Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 9:33
Normativa e prassi
Medico di famiglia fuori dalla "riscossione accentrata"
Non scatta la "procedura" per le prestazioni rese in convenzione con il Servizio sanitario nazionale
Le "strutture sanitarie private" non sono tenute alla riscossione accentrata dei compensi dovuti al medico di medicina generale per l'attività di lavoro autonomo prestata in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 304/E del 21 luglio chiarisce la portata delle disposizioni introdotte con la Finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 38 a 42 della legge 296/2006), che prevedono l'obbligo per le "strutture sanitarie private" che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura per l'esercizio di attività di lavoro autonomo mediche e paramediche, di riscuotere in nome e per conto dei professionisti i compensi spettanti ai medesimi.
L'Amministrazione finanziaria, nel rispondere all'istanza di interpello presentata da una società che, oltre a svolgere attività immobiliare, presta servizi amministrativi, contabili, organizzativi e informativi a favore di operatori sanitari, ha precisato l'ambito soggettivo e oggettivo della procedura, il cui scopo è quello di favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti.
Sotto il profilo soggettivo, l'agenzia delle Entrate ha evidenziato che sono obbligate alla riscossione accentrata quelle strutture che "...mettano a disposizione, a qualsiasi titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l'esercizio della professione medica o paramedica, ovvero organizzino servizi strumentali all'esercizio dell'attività stessa"; pertanto, integra una struttura sanitaria privata l'attività di una società che non si limita a mettere a disposizione locali per l'esercizio dell'attività medica altrui, ma concede in sublocazione locali - a uso studio medico professionale - e fornisce servizi di segreteria funzionali allo svolgimento dell'attività medica (cfr risoluzione 270/2007).
Sotto il profilo oggettivo, la risoluzione ha evidenziato, invece, che le strutture sanitarie private non sono obbligate alla riscossione dei compensi dovuti per le prestazioni rese dal medico di famiglia in favore dei cittadini-utenti del Servizio sanitario nazionale.
Tali prestazioni, ha osservato l'Agenzia, "...trovano fondamento nel rapporto c.d. convenzionale esistente tra il professionista ed il Servizio Sanitario Nazionale, che in base alle disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale), ha natura privatistica di prestazione d'opera professionale, svolta con caratteristiche di parasubordinazione (Cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 8 aprile 2008, n. 9142; in senso conforme: Cass. civ. Sez. Unite, 21 ottobre 2005, n. 20344)".
In tali casi, pertanto, manca il presupposto per l'applicazione della disciplina della riscossione "accentrata", rappresentato dalla circostanza che il compenso spettante al medico trovi fondamento nell'attività resa dal medico - nell'ambito della struttura sanitaria - in esecuzione di un rapporto contrattuale intrattenuto dal professionista direttamente con il paziente.
Il medico di medicina generale, infatti, agisce al fine di soddisfare le finalità istituzionali del Servizio sanitario nazionale dirette a tutelare la salute pubblica, e l'onere economico della prestazione fornita dal medico agli aventi diritto all'assistenza sanitaria pubblica è a carico del Ssn, nei confronti del quale il professionista emette la fattura.
Tale soluzione conferma quanto già precisato dall'Amministrazione finanziaria con la circolare 13/2007, secondo cui "la riscossione accentrata ha per oggetto i compensi spettanti agli esercenti "attività di lavoro autonomo medica e paramedica" ossia agli esercenti arti e professioni, la cui attività dia luogo a reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 986, n. 917. In particolare, la norma in esame si riferisce ai compensi correlati alle prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente".
Resta fermo, tuttavia, - precisa l'Agenzia - che la "struttura sanitaria privata" è, in ogni caso, obbligata a provvedere alla riscossione "accentrata" dei compensi relativi a ogni altra attività medica e/o paramedica resa dal professionista in esecuzione di un rapporto contrattuale intrattenuto direttamente con il paziente, ossia, per le prestazioni mediche e paramediche che esulano dall'ambito delle attività convenzionali del Servizio sanitario nazionale.
L'Amministrazione finanziaria, nel rispondere all'istanza di interpello presentata da una società che, oltre a svolgere attività immobiliare, presta servizi amministrativi, contabili, organizzativi e informativi a favore di operatori sanitari, ha precisato l'ambito soggettivo e oggettivo della procedura, il cui scopo è quello di favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti.
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Sotto il profilo oggettivo, la risoluzione ha evidenziato, invece, che le strutture sanitarie private non sono obbligate alla riscossione dei compensi dovuti per le prestazioni rese dal medico di famiglia in favore dei cittadini-utenti del Servizio sanitario nazionale.
Tali prestazioni, ha osservato l'Agenzia, "...trovano fondamento nel rapporto c.d. convenzionale esistente tra il professionista ed il Servizio Sanitario Nazionale, che in base alle disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale), ha natura privatistica di prestazione d'opera professionale, svolta con caratteristiche di parasubordinazione (Cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 8 aprile 2008, n. 9142; in senso conforme: Cass. civ. Sez. Unite, 21 ottobre 2005, n. 20344)".
In tali casi, pertanto, manca il presupposto per l'applicazione della disciplina della riscossione "accentrata", rappresentato dalla circostanza che il compenso spettante al medico trovi fondamento nell'attività resa dal medico - nell'ambito della struttura sanitaria - in esecuzione di un rapporto contrattuale intrattenuto dal professionista direttamente con il paziente.
Il medico di medicina generale, infatti, agisce al fine di soddisfare le finalità istituzionali del Servizio sanitario nazionale dirette a tutelare la salute pubblica, e l'onere economico della prestazione fornita dal medico agli aventi diritto all'assistenza sanitaria pubblica è a carico del Ssn, nei confronti del quale il professionista emette la fattura.
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Antonino Iacono
pubblicato Lunedì 21 Luglio 2008
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