimi" trasferiti dalle consolidate e le eventuali perdite attribuite possono essere utilizzate fino a capienza della differenza tra il reddito complessivo e la somma dei redditi "minimi".
Al riguardo, nei righi da NF1 a NF6, è stata inserita la nuova colonna 3 per l'indicazione del reddito "minimo" attribuito da società partecipanti alla tassazione di gruppo.
Nel rigo NF7, inoltre, sono state inserite 3 nuove colonne:
- la prima, per l'indicazione delle perdite trasferite al consolidato non utilizzabili in diminuzione del reddito "minimo" complessivo di gruppo
- la seconda, per l'indicazione del reddito o della perdita di gruppo, pari alla somma algebrica delle colonne 2 dei righi da NF1 a NF6
- la terza, per l'indicazione della somma dei redditi "minimi", riportati nella colonna 3 dei righi da NF1 a NF6.
Il reddito complessivo globale di gruppo, da riportare nella colonna 4 del presente rigo, deve essere pari al maggiore tra quello analiticamente determinato, di cui alla colonna 2, e quello minimo presunto di colonna 3 del medesimo rigo, se tale colonna risulta compilata.
Con riferimento alle rettifiche di consolidamento, nelle istruzioni al rigo NF8 è stato precisato che, a partire dalle distribuzioni deliberate dal 1° settembre 2007, non è più prevista la possibilità di detassare la quota imponibile dei dividendi distribuiti tra società aderenti alla tassazione di gruppo.
Tale precisazione è stata inserita in virtù della modifica apportata dai commi 33, lettera s), e 34 dell'articolo 1 della Finanziaria per il 2008 alla disciplina del consolidato fiscale. Con la prima disposizione, infatti, sono state abrogate le rettifiche di consolidamento di cui all'articolo 122 del Tuir, mentre con la seconda è stata disposta l'applicazione anticipata con riferimento alla rettifica di consolidamento, concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate.
Nel rigo NF12, infine, è stata inserita la nuova colonna 1, ove riportare le perdite non compensate non utilizzabili in diminuzione del reddito "minimo" complessivo di gruppo, tenendo conto anche delle eventuali rettifiche di consolidamento. Infatti, le perdite indicate nella colonna 1 del rigo NF7 possono essere utilizzate in diminuzione delle rettifiche di consolidamento in aumento, mentre le eventuali rettifiche in diminuzione non possono essere utilizzate a scomputo del reddito minimo di cui alla colonna 3 del citato rigo NF7. Pertanto, in tale ultima ipotesi, le rettifiche di consolidamento in diminuzione non utilizzabili costituiscono perdite non compensate da riportare nella colonna 1 del rigo NF12.

Le perdite non compensate, evidenziate nella predetta colonna 1, vanno riportate nei periodi d'imposta successivi, previa indicazione nell'apposito prospetto nel quadro CS, ovvero, in caso di concorso tra consolidato nazionale e mondiale, nel quadro MF.
1 - continua
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