Mercoledì 8 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:58
Attualità
Mantenimento livello occupazionale.
Va comunicato entro il 31 marzo
Va comunicato entro il 31 marzo
La mancata trasmissione dei dati comporta la decadenza dal credito d'imposta per le nuove assunzioni
Ancora pochi giorni a disposizione dei datori di lavoro ammessi - anche parzialmente - alla fruizione del "bonus assunzioni", per inviare la comunicazione attestante il mantenimento del livello occupazionale annuale. La scadenza è fissata per mercoledì 31 marzo. In caso di inadempimento, si decade dal diritto al credito a partire dall'anno in cui il modello doveva essere trasmesso. Analogamente, è prevista la decadenza dall'agevolazione nel caso in cui il numero dei lavoratori mediamente occupati risulta inferiore o uguale a quelli esistenti nel 2007: in questo caso, la decadenza decorre dall'anno successivo a quello della verifica annuale del livello di occupazione producendo, così, gli stessi effetti del mancato invio.
Cos'è il "bonus assunzioni"
Si tratta di un'agevolazione introdotta dalla Finanziaria 2008 (articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 244/2007) a favore dei datori di lavoro che, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate. L'incentivo consiste in un credito d'imposta di 333 euro mensili per ogni lavoratore in più rispetto a quelli mediamente occupati nel periodo di riferimento 1° gennaio - 31 dicembre 2007; il credito è innalzato a 416 euro per le assunzioni di lavoratrici rientranti nella definizione comunitaria di "lavoratore svantaggiato".
La verifica annuale
I datori di lavoro che hanno ottenuto l'accoglimento, anche parziale, dell'istanza di attribuzione del credito per gli anni 2008, 2009 e 2010, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, dal 1° febbraio al 31 marzo degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione attestante che, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e determinato, part-time o con contratto di formazione lavoro, è superiore al numero di quelli mediamente occupati nel corso del 2007. Per la compilazione e l'invio della comunicazione è utilizzabile il prodotto di gestione "Comunicazione IAL", disponibile sul sito internet dell'Agenzia.
Il modello C/IAL
Il modello di comunicazione è composto da:
- frontespizio, in cui vengono riportati i dati del datore di lavoro, la dichiarazione resa dallo stesso e la sottoscrizione del modulo
- quadro A, riguardante la verifica annuale del livello occupazionale
- quadro B, da compilare solo se il credito spettante è inferiore a quello concesso. Ciò può accadere, ad esempio, per errori materiali commessi nella compilazione del modello in cui è stato indicato un importo superiore a quello spettante, oppure nell'ipotesi in cui non si mantengono per almeno tre anni (due nel caso di piccole e medie imprese) i posti di lavoro creati. Nel caso in cui debba essere compilato il quadro B, di fatto il beneficiario rinuncia al credito d'imposta derivante dalla differenza tra quello inizialmente concesso e quello indicato nel quadro.
Ricordiamo, infine, che i contribuenti non ammessi al beneficio negli anni 2008 e 2009 per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, possono rinnovare l'istanza dal 1° al 20 aprile tramite il modello R/IAL.
Lilia Chini
pubblicato Lunedì 15 Marzo 2010
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