Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 9:33
Analisi e commenti
Lievi irregolarità: l'interesse pubblico parametro per il perfezionamento
Le indicazioni di prassi nei casi di minima tardività o carenza nei versamenti
Strumento deflativo del contenzioso per antonomasia, il procedimento di adesione è sempre più utilizzato nelle fasi di accertamento esperite dagli uffici finanziari. Addirittura, rappresenta un pilastro fondamentale negli accertamenti basati sugli studi di settore, che necessitano di essere preceduti da invito all'adesione.
Come illustrato nell'articolo "Dialogo Fisco-contribuenti, pilastro dell'accertamento con adesione" (su FISCOoggi del 27/8/2007), con l'adesione il contribuente ottiene un parziale abbattimento delle somme dovute e il fisco riconsidera in maniera più attenta e ragionevole la propria pretesa tributaria. Ovviamente, il tutto in presenza di valide motivazioni addotte durante la fase di contraddittorio.
Sia che l'iniziativa provenga dall'ufficio, sia che venga intrapresa dal contribuente, l'accordo non si conclude con la semplice sottoscrizione dell'atto, ma si perfeziona soltanto con il versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla firma. La lettura degli articoli 8 e 9 del Dlgs 218/1997 non dà adito a dubbi interpretativi: per il legislatore il pagamento va effettuato nei venti giorni successivi alla sottoscrizione, altrimenti il procedimento non si considera perfezionato.
La prassi in seguito si è preoccupata di fornire chiarimenti in ordine ad alcune casistiche attinenti la fase di perfezionamento dell'adesione, come, ad esempio, l'ipotesi della lieve tardività nei termini di versamento. In particolare, la circolare n. 65/E del 28 giugno 2001 fornisce precisazioni in merito a questa e altre fattispecie riguardanti il perfezionamento della definizione in presenza di anomalie.
In caso di lievi irregolarità, quali minima tardività o carenza nei versamenti, il documento dà indicazioni agli uffici affinché valutino con attenzione il permanere del concreto e attuale interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione. Tale valutazione - prosegue la circolare - va effettuata avendo preminente riguardo ai termini di decadenza dell'azione accertatrice.
A titolo esemplificativo, è fatto presente che non si individua l'interesse pubblico al perfezionamento dell'atto nel caso in cui sia decorso il termine d'impugnativa dell'accertamento. Interesse ravvisabile, invece, nell'ipotesi in cui ancora residuino i termini per proporre ricorso. Nella seconda ipotesi, infatti, l'ufficio si troverebbe a dover gestire un possibile contenzioso su di una materia già oggetto di valutazione in sede di adesione.
Per completezza, si evidenzia come la circolare, in conclusione, ravvisi il permanere di un interesse pubblico al perfezionamento dell'atto nei casi in cui una considerazione opposta porti poi l'ufficio a gestire l'eventuale istanza di rimborso delle somme versate in assenza di legittimo titolo. In tale possibilità, l'interesse pubblico muove dai generali principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, dando facoltà agli uffici di considerare valida l'adesione, sempre previa verifica dei termini di decadenza dell'azione accertatrice e con contestuale presenza di valide giustificazioni offerte dal contribuente.
Come illustrato nell'articolo "Dialogo Fisco-contribuenti, pilastro dell'accertamento con adesione" (su FISCOoggi del 27/8/2007), con l'adesione il contribuente ottiene un parziale abbattimento delle somme dovute e il fisco riconsidera in maniera più attenta e ragionevole la propria pretesa tributaria. Ovviamente, il tutto in presenza di valide motivazioni addotte durante la fase di contraddittorio.
Sia che l'iniziativa provenga dall'ufficio, sia che venga intrapresa dal contribuente, l'accordo non si conclude con la semplice sottoscrizione dell'atto, ma si perfeziona soltanto con il versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla firma. La lettura degli articoli 8 e 9 del Dlgs 218/1997 non dà adito a dubbi interpretativi: per il legislatore il pagamento va effettuato nei venti giorni successivi alla sottoscrizione, altrimenti il procedimento non si considera perfezionato.
La prassi in seguito si è preoccupata di fornire chiarimenti in ordine ad alcune casistiche attinenti la fase di perfezionamento dell'adesione, come, ad esempio, l'ipotesi della lieve tardività nei termini di versamento. In particolare, la circolare n. 65/E del 28 giugno 2001 fornisce precisazioni in merito a questa e altre fattispecie riguardanti il perfezionamento della definizione in presenza di anomalie.
In caso di lievi irregolarità, quali minima tardività o carenza nei versamenti, il documento dà indicazioni agli uffici affinché valutino con attenzione il permanere del concreto e attuale interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione. Tale valutazione - prosegue la circolare - va effettuata avendo preminente riguardo ai termini di decadenza dell'azione accertatrice.
A titolo esemplificativo, è fatto presente che non si individua l'interesse pubblico al perfezionamento dell'atto nel caso in cui sia decorso il termine d'impugnativa dell'accertamento. Interesse ravvisabile, invece, nell'ipotesi in cui ancora residuino i termini per proporre ricorso. Nella seconda ipotesi, infatti, l'ufficio si troverebbe a dover gestire un possibile contenzioso su di una materia già oggetto di valutazione in sede di adesione.
Per completezza, si evidenzia come la circolare, in conclusione, ravvisi il permanere di un interesse pubblico al perfezionamento dell'atto nei casi in cui una considerazione opposta porti poi l'ufficio a gestire l'eventuale istanza di rimborso delle somme versate in assenza di legittimo titolo. In tale possibilità, l'interesse pubblico muove dai generali principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, dando facoltà agli uffici di considerare valida l'adesione, sempre previa verifica dei termini di decadenza dell'azione accertatrice e con contestuale presenza di valide giustificazioni offerte dal contribuente.
Angelo Rubano
pubblicato Mercoledì 17 Ottobre 2007
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Sul sito dell’Agenzia un percorso guidato per installare gratuitamente il programma che aiuterà i contribuenti nella stesura della dichiarazione dei redditi
La mancanza dei presupposti per beneficiare di un’agevolazione fiscale non può essere considerata una nuova eccezione che cambia, in appello, l’originaria impostazione del ricorso
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
1/12/2008
La definizione agevolata sarà possibile fino a 15 giorni prima della data fissata per la convocazione
13/2/2008
Specifici controlli a carico di chi omette o fornisce in maniera infedele informazioni utili ai fini del calcolo della propria situazione reddituale e patrimoniale
22/11/2007
Attività di verifica fiscale nei confronti di un esportatore abituale. Un caso pratico
7/11/2007
Il contribuente può gestirlo in prima persona oppure nominare qualcuno che lo assista e lo rappresenti
Notizie correlate
- Questioni pregiudiziali e preliminari nel processo tributario (3)
- 24/1/2006

- Le condizioni dell'azione: legittimazione ad agire, interesse ad agire, possibilità giuridica
- Gli alunni del "Bachelet" di Trieste a lezione di "entrate"
- 26/1/2007
- La direzione regionale Entrate del Friuli Venezia Giulia ha organizzato una serie di incontri con gli studenti del
- L'ufficio di Asti ospita gli alunni della media statale "Jona"
- 8/2/2007
- Per il quarto anno consecutivo l'ufficio delle Entrate di Asti ha realizzato una serie di incontri con gli studenti
- Trieste, incontri fiscali con i liceali
- 13/2/2007
- La direzione regionale del Friuli Venezia Giulia ha organizzato una serie di incontri con gli studenti del Liceo













