Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 9:33
Normativa e prassi
Liquidazioni periodiche di gruppo, credito Iva utilizzabile in compensazione
A patto che una delle società abbia i requisiti per la richiesta di rimborsi infrannuali
La società capogruppo può optare per l'utilizzo in compensazione dell'eccedenza del credito Iva trimestrale risultante dalle liquidazioni periodiche del gruppo se una delle società partecipanti al gruppo è in possesso dei requisiti per la richiesta di rimborsi infrannuali indicati dal decreto Iva (articolo 38-bis, comma 2). Non sono invece compensabili le eccedenze di credito di ciascuna società relative all'anno antecedente l'ingresso nella liquidazione Iva di gruppo. Questi, in estrema sintesi, i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 151/E dell'11 aprile, a una spa che detiene una partecipazione pari al 97% del capitale sociale di un'altra. Le due si sono avvalse, per il periodo d'imposta 2007, della procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo. Ciò posto, nell'istanza di interpello viene chiesto di sapere se era possibile compensare, già nel corso del 2007, il credito Iva risultante dalle liquidazioni periodiche di gruppo o in alternativa usare in compensazione il credito d'imposta iniziale, pari a oltre 1 milione di euro, risultante dai modelli Unico 2007 presentati dalle singole società partecipanti.
Prima di entrare nel merito, i tecnici dell'Agenzia spiegano che l'istanza di interpello in questione è inammissibile. Essa infatti avrebbe dovuto avere carattere preventivo, e non successivo rispetto ai fatti rappresentati. Ciò nonostante viene fornito un parere, nell'ambito dell'attività di consulenza giuridica, che non produrrà gli effetti tipici dell'interpello.
La liquidazione dell'Iva di gruppo - ricorda la risoluzione - è un particolare metodo che consente alle società controllanti e controllate appartenenti a un gruppo di compensare, all'interno del gruppo stesso, le situazioni creditorie di alcune società con quelle debitorie di altre. La procedura prevede, tra l'altro, che le controllate trasferiscano alla controllante i debiti e i crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche, in modo tale che quest'ultima possa procedere ai versamenti dell'imposta complessivamente dovuta o all'utilizzo in detrazione della differenza a credito, salva la possibilità di chiedere il rimborso. Ciò premesso, per chiarire i termini della questione occorre far riferimento al Dpr 542/99 che disciplina, tra l'altro, le compensazioni di eccedenze di crediti Iva da parte delle società che si avvalgono della liquidazione Iva di gruppo.
Riguardo al primo quesito, infatti, il decreto stabilisce che, esclusivamente nell'ipotesi in cui una delle società partecipanti al gruppo sia in possesso dei requisiti per la richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all'anno (indicati dal comma 2 dell'articolo 38-bis del decreto Iva), la società capogruppo può - "...in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo" - utilizzare in compensazione (cosiddetta orizzontale) l'eccedenza del credito Iva trimestrale risultante dalle liquidazioni periodiche del gruppo, presentando l'apposito modello "Iva TR".
Quanto alla seconda questione - riguardante la possibilità di utilizzare in compensazione le eccedenze di credito di ciascuna società relative all'anno precedente l'ingresso nella liquidazione Iva di gruppo - è sempre il Dpr 542 (articolo 8) a stabilire esplicitamente che "non sono ammessi alla compensazione i crediti e i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto trasferiti da parte delle società (...) che si avvalgono della procedura" di liquidazione dell'Iva di gruppo. La controllante ha la possibilità di compensare (compensazione orizzontale) il solo eventuale "credito Iva di gruppo" emergente dai prospetti riepilogativi annuali oltre che, naturalmente, di utilizzare le stesse eccedenze di credito in compensazione con i debiti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche del gruppo (compensazione verticale).
Nel caso in analisi, sottolineano i tecnici dell'Agenzia, le eccedenze relative ai periodi d'imposta precedenti al 2007 non costituivano certo "credito Iva di gruppo" e, di conseguenza, non potevano essere utilizzate dalla capogruppo in compensazione orizzontale.
La risoluzione fa presente infine che la Finanziaria 2008 ha modificato la disciplina delle liquidazioni Iva di gruppo, a partire da quelle relative al 2008, stabilendo che la controllante non potrà più far confluire nei calcoli compensativi interni al gruppo l'eccedenza di credito derivante dalle dichiarazioni relative al 2007 delle società che partecipano per la prima volta (nel 2008) alla liquidazione di gruppo. Per le procedure effettuate entro la fine dell'anno scorso, invece, "l'eccedenza di credito emergente dalle dichiarazioni relative al 2006 di società che hanno partecipato per la prima volta, nel 2007, alla liquidazione di gruppo, doveva essere trasferita al gruppo e gestita dall'ente o società controllante".
Prima di entrare nel merito, i tecnici dell'Agenzia spiegano che l'istanza di interpello in questione è inammissibile. Essa infatti avrebbe dovuto avere carattere preventivo, e non successivo rispetto ai fatti rappresentati. Ciò nonostante viene fornito un parere, nell'ambito dell'attività di consulenza giuridica, che non produrrà gli effetti tipici dell'interpello.
La liquidazione dell'Iva di gruppo - ricorda la risoluzione - è un particolare metodo che consente alle società controllanti e controllate appartenenti a un gruppo di compensare, all'interno del gruppo stesso, le situazioni creditorie di alcune società con quelle debitorie di altre. La procedura prevede, tra l'altro, che le controllate trasferiscano alla controllante i debiti e i crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche, in modo tale che quest'ultima possa procedere ai versamenti dell'imposta complessivamente dovuta o all'utilizzo in detrazione della differenza a credito, salva la possibilità di chiedere il rimborso. Ciò premesso, per chiarire i termini della questione occorre far riferimento al Dpr 542/99 che disciplina, tra l'altro, le compensazioni di eccedenze di crediti Iva da parte delle società che si avvalgono della liquidazione Iva di gruppo.
Riguardo al primo quesito, infatti, il decreto stabilisce che, esclusivamente nell'ipotesi in cui una delle società partecipanti al gruppo sia in possesso dei requisiti per la richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all'anno (indicati dal comma 2 dell'articolo 38-bis del decreto Iva), la società capogruppo può - "...in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo" - utilizzare in compensazione (cosiddetta orizzontale) l'eccedenza del credito Iva trimestrale risultante dalle liquidazioni periodiche del gruppo, presentando l'apposito modello "Iva TR".
Quanto alla seconda questione - riguardante la possibilità di utilizzare in compensazione le eccedenze di credito di ciascuna società relative all'anno precedente l'ingresso nella liquidazione Iva di gruppo - è sempre il Dpr 542 (articolo 8) a stabilire esplicitamente che "non sono ammessi alla compensazione i crediti e i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto trasferiti da parte delle società (...) che si avvalgono della procedura" di liquidazione dell'Iva di gruppo. La controllante ha la possibilità di compensare (compensazione orizzontale) il solo eventuale "credito Iva di gruppo" emergente dai prospetti riepilogativi annuali oltre che, naturalmente, di utilizzare le stesse eccedenze di credito in compensazione con i debiti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche del gruppo (compensazione verticale).
Nel caso in analisi, sottolineano i tecnici dell'Agenzia, le eccedenze relative ai periodi d'imposta precedenti al 2007 non costituivano certo "credito Iva di gruppo" e, di conseguenza, non potevano essere utilizzate dalla capogruppo in compensazione orizzontale.
La risoluzione fa presente infine che la Finanziaria 2008 ha modificato la disciplina delle liquidazioni Iva di gruppo, a partire da quelle relative al 2008, stabilendo che la controllante non potrà più far confluire nei calcoli compensativi interni al gruppo l'eccedenza di credito derivante dalle dichiarazioni relative al 2007 delle società che partecipano per la prima volta (nel 2008) alla liquidazione di gruppo. Per le procedure effettuate entro la fine dell'anno scorso, invece, "l'eccedenza di credito emergente dalle dichiarazioni relative al 2006 di società che hanno partecipato per la prima volta, nel 2007, alla liquidazione di gruppo, doveva essere trasferita al gruppo e gestita dall'ente o società controllante".
Chiara Ciranda
pubblicato Sabato 12 Aprile 2008
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La mancanza dei presupposti per beneficiare di un’agevolazione fiscale non può essere considerata una nuova eccezione che cambia, in appello, l’originaria impostazione del ricorso
Sul sito dell’Agenzia un percorso guidato per installare gratuitamente il programma che aiuterà i contribuenti nella stesura della dichiarazione dei redditi
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
16/4/2012
Rinviato l’adempimento, già previsto per il prossimo 30 aprile, da parte degli operatori finanziari che hanno emesso la carta utilizzata per le operazioni over 3.600 euro
29/3/2012
I vertici delle Entrate hanno presentato alla stampa i risultati raggiunti lo scorso anno. Il direttore Befera: l’Agenzia è complessivamente cresciuta in tutti i settori
27/3/2012
Proroga della dilazione fino a 72 mesi, importi variabili e crescenti a seconda delle necessità, niente documenti per debiti fino a 20mila euro, decadenza più difficile
23/2/2012
Al centro della relazione, la qualità delle informazioni presenti nella banca dati e l’evoluzione della cooperazione informatica in Agenzia delle Entrate
Notizie correlate
- Settembre, è tempo di dichiarare. In pista anche l'Iva di gruppo (2)
- 16/9/2010

- Nel modello Iva 26LP il riepilogo delle liquidazioni periodiche delle partecipanti e le eccedenze trasferite
- Iva di gruppo 2010, countdown per la dichiarazione di adesione
- 9/2/2010

- Entro il 16 febbraio va comunicata la volontà di avvalersi della particolare procedura di compensazione
- Liquidazione dell'Iva di gruppo. Nessun credito dalle matricole
- 22/9/2010

- Stessa regola quando l'eccedenza è maturata in capo all'incorporata che era esterna alla procedura
- Conto alla rovescia per l'Iva di gruppo 2008 (1)
- 7/2/2008
- Scade il 18 febbraio il termine per la presentazione dell'apposito modello















