Attualità
Moratoria mutui ipotecari:
al via lo standby della rata
Una misura che coinvolge circa 130mila famiglie colpite dagli effetti della negativa congiuntura economica
Mutui "in crisi": sospendere le rate per un anno, da oggi si può. Scatta, infatti, il 1° febbraio quella parte del "piano famiglie", sottoscritta lo scorso 18 dicembre da Abi e Associazioni dei consumatori, che riguarda la moratoria dei rimborsi delle rate relative ai prestiti concessi per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale. Una misura straordinaria per arginare gli effetti della crisi economica, in particolare sull'occupazione.
La richiesta di sospensione, di fatto, è ammessa a condizione che si siano verificati eventi determinanti una perdita di reddito e, quindi, una evidente impossibilità di adempiere ai patti contrattuali. Secondo le stime dell'Abi, il provvedimento potrebbe interessare 110-130mila nuclei, vale a dire circa il 3% delle famiglie italiane.

Nel dettaglio: a partire dal 1° febbraio 2010 e fino al 31 gennaio 2011, le famiglie in difficoltà economiche, che hanno stipulato mutui ipotecari per garantirsi un bene fondamentale come l'abitazione principale, possono chiedere la sospensione del pagamento delle rate per un periodo fino a 12 mesi.

Chi ha diritto alla moratoria?
La sospensione può essere chiesta da coloro che, tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, hanno perso l'occupazione (sia a tempo indeterminato, sia determinato, sia autonomo - per chi ha cessato l'attività), si trovano ad avere minori entrate per la riduzione e/o interruzione dei periodi lavorativi (ad esempio, la cassa integrazione) o hanno subito eventi gravi come la morte o l'insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei percettori del reddito familiare.
Il richiedente (o i richiedenti, in caso di cointestatari) deve possedere un reddito annuo non superiore a 40mila euro (inteso per singolo mutuatario) e il finanziamento che lo riguarda non può sorpassare la soglia dei 150mila euro.

Quali sono i mutui sospendibili?
Non c'è nessun vero limite correlato alle caratteristiche del credito. La concessione della moratoria, in sostanza, prescinde dalla tipologia del tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto).
Ciò che conta è la finalità per cui si è "acceso". Pertanto, possono essere interrotti per un anno soltanto i rimborsi delle rate dei mutui (anche in fase di preammortamento) destinati all'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale, garantiti da ipoteca sull'immobile.
Sono inclusi i finanziamenti cartolarizzati, cioè ceduti a garanzia dell'emissione delle obbligazioni bancarie garantite, i rinegoziati in base all'accordo tra Abi e Mef del 2008, quelli che sono stati oggetto di operazioni di portabilità e, ancora, i mutui accollati a seguito di frazionamento.

Fuori dalla moratoria i prestiti che hanno subito ritardi nei pagamenti delle rate superiori a 180 giorni consecutivi. Dentro, invece, quelli con ritardi inferiori a sei mesi motivati dall'evento che consente di far scattare la sospensione.
Off limits anche i mutui con durata contrattuale inferiore a cinque anni e quelli che fruiscono di agevolazioni pubbliche.

Come e cosa fare per sospendere le rate
La richiesta, carte alla mano comprovanti i requisiti, va inoltrata alla banca finanziatrice dal mutuatario (o dagli eredi) attraverso l'apposito modulo reperibile sia sul sito dell'Abi (allegato B del documento tecnico), sia su quelli degli istituti di credito aderenti e disponibile, inoltre, presso tutti gli sportelli delle stesse banche.
Nell'ipotesi di mutuo cointestato, l'istanza va sottoscritta da tutti i contestatari.

Richiesta ok: cosa succede?
La moratoria diventa operativa dopo 45 giorni lavorativi dall'accoglimento dell'istanza (il diniego, invece, va comunicato all'interessato entro 15 giorni).
Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente in base a differenti modalità, a seconda che l'interruzione avvenga per la sola quota capitale (in questo caso gli interessi vanno pagati alle scadenze originarie) o per questa più la parte relativa agli interessi (in tale ipotesi, quelli maturati nel periodo di sospensione vanno corrisposti a partire dal versamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza). Naturalmente non è prevista, né ammessa, l'applicazione di ulteriori interessi.
In qualsiasi momento il cliente può riprendere il pagamento delle rate sospese e interrompere lo standby, ma se lo fa è per sempre. La sospensione si può chiedere soltanto una volta.

Il "piano famiglie", nelle sue diverse articolazioni, è on line sul sito dell'Abi dove è possibile trovare anche l'elenco completo delle banche aderenti all'iniziativa.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Lunedì 1 Febbraio 2010

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